Amministrazione di Sostegno
La protezione della persona in condizioni di particolari difficoltà o con ridotte capacità
L’Amministrazione di sostegno è un istituto previsto per coloro i quali si trovino in una momentanea e temporanea difficoltà di provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione fisica o di una infermità o menomazione psichica.



Il soggetto al quale è riconosciuto un amministratore di sostegno non è considerato incapace, né viene indicato come tale nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.
La nomina dell’amministratore di sostegno avviene a mezzo decreto e non con sentenza, proprio a significare lo stato di provvisorietà dell’istituto applicato all’amministrato.
L’amministratore di sostegno collabora con l’amministrato e non lo sostituisce. Deve tenere in considerazione i suoi bisogni, senza sostituirsi ad esso.
Individuazione e nomina dell’amministratore di sostegno
Il beneficiario può indicare, in previsione della propria eventuale e futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, il proprio amministratore di sostegno. In mancanza di altre indicazioni, il Giudice tutelare può nominare con decreto un amministratore di sostegno diverso e altre persone. Nel dover scegliere il Giudice tutelare preferisce il coniuge, la persona che sia stabilmente convivente, i genitori, il fratello o la sorella, il figlio ed il parente entro il quarto grado designato con testamento, scrittura privata autenticata ed atto pubblico dal genitore superstite.
Revoca e sostituzione dell’amministratore di sostegno
Il beneficiario, l’amministratore di sostegno o i suoi prossimi congiunti possono proporre istanza motivata per la cessazione dell’amministrazione e per la sostituzione dell’amministratore di sostegno.
Dell’istanza ne viene data informazione all’amministrato ed all’amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare, valutando le circostanze del caso, provvederà con decreto motivato.
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