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Il Curatore per minori emancipati e inabilitati
Nel caso della curatela le condizioni di infermità di mente dell’inabilitato sono meno gravi rispetto a quelle dell’interdetto. Quindi si può ricorrere all’istituto della curatela quando il soggetto non è sfornito della capacità di agire, ma essa è solo ridotta e pertanto l’inabilitato ha la necessità di essere assistito dal curatore ma non di essere rappresentato come nel caso dell’interdizione.

Quando in quali casi e da chi può essere richiesta la curatela
Una persona può essere inabilitata e sottoposta ad assistenza speciale e alla curatela quando:
- l’infermità di mente non è così grave da richiederne l’interdizione;
- il soggetto dilapida per prodigalità il suo patrimonio e sperperi i propri beni, compromettendo la stabilità economica personale e della famiglia;
- la persona abusa abitualmente di bevande alcooliche o sostanze stupefacenti in misura tale da esporre se stessa o la sua famiglia a gravi problemi economici;
- i sordi e i ciechi che lo sono dalla nascita o dalla prima infanzia e che non sono stati educati a sufficienza da permettergli di curare autonomamente i propri interessi.
Anche la curatela si apre a seguito di ricorso presentato avanti il competente Tribunale in cui il soggetto inabilitando ha la residenza o il domicilio abituale.
Soggetti legittimati a richiedere l’inabilitazione sono:
- il soggetto che deve essere inabilitato;
- il coniuge;
- il convivente, purché la convivenza sia stabile;
- i parenti entro il quarto grado (figli, fratelli, padre, zii, nonni, bisnonni, nipoti e pronipoti);
- gli affini (parenti del coniuge) entro il secondo grado;
- il Pubblico Ministero.
L’istanza deve essere corredata di idonea documentazione medica attestante le condizioni di incapacità del soggetto di compiere atti di straordinaria amministrazione.
Il Giudice Tutelare può nominare un consulente tecnico d’ufficio.
Con la curatela l’inabilitato conserva il diritto di compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione è assistito dal curatore, che ne può integrare la sua volontà.
La Curatela acquista efficacia con la sentenza emessa dal competente Tribunale ed è annotata dall’Ufficiale di Stato Civile a margine dell’atto di nascita.
In caso di inabilitato minore non emancipato di anni 17, l’inabilitazione produce i suoi effetti quando il minore compie la maggiore età. Competente è il Tribunale dei Minori.
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