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Cambiare residenza nei casi di divorzio con figli o separazione personale 

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Più volte abbiamo scritto che in caso di rottura del matrimonio e disaccordo nel procedimento di divorzio e separazione personale tra i coniugi, ogni decisione che riguarda i figli è rimessa al Tribunale e viene ad essere presa mettendo al primo posto l’interesse superiore dei figli, specie se minorenni. Tra le circostanze sopravvenute, può capitare che uno dei 2 genitori voglia o  debba per necessità  spostare la sua residenza lontano da quella di residenza prevalente del figlio o che il genitore presso il quale il figlio ha prevalente collocazione, ovvero abita la stessa casa della madre o del padre , a seconda dei casi, debba cambiare città.

L’art 16 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini di spostarsi liberamente. Un ex coniuge separato o divorziato in una coppia senza figli, può autonomamente e liberamente cambiare luogo di residenza e spostarsi anche lontano dall’ex coniuge senza problemi. Ma, per un genitore separato o divorziato con prole, la libertà di spostarsi è vincolata dal limite imposto dal bene superiore dei figli. L’aspetto più importante è dato dal fatto che il figlio deve essere garantito nella sana e armonica crescita e sviluppo della personalità, che ha come presupposto il mantenimento di adeguati contatti e rapporti con entrambi i genitori.

Cambio di Residenza. Ecco quando un genitore separato o divorziato può portare i figli con sé

 

Il caso che più è messo in evidenza è quello del coniuge genitore divorziato, presso cui il figlio ha prevalente collocazione ovvero con cui abita, che voglia o abbia bisogno di cambiare città.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori

 

Solo in situazioni estreme e casi eccezionali viene concesso l’affidamento esclusivo del minore presso uno dei 2 genitori, in quanto la