Home » Differenza tra Esecutore Testamentario e Curatore. Il Compenso

Differenza tra Esecutore Testamentario e Curatore. Il Compenso

curatore testamento

L’esecutore testamentario serve per assicurarsi che le proprie volontà relative alla successione siano post-mortem effettivamente assolte e soddisfatte. L’esecutore del testamento è colui che, nominato all’interno del testamento, senza compenso, a meno che non sia espressamente previsto dal testatore, si occupa prevalentemente di: 

  • amministrare il patrimonio ereditario; 
  • eseguire le disposizioni testamentarie.

Esecutore testamentario e compenso. La differenza con il Curatore

 

Nella successione ereditaria sono diverse le problematiche relative al patrimonio ereditario e alle principali questioni connesse all’eredità. Alcuni di questi riguardano due figure quella dell’esecutore testamentario e quella del curatore del testamento, i quali si occupano dell’esecuzione delle disposizioni testamentarie e dell’amministrazione del patrimonio ereditario.

L’Esecutore Testamentario

 

È una figura giuridica che viene nominata dal testatore per amministrare il patrimonio con uno scopo ben preciso e individuato nel testamento, anche olografo. Ci sono casi in cui l’intenzione del testatore è di escludere dal suo patrimonio gli eredi e per assicurarsi che siano post mortem soddisfatte le sue volontà testamentarie, individua nel testamento l’esecutore ovvero colui che avrà il compito di realizzarle. In larga parte i testatori che si accingono a nominare l’esecutore prevedono un compenso per l’opera che egli andrà a svolgere, anche se il codice civile stabilisce che l’esecutore testamentario può essere nominato dal testatore senza compenso. Il Codice civile stabilisce che l’esecutore testamentario amministra la massa ereditaria prendendo possesso dei beni che ne fanno parte, anche se solo per un anno.

Il Curatore Testamentario

 

Il curatore è invece nominato d’ufficio dal tribunale oppure richiesto dalle persone o dai soggetti interessati e il suo compito è di amministrare l’eredità giacente in assenza di eredi o perché non ci sono o perché sono stati esclusi dall’asse ereditario o perché rifiutano l’eredità. Nel caso del curatore è espressamente previsto dal Codice civile un compenso per l’attività che andrà a svolgere, a valere sulla massa ereditaria. 

I conflitti tra esecutore e curatore testamentario. La decisione del Tribunale Ordinario di Bologna

 

Può succedere che un avvocato sia coinvolto nell’espletamento dei suoi servizi di assistenza legale per la gestione del patrimonio ereditario nella disputa tra l’esecutore testamentario designato o designati, perché per diverse ragioni l’esecutore può essere più di uno, e il curatore. L’esecutore può, infatti, non portare a compimento o tardare nel portare a compimento le disposizioni testamentarie di chi lo ha nominato nel testamento. In molti casi il testatore chiede al Tribunale la proroga di un altro anno da aggiungere ai 12 mesi, in cui egli è in possesso dei beni della massa ereditaria, ma deve dimostrare che le volontà del testatore non sono state soddisfatte per ragioni evidenti e giustificate. 

Il caso accertato dal Tribunale di Bologna

 

Le differenze tra esecutore e curatore testamentario emergono in una decisione presa dal Tribunale Ordinario di Bologna. Il caso è quello di un signore che nell’intenzione di destinare il suo patrimonio ereditario alla costituzione di una fondazione che avesse come scopo l’assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli delle scuole medie superiori e facoltà̀ scientifiche, ha escluso dalla successione qualsiasi suo parente, di ogni ordine e grado, nominando nel testamento olografo gli esecutori testamentari che avevano il compito di fondare e istituire la Fondazione alla quale destinare tutti i suoi beni. 

L’iniziativa del curatore e la decisione del Tribunale che ha estromesso dal possesso e dell’amministrazione dei beni ereditari l’esecutore testamentario

 

La Corte di Cassazione ha già stabilito il 14 giugno 2016 con decisione n. 12241 che, seppur l’esecutore testamentario può perdere il possesso dei beni dopo che sia trascorso il tempo accordato per soddisfare la volontà espressa nel testamento, egli non viene meno al diritto/dovere di amministrare i beni per raggiungere l’obiettivo indicato da chi ha redatto testamento. Ma in questo caso il Tribunale ha stabilito che gli esecutori perdessero oltre al possesso anche il potere di amministrare i beni ereditari, in forza della constatazione che durante il periodo di oltre 4 anni in cui avrebbero dovuto eseguire le volontà del testatore non risultavano istanze da loro proposte o iniziative anche cautelari per dare attuazione ai compiti loro affidati. 

