Amministrazione di Sostegno
Amministrazione di sostegno: quando serve e come funziona
L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione pensata per chi, per malattia fisica o psichica, non riesce a gestire da solo i propri interessi. È un istituto previsto per coloro i quali si trovino, a causa di una menomazione fisica o di una infermità mentale momentanea o definitiva, nell’incapacità di provvedere ai propri interessi in modo autonomo. A differenza dell’interdizione, non toglie completamente la capacità di agire, ma affida a un amministratore solo gli atti in cui è davvero necessario un aiuto.
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ToggleL’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare, che sceglie di solito tra le persone più vicine al beneficiario (coniuge, convivente, familiari) o, se opportuno, anche un soggetto esterno come un avvocato di fiducia. Nel decreto il giudice indica quali atti l’amministratore può compiere al posto o insieme al beneficiario.
L’amministratore gestisce gli aspetti pratici della vita dell’amministrato: rapporti con banche, INPS, fisco, spese di cura, pagamento delle bollette, rendiconto annuale al giudice. Per operazioni straordinarie o prelievi importanti serve una specifica autorizzazione del giudice tutelare.
Se l’amministratore non svolge bene il suo ruolo, se il rapporto di fiducia si rompe o se la situazione del beneficiario cambia, è possibile chiedere al giudice la modifica dei poteri, la sostituzione o la revoca dell’amministratore di sostegno, con l’assistenza di un avvocato.
Il ruolo dell’amministratore di sostegno a supporto (non sostituzione) dell’amministrato
Il soggetto al quale è riconosciuto un amministratore di sostegno non è considerato incapace, né viene indicato come tale nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.
La nomina dell’amministratore di sostegno avviene a mezzo decreto e non con sentenza, proprio a significare lo stato di provvisorietà dell’istituto applicato all’amministrato.
L’amministratore di sostegno collabora con l’amministrato e non lo sostituisce. Deve tenere in considerazione i suoi bisogni, senza sostituirsi ad esso e in alcun casi riceve un compenso per l’attività che svolge. Infatti, possono sussistere casi in cui (art. 408 c.c.) il Giudice può nominare come Amministratore di sostegno altra persona idonea, se ne ravvisa l’opportunità o ricorrano gravi motivi e nell’interesse dell’amministrato o dietro specifica richiesta dei familiari di individuare l’amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare.
Individuazione, nomina, poteri dell’amministratore di sostegno esterno o interno
Il beneficiario può indicare, in previsione della propria eventuale e futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, una persona di fiducia come l’avvocato per l’amministratore di sostegno. In casi estremi e in mancanza di altre indicazioni, il Giudice tutelare può nominare con decreto un amministratore di sostegno esterno individuato in altre persone. Tuttavia, nel dover scegliere il Giudice tutelare preferisce:
- il coniuge;
- la persona che sia stabilmente convivente;
- i genitori;
- il fratello o la sorella;
- il figlio;
- il parente entro il quarto grado designato con testamento, scrittura privata autenticata ed atto pubblico dal genitore superstite;
- l’avvocato di fiducia.
Poteri dell’amministratore di sostegno
Nel valutare il superiore interesse del beneficiario, il giudice tutelare può modificare i poteri dell’amministratore di sostegno d’ufficio e senza sentire la parte ricorrente. Nello specifico, i poteri dell’amministratore di sostegno sono:
- l’amministratore cura i rapporti giuridici dell’amministrato di carattere fiscale o amministrativo nell’interesse dell’amministrato;
- l’amministratore di sostegno ha il potere di subentrare nella gestione dei conti correnti, della persona amministrata. L’Amministratore di sostegno adempie a tutte le operazioni di carattere bancario dopo aver esibito il decreto di nomina amministratore della persona beneficiaria. L’amministratore ha il potere di prelevare mensilmente le risorse necessarie alla copertura delle mensili dell’amministrato. Ogni prelievo oltre soglia deve essere autorizzato dal giudice tutelare;
- ogni anno l’amministratore di sostegno riferisce al giudice dell’attività che ha svolto e delle condizioni di vita personale e sociale dell’amministrato;
Revoca e sostituzione dell’amministratore di sostegno
Il beneficiario, l’amministratore di sostegno o i suoi prossimi congiunti possono opporsi alla nomina dell’amministratore di sostegno e proporre istanza motivata per la cessazione dell’amministrazione e/o per la sostituzione dell’amministratore di sostegno. Dell’istanza ne viene data informazione all’amministrato ed all’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare, valutando le circostanze del caso, provvederà con decreto motivato.
