Amministrazione di Sostegno
Amministrazione di Sostegno per la protezione della persona
L’Amministrazione di sostegno è un istituto previsto per coloro i quali si trovino, a causa di una menomazione fisica o di una infermità mentale momentanea o definitiva, nell’incapacità di provvedere ai propri interessi in modo autonomo.
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ToggleIl soggetto al quale è riconosciuto un amministratore di sostegno non è considerato incapace, né viene indicato come tale nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.
La nomina dell’amministratore di sostegno avviene a mezzo decreto e non con sentenza, proprio a significare lo stato di provvisorietà dell’istituto applicato all’amministrato.
L’amministratore di sostegno collabora con l’amministrato e non lo sostituisce. Deve tenere in considerazione i suoi bisogni, senza sostituirsi ad esso e in alcun casi riceve un compenso per l’attività che svolge. Infatti, possono sussistere casi in cui (art. 408 c.c.) il Giudice può nominare come Amministratore di sostegno altra persona idonea, se ne ravvisa l’opportunità o ricorrano gravi motivi e nell’interesse dell’amministrato o dietro specifica richiesta dei familiari di individuare l’amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare.
Individuazione, nomina, poteri dell’amministratore di sostegno esterno o interno
Il beneficiario può indicare, in previsione della propria eventuale e futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, una persona di fiducia come l’avvocato per l’amministratore di sostegno. In casi estremi e in mancanza di altre indicazioni, il Giudice tutelare può nominare con decreto un amministratore di sostegno esterno individuato in altre persone. Tuttavia, nel dover scegliere il Giudice tutelare preferisce:
- il coniuge;
- la persona che sia stabilmente convivente;
- i genitori;
- il fratello o la sorella;
- il figlio;
- il parente entro il quarto grado designato con testamento, scrittura privata autenticata ed atto pubblico dal genitore superstite;
- l’avvocato di fiducia.
Poteri dell’amministratore di sostegno
Nel valutare il superiore interesse del beneficiario, il giudice tutelare può modificare i poteri dell’amministratore di sostegno d’ufficio e senza sentire la parte ricorrente. Nello specifico, i poteri dell’amministratore di sostegno sono:
- l’amministratore cura i rapporti giuridici dell’amministrato di carattere fiscale o amministrativo nell’interesse dell’amministrato;
- l’amministratore di sostegno ha il potere di subentrare nella gestione dei conti correnti, della persona amministrata. L’Amministratore di sostegno adempie a tutte le operazioni di carattere bancario dopo aver esibito il decreto di nomina amministratore della persona beneficiaria. L’amministratore ha il potere di prelevare mensilmente le risorse necessarie alla copertura delle mensili dell’amministrato. Ogni prelievo oltre soglia deve essere autorizzato dal giudice tutelare;
- ogni anno l’amministratore di sostegno riferisce al giudice dell’attività che ha svolto e delle condizioni di vita personale e sociale dell’amministrato;
Revoca e sostituzione dell’amministratore di sostegno
Il beneficiario, l’amministratore di sostegno o i suoi prossimi congiunti possono opporsi alla nomina dell’amministratore di sostegno e proporre istanza motivata per la cessazione dell’amministrazione e/o per la sostituzione dell’amministratore di sostegno. Dell’istanza ne viene data informazione all’amministrato ed all’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare, valutando le circostanze del caso, provvederà con decreto motivato.
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