E quindi, per dare attuazione alle volontà del testatore fino a quel momento inevase dall’esecutore testamentario, il Tribunale ha ritenuto legittimo affidare il possesso e l’amministrazione dei beni ereditari al curatore, anche se la giurisprudenza non dispone del possesso dei beni a favore del curatore. La decisione è espressione di un giudizio negativo sull’amministrazione fino a quel momento compiuta dagli esecutori testamentari, dopo che il Tribunale ha accertato che a distanza di oltre quattro anni dall’apertura della successione nessuno di costoro si era attivato per la costituzione della Fondazione voluta dal testatore. Ed è stato sulla base del perdurare dell’inerzia rilevata dal Tribunale che quest’ultimo ha ritenuto pienamente legittimato ad agire il curatore testamentario, nell’interesse dell’eredità giacente.

 

 

 

FAQ:

 

Chi Nomina l’Esecutore Testamentario?

Nomina dell’Esecutore Testamentario delle Volontà del Testatore. Il testatore può decidere di nominare un esecutore testamentario, ovvero un soggetto preciso, tra i quali rientra anche il suo avvocato, indicato nel testamento olografo o pubblico, al quale, per volontà stessa del testatore, gli viene affidato il compito di preoccuparsi dell’esatta ed effettiva esecuzione delle ultime volontà del de cuius. L’esecutore testamentario può essere l’avvocato cui è affidato il compito di eseguire le volontà del testatore.

Si può nominare più di un esecutore testamentario?

Si. Nel caso di individuazione di più esecutori testamentari, può essere stabilita la funzione da attribuire ad ognuno di essi.

Quali sono i poteri dell’esecutore testamentario?

La scelta del testatore è ampia e gode di assoluta libertà nella scelta dell’esecutore testamentario e/o degli esecutori prescelti, dando compiti precisi, indicando chi dovrà sostituire l’esecutore nominato in caso di suo rifiuto e/o impossibilità. L’esecutore testamentario prende possesso dei beni ereditari, e, nel caso, può anche agire giudizialmente per una loro maggiore tutela, ad esempio la vendita dei beni caduti in eredità.

È previsto un compenso per l’esecutore testamentario? 

Non è previsto alcun compenso per l’esecutore testamentario. Il ruolo è svolto a titolo gratuito.

Quali sono i Doveri dell’Esecutore Testamentario?

L’esecutore testamentario che accetta l’incarico deve rendere un’apposita dichiarazione presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale territorialmente competente, in cui si è aperta la successione. L’accettazione verrà annotata nel registro delle successioni. Il suo dovere principale è di eseguire le volontà del testatore.

Quali sono i compiti dell’esecutore testamentario?

  • deve prendere possesso per un anno, eventualmente rinnovabile, dei beni dell’eredità ed amministrarli;
  • nel caso di vendita dei beni deve essere autorizzato dall’autorità giudiziaria. Può tutelare i beni anche con azioni legali (ad esempio l’apposizione dei sigilli e la redazione dell’inventario);
  • deve dividere tra gli eredi i beni oggetto dell’eredità, qualora il de cuius lo abbia disposto;
  • deve redigere rendiconto finale o periodico.

Quali sono le responsabilità dell’esecutore testamentario e quali sono i casi di malagestione?

Può incorrere in responsabilità, in caso di mala gestio con conseguente risarcimento del danno nei confronti degli eredi. Altresì, può essere esonerato dal suo incarico su istanza presentata al competente Tribunale, da parte di qualunque interessato che ritenga sussistere inidoneità e/o gravi irregolarità commesse da parte dell’esecutore testamentario.

Cosa succede nei casi di Testatori sottoposti a Tutela

 

Colui il quale beneficia dell’Amministrazione di Sostegno, ma è in condizioni mentali deficitarie analoghe a quelle di un soggetto sottoposto a tutela, cd. amministrazione mista o sostitutiva, può redigere testamento a favore dell’amministratore nominato solo se parente fino al quarto grado, coniuge o persona chiamata a tale funzione, con lo stesso stabilmente convivente. Solo in presenza di situazioni di eccezionale gravità possono essere poste delle limitazioni alla capacità del beneficiario di compiere atti di donazione e fare testamento.

In tutti gli altri casi, trattandosi di amministrazione di sostegno cd. di assistenza, essendo il beneficiato pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento, l’amministratore di sostegno, indipendentemente dal grado di parentela e convivenza, può essere nominato erede o esecutore testamentario.

Se tra gli eredi vi sono dei minori, l’esecutore testamentario, fa apporre i sigilli e si attiva per la redazione dell’inventario, convocando i soggetti che ne hanno la rappresentanza: i genitori o i tutori.

Se è già stato nominato un esecutore testamentario, si esclude si possa nominare un curatore dell’eredità giacente, essendo già presente chi deve gestire e amministrare i beni ereditari.

Privacy Policy Termini e Condizioni