Home » Diritto di visita e volontà del minore che decide con chi abitare

Diritto di visita e volontà del minore che decide con chi abitare

affido condiviso

In presenza di figli minorenni, le procedure di separazione e divorzio giudiziale possono presentare delle difficoltà per la cosiddetta collocazione prevalente del figlio. In questi procedimenti il Giudice, sentite le richieste delle parti in causa, decide, già con i procedimenti provvisori, con quale genitore il minore deve abitare quotidianamente nel suo esclusivo interesse e a prescindere dalla volontà dei genitori. La circostanza che il figlio abiti stabilmente con uno dei due genitori non significa che sia stato a lui affidato in via esclusiva, ma che la sistemazione individuata dal Giudice rappresenta la dimora abituale del minore per la sua collocazione in modo prevalente, fissata presso uno dei due genitori fatto salvo il diritto di visita dell’altro. 

La volontà del minore che può decidere dove abitare. Diritto di visita con la collocazione prevalente, alternata, invariata

L’alternativa alla collocazione prevalente del minore presso l’abitazione di uno dei due genitori può essere individuata nella collocazione alternata e nella collocazione invariata. Nella collocazione alternata è il figlio che alterna i periodi concordati presso l’abitazione di ciascun genitore. Questa è una soluzione che solo negli ultimi tempi comincia ad essere considerata dai competenti Tribunali. Nella collocazione invariata, invece, il minore risiede stabilmente presso la ex casa coniugale e si alternano i genitori. Queste soluzioni sono prese in considerazione valutata l’età del bambino, il suo rapporto con i genitori e la stabilità emotiva dello stesso che manifesta la necessità di mantenere le proprie abitudini familiari e sociali.

L’età in cui il minore può decidere con quale dei genitori abitare 

Pertanto, anche se nella maggior parte delle procedure di separazione e divorzio l’affidamento è condiviso ed è relativo alle decisioni che vengono prese sulla crescita, istruzione ed educazione dei figli, ciò non esclude che la collocazione prevalente dei figli possa essere disposta presso la casa di uno dei genitori, con ivi la loro residenza abituale come loro principale punto di riferimento abitativo. Ma quando i figli i figli possono decidere autonomamente con quale genitore abitare? In questi casi è importante è la distinzione tra la minore o maggiore età dei figli e tra minori con meno o più di 12 anni.

Le decisioni del figlio maggiorenne 

Al compimento del diciottesimo anno di età, il figlio può autonomamente decidere con quale dei due genitori abitare, a prescindere dalla volontà dell’altro e dall’intervento del giudice. Rimane, comunque, a carico di entrambi i genitori l’obbligo di provvedere a mantenere il figlio economicamente, sino a quando non sia completamente autonomo e non abbia un suo reddito.

Le decisioni dei figli minorenni e le distinzioni tra minori e maggiori di 12 anni

In caso di separazione o divorzio giudiziale, in assenza di accordo tra i genitori, il giudice può prendere in considerazione le richieste del minore dodicenne o infradodicenne, purché in presenza di determinati presupposti ed eventuali e necessari “accorgimenti” volti alla tutela del minore coinvolto emotivamente suo malgrado. Questo diritto è espressamente previsto anche in relazione al riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, ex art. 250, IV^ comma, cod. civ.

In particolare, l’art. 315 bis, III^ comma, cod. civ. prevede che “il figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”. L’audizione dei minori, già prevista nell’articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta – come spesso si dice – un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardano, e in particolare in quelle relative al loro affidamento, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L.77/2003 e dell’articolo 155-sexies c.c., introdotto dalla L. n. 54 del 2006, salvo che l’ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore (Cass. Sez. U. n. 22238-09). Prevalente è, comunque, l’interesse e la crescita psico-fisica del minore e non soltanto la volontà espressa dal minore. Può, infatti, verificarsi che il giudice debba decidere di stabilire la collocazione prevalente del minore, o l’affidamento esclusivo, indipendentemente da quanto emerso in sede di audizione. 

Altresì, se “l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato”, ex art. 336 bis cod. civ. Il Giudice è, comunque, tenuto a supportare la sua decisione con una espressa motivazione proporzionata alla incapacità di discernimento dimostrata dal minore. 

La capacità di discernimento del minore e la decisione del giudice

Il Giudice può non disporre l’ascolto del minore con più o meno di anni 12 se, tenuto conto del suo grado di maturità, sussistano particolari ragioni che la sconsiglino, ragioni da indicare in modo puntuale e specifico (Cass. Civ. 16410/2020).

In caso di audizione del minore è importante, quindi, informarlo con modalità attinenti alla sua età ed al suo grado di sviluppo psico-fisico, che non nuocciano al suo benessere e sulle modalità ed effetti del suo ascolto da parte del giudicante (Cass. Civ. 16753/2007). E’ fondamentale percepire se sussiste la capacità del minore di:

  • capire le situazioni e gli eventi;
  • ragionare in modo autonomo;
  • formarsi una propria opinione non subendo le pressioni dei genitori.

Trattandosi di materia molto delicata, per l’ascolto del minore il Giudice può avvalersi dell’ausilio di professionisti esperti, quali psicologi, psicoteraupeti o neuropsichiatri infantili, che valutino la capacità di discernimento del bambino e ai quali può anche demandare l’ascolto stesso del minore riferendone, poi, con dovuta relazione, si intende al Giudice.

Nel caso di richiesta di affidamento di minore e della sua collocazione in pendenza di giudizio di divorzio tra coniugi residenti in Paesi diversi, il Giudice, sebbene già sussista una precedente audizione con dichiarazioni già rese dal minore in un precedente procedimento, deve rinnovare l’ascolto del minore svolgendo un’attività informativa pertinente e appropriata, con riferimento all’età e al grado di sviluppo del minore, al fine di contestualizzare la decisione già presa per  la sua collocazione (Cass. 15728/19)

Privacy Policy Termini e Condizioni