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Assegno di mantenimento. Assegno di divorzio. Differenze e caratteristiche
L’assegno di mantenimento è corrisposto al coniuge economicamente debole e ai figli nati dal matrimonio o in regime di convivenza, in tutti i casi di separazione consensuale o giudiziale e confermato dal divorzio breve, consensuale o giudiziale.
La somma da quantificare nell’assegno di mantenimento è stabilita dal giudice nel procedimento di separazione giudiziale o concordato dagli stessi coniugi assistiti dall’avvocato, in quelli di separazione consensuale.
Le garanzie e i presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento, dell’assegno di divorzio, del tenore di vita per i figli e l’ex coniuge.
L’assegno di mantenimento per i figli e l’ex coniuge economicamente debole è riconosciuto durante la fase di separazione dei coniugi:
- in virtù dell’obbligo all’assistenza materiale del coniuge nei confronti dell’altro contratto al momento del matrimonio;
- dell’obbligo di contribuire al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei figli.
Tuttavia, per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento devono ricorrere alcuni presupposti:
- deve esserne fatta esplicita richiesta nella domanda di separazione;
- non deve essere addebitata la separazione al coniuge che richiede l’assegno;
- il coniuge che lo richiede non deve avere redditi propri adeguati;
- il coniuge che corrisponde l’assegno di mantenimento deve disporre di mezzi economici idonei.
Il mantenimento può essere periodico, generalmente si tratta di una somma in denaro da corrispondere ogni mese. Il mantenimento può integrare anche il pagamento del canone di locazione dell’immobile adibito a casa coniugale, ad integrazione del contributo in favore della prole. Ciò vale anche nel caso in cui il bene sia assegnato alla moglie, in qualità di collocataria dei figli, indipendentemente dall’intestazione del contratto (Sentenza Cass. Civ. 12058/2020).
Assegno di Divorzile. Differenza tra assegno divorzile e assegno di mantenimento
La principale caratteristica dell’assegno di mantenimento è che sia corrisposto come contributo economico di uno dei coniugi all’altro:
- in seguito alla separazione personale dei coniugi;
- in una fase ancora transitoria del rapporto;
- prima del divorzio.
Le caratteristiche dell’assegno di divorzio sono:
- È una somma di denaro versata da uno dei due ex coniugi all’altro, che non ha mezzi economici adeguati per vivere o che comunque non può procurarseli per ragioni oggettive;
- Il giudice stabilisce l’ammontare dell’assegno divorzile con la sentenza di divorzio, tenendo del reddito dei due coniugi, della durata del matrimonio e delle ragioni della decisione ovvero se c’è o meno addebito per colpa della fine del rapporto coniugale a carico di uno dei 2 ex coniugi;
- L’ammontare dell’assegno di divorzio non può e non deve essere stabilito in ragione del mantenimento dello stesso tenore di vita dell’ex coniuge che ne ha diritto;
- L’assegno divorzile è un diritto di credito imprescrittibile, irrinunciabile ed indisponibile che l’ex coniuge vanta nei confronti dell’altro, fino al momento in cui il beneficiario stesso passi a nuove nozze oppure l’ex coniuge obbligato muoia.
La rideterminazione dell’assegno divorzile
L’assegno di divorzio si può rideterminare in qualunque momento attraverso un’apposito ricorso da depositare avanti il competente Tribunale.
Affinchè questo avvenga devono sopraggiungere giustificati motivi ovvero fatti nuovi sopravvenuti modificativi della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti.
Qualora l’assegno divorzile non dovesse più essere corrisposto all’ex coniuge che ne ha diritto, il giudice, su istanza di parte, può chiedere e stabilire:
- l’iscrizione di ipoteca giudiziale su un immobile dell’obbligato;
- il pignoramento dei beni;
- il pignoramento dello stipendio.
L’ex coniuge cui è riconosciuto l’assegno divorzile può richiedere, che l’importo spettante sia pagato direttamente dal datore di lavoro dell’ex coniuge obbligato.
Il mantenimento e l’obbligo agli alimenti nel regime di convivenza, coppia di fatto e Unione Civile
L’assegno di mantenimento all’ex convivente economicamente debole è dovuto solo nel caso in cui sia stato espressamente previsto nel contratto di convivenza a suo tempo stipulato e il giudice potrà condannare al versamento del mantenimento, solo se previsto nel contratto di convivenza. In questo caso, il mantenimento è equiparabile a quello previsto per le coppie sposate che si separano.
Per le coppie che registrano la propria unione in Comune e per quelle di fatto la legge del 2016 ha stabilito l’obbligo di versare il contributo economico a favore della parte economicamente più debole solo in presenza di determinate condizioni, cioè qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
E’ possibile anche, ma solo su accordo delle parti, che il contributo possa essere versato anche in un’unica soluzione, cosiddetta una tantum.
Perdita del diritto all’assegno di mantenimento o dell’assegno di divorzio
Il diritto all’assegno di mantenimento non è perpetuo e può essere perso. L’ex coniuge può perdere il diritto al mantenimento o l’assegno di divorzio quando:
- non si attiva per reperire una occupazione lavorativa dopo la fine del matrimonio e secondo le sue condizioni e nei limiti delle sue concrete possibilità;
- non dimostri l’inadeguatezza dei propri mezzi economici ma anche l’impossibilità di procurarsene di migliori per ragioni oggettive;
- quando l’ex coniuge titolare dell’assegno di mantenimento o di divorzio contrae nuove nozze con un nuovo matrimonio;
- quando intraprende una stabile convivenza;
- quando trova un lavoro che lo rende economicamente autosufficiente, con il dovere di informare tempestivamente l’altro coniuge obbligato a versare il mantenimento.
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