L’interesse superiore del minore è sempre prevalente nell’ambito della disputa educativa dei genitori. Non importa chi e secondo quali criteri ha ragione uno dei 2 genitori contrapposti, ma importa se e quanto incida la scelta di ognuno di loro nella tutela del diritto alla salute del figlio.
La responsabilità genitoriale esercitata di comune accordo
Il diritto di famiglia attribuisce ad entrambi i genitori la responsabilità di educare i figli di comune accordo, in considerazione delle loro capacità e delle loro inclinazioni. L’art. 316 del codice civile dispone come procedere nel caso in cui tra i genitori si manifesti dissenso e conflitto relativamente alla scelta da far compiere al figlio.
Se i genitori litigano è il giudice che decide del benessere superiore del figlio
Il Covid è entrato nella vita di ogni famiglia e incide pesantemente anche nelle scelte da compiere per garantire l’interesse della prole minorenne e per la miglior salvaguardia della loro salute. Una di queste è stabilire se somministrare il vaccino oppure no al figlio minorenne. Considerato, che l’obbligo vaccinale sussiste solo per gli over 50, cosa succede se una coppia di genitori, uno nova e l’altro pro vaccino, si trova in conflitto riguardo alla decisione se vaccinare o meno il proprio figlio?
In caso di conflitto tra genitori è il giudice che decide se somministrare il vaccino nell’interesse del figlio
In caso di conflitti “su questioni di particolare importanza”, il genitore può chiedere l’intervento del giudice affinché siano adottati i provvedimenti opportuni. La somministrazione o meno del vaccino AntiCovid è una di quelle. Il giudice, sentiti i genitori e in alcuni casi anche il minore, propone le soluzioni più favorevoli all’interesse del minore e dell’unità familiare. Ma, se il conflitto tra i genitori permane e non si arriva ad una soluzione, è il giudice che attribuisce il potere decisionale al genitore che reputa “più idoneo alla cura dell’interesse del figlio”.
Sul punto si è recentemente espresso il Giudice del Tribunale di Parma, che di fronte al conflitto tra genitori di cui uno NoVax, se somministrare o meno il vaccino anti Covid ai propri figli minorenni, ha riconosciuto nella figura del padre il genitore più idoneo, nel caso esaminato, ad assicurare il migliore interesse dei minori senza il consenso della madre, che è stata condannata all’esito del giudizio, al pagamento delle spese processuali.
La valutazione delle scelte nell’interesse del figlio basate su dati e informazioni certe contrapposte alle convinzioni personali
Sulla scelta se fare o meno il vaccino ai figli minorenni, il giudice ha respinto le pretese della madre No Vax decisamente contraria. Il Giudice ha riscontrato che la sua contrarietà era fondata su convinzioni ideologiche personali, invece che su dati scientificamente provati e sostenuti dai risultati medico-scientifici nazionali e internazionali. Accogliendo il ricorso il Tribunale di Parma ha, quindi, individuato nel padre la figura genitoriale più idonea a garantire il diritto alla salute dei figli, da perseguire autonomamente, anche senza il consenso della madre.
Le questioni del merito tra tribunale ordinario e tribunale dei minori e il futuro Tribunale della famiglia
Seppure sia stata eccepita la competenza del Tribunale di Parma, rilevando che l’oggetto del ricorso riguardasse l’interesse del minore, il Tribunale Ordinario Civile di Parma si è, comunque, espresso sulla questione, trattandosi di “questioni di particolare importanza”, ex articolo 316 del Codice Civile di competenza del giudice ordinario che interviene a tutelare i minori nelle condotte pregiudizievoli poste in essere dai genitori e sulla responsabilità genitoriale, senza che operino distinzioni di alcun genere.
Il Tribunale della Famiglia nella contesa sull’esercizio della responsabilità genitoriale
Com’è ormai noto è in fase esecutiva l’istituzione del Tribunale della Famiglia, come strumento di risoluzione alternativa delle controversie e per le misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. Per il futuro, dovrebbe essere il nuovo Tribunale unico per le persone, per i minori e per le famiglie a occuparsi delle materie attribuite al giudice minorile e delle altre questioni di competenza del giudice ordinario che tuttora riguardano separazioni e divorzi, l’affidamento dei figli, le dispute sui figli nati fuori dal matrimonio, sullo stato e sulle capacità delle persone.