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FAQ sull’amministrazione di sostegno
Che cos’è l’amministrazione di sostegno e a chi serve?
L’amministrazione di sostegno è uno strumento previsto dalla legge italiana per proteggere le persone che, a causa di una menomazione fisica o di una infermità mentale, temporanea o definitiva, non sono in grado di provvedere ai propri interessi in modo autonomo.
A differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno mira a limitare la capacità di agire solo per gli atti in cui è davvero necessario un supporto, lasciando al beneficiario la massima autonomia possibile nella gestione della propria vita personale, sociale ed economica.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno è considerato incapace?
No. Il soggetto a favore del quale viene disposta l’amministrazione di sostegno non è considerato incapace in senso pieno e non viene definito come tale nel decreto di nomina dell’amministratore.
Il giudice tutelare indica in modo puntuale gli atti per i quali è necessario l’intervento dell’amministratore di sostegno, lasciando al beneficiario la capacità di compiere autonomamente tutti gli altri atti della vita quotidiana. L’obiettivo è tutelarlo senza annullarne la personalità e la dignità.
Chi può essere nominato amministratore di sostegno?
In previsione di una futura incapacità, il beneficiario può indicare una persona di fiducia come possibile amministratore di sostegno mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; può essere anche il proprio avvocato o un altro soggetto esterno alla famiglia.
Se non esiste una designazione preventiva, il giudice tutelare sceglie di norma tra le persone più vicine al beneficiario: coniuge, convivente, genitori, fratelli o sorelle, figli oppure un parente entro il quarto grado. Solo quando lo ritiene necessario, nell’interesse dell’amministrato o in presenza di gravi motivi, il giudice può nominare un amministratore esterno alla cerchia familiare.
Quali poteri ha l’amministratore di sostegno?
I poteri dell’amministratore di sostegno sono stabiliti nel decreto del giudice tutelare e possono essere ampliati o ridotti nel tempo se cambia la situazione del beneficiario. In generale, l’amministratore cura i rapporti giuridici e amministrativi nell’interesse dell’amministrato.
Può, ad esempio, gestire i conti correnti, pagare bollette, affitti, spese mediche e di assistenza, riscuotere pensioni o indennità, sempre entro i limiti fissati nel decreto. Di solito è autorizzato a prelevare mensilmente le somme necessarie alle esigenze ordinarie, mentre per operazioni straordinarie (come vendite di immobili o prelievi importanti) è richiesta una specifica autorizzazione del giudice tutelare.
Una volta l’anno l’amministratore deve rendere conto al giudice dell’attività svolta e delle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Come si chiede la revoca o la sostituzione dell’amministratore di sostegno?
La revoca o la sostituzione dell’amministratore di sostegno si richiede con un’istanza motivata al giudice tutelare. Possono presentarla il beneficiario, l’amministratore di sostegno o i prossimi congiunti (ad esempio coniuge, figli, genitori).
Si può chiedere la revoca quando sono venute meno le condizioni che avevano giustificato la nomina (ad esempio miglioramento della salute del beneficiario) oppure quando l’amministratore non svolge correttamente i propri compiti, agisce in conflitto di interessi o ha perso il rapporto di fiducia con il beneficiario e la famiglia.
Il giudice, raccolte le informazioni necessarie, decide con decreto se confermare l’incarico, modificare i poteri, sostituire l’amministratore o far cessare del tutto l’amministrazione di sostegno.
Perché è utile rivolgersi a un avvocato per l’amministrazione di sostegno?
L’amministrazione di sostegno incide in modo profondo sulla vita di persone spesso fragili, come anziani o soggetti con patologie fisiche o psichiche. Un avvocato esperto in istituti di tutela può aiutare a scegliere la misura più adatta (amministrazione di sostegno, tutela o curatela), a predisporre correttamente il ricorso per la nomina e a definire i poteri da attribuire all’amministratore.
Il legale può inoltre intervenire in caso di abusi o cattiva gestione, predisponendo ricorsi per la modifica del decreto, la revoca o la sostituzione dell’amministratore, sempre con l’obiettivo di tutelare i diritti fondamentali e la dignità della persona beneficiaria.
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