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Vuoi l’assegno divorzile? La Cassazione chiede prova a carico

assegno divorzile

La giurisprudenza sull’assegno divorzile prodotta dalla Corte di Cassazione si arricchisce di una nuova pronuncia che delinea i contorni dell’onere della prova. 

 

I presupposti della Cassazione sull’assegno divorzile all’ex coniuge

La Cassazione Civile, con ordinanza n.26389 2021, ha disposto che sull’ex coniuge fisioterapista gravi l’onere della prova della sua impossibilità a lavorare e produrre reddito, prima di opporsi alla riduzione della cifra del suo assegno divorzile disposta dalla Corte di Appello di Salerno. 

 

La natura assistenziale dell’assegno divorzile e non perequativo-compensativa della fine del matrimonio secondo la Cassazione

È ormai acclarato che secondo la Corte di Cassazione l’assegno divorzile ha natura assistenziale e non perequativo-compensativa riparatrice della fine del matrimonio. Quindi, l’assegno di divorzio viene corrisposto per ottemperare ai doveri di assistenza dovuti all’ex coniuge, contratti con il matrimonio. Ma l’ex coniuge deve trovarsi davvero nelle condizioni di non poter lavorare e non poter avere altre condizioni economiche rilevanti derivanti, per esempio, dal fatto che egli abbia instaurato una nuova convivenza anche solo di fatto

 

L’onere della prova relativo alla mancanza di sufficienti risorse economiche e dell’impossibilità di procurarsele

L’ex coniuge che rivendica il diritto all’assegno divorzile deve produrre l’onere della prova a non poter procurarsi nuove e aggiuntive risorse economiche. Nella valutazione della corresponsione dell’assegno divorzile e della sua quantificazione, secondo la Corte di Cassazione, entrano in gioco tutti gli elementi di valutazione inerenti l’impossibilità di procurarsi autonomamente risorse economiche, che devono bilanciare fattori quali l’attribuzione della casa familiare, la durata del matrimonio, l’apporto dato dall’ex coniuge al successo professionale e alla costituzione del patrimonio del coniuge che ha lavorato nel corso degli anni di convivenza.   

 

Il bilanciamento tra i diversi criteri che regolano l’attribuzione e la cifra dell’assegno divorzile

L’assegno di divorzio non è corrisposto in relazione al principio di bilanciamento del tenore di vita e dei patrimoni dei due ex coniugi. In tutte le cause di divorzio ci sono fattori che non possono essere stabiliti a priori, ma si tiene conto del bilanciamento di una pluralità di principi, il cui risultato dispone delle risorse da attribuire caso per caso tra cui assegno di mantenimento ai figli e assegno divorzile all’ex coniuge. Nel caso dell’Ordinanza della Cassazione 26389/2021, l’ex coniuge obbligato aveva fatto ricorso contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno, che aveva attribuito un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni, ma non economicamente sufficienti, di 1000,00 euro ed uno di divorzio di € 1.400,00 all’ex moglie. La Corte d’Appello ha ridotto l’assegno divorzile all’ex coniuge a 900,00€ affermando che:

 

  • l’assegno divorzile ha natura assistenziale e non compensativa o risarcitoria per la fine del matrimonio;
  • la moglie fisioterapista, seppure di 61 anni, non aveva assolto l’onere della prova di non potere procurarsi con le sue competenze e specializzazioni, altre risorse economiche integrative all’assegno divorzile;
  • i criteri che hanno indotto alla riduzione dell’assegno divorzile riguardano anche altri fattori di bilanciamento quali l’assegnazione della casa familiare all’ex moglie, la durata del matrimonio, la contribuzione dell’ex coniuge al successo professionale del marito e alla formazione del patrimonio;
  • il tenore di vita durante il matrimonio e la posizione economica e professionale del marito. 

 

Nel caso della moglie salernitana l’onere della prova non può essere assolto dalla generica impossibilità di reinserimento nel mondo del lavoro o da quella altrettanto generica della cura dei figli e della casa e nemmeno da quella relativa alla sua contribuzione alla crescita professionale del marito durante il matrimonio. Tutte queste circostanze, già prese in considerazione positivamente dalla Cassazione in altre pronunce, per farle valere, devono essere sostenute da elementi concreti, tali da giustificare un diverso risultato relativo al bilanciamento dei principi che li sostengono.  

 

Differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile

Rileva la Corte di Cassazione  che l’assegno divorzile è susseguente all’assegno di mantenimento per la separazione. L’assegno divorzile, invece, lo sostituisce a partire dal divorzio. Ecco perché nel divorzio è inevitabile l’assistenza di un avvocato esperto in tale materia, per far valere i diritti che rientrano in un delicato equilibrio di principi.

 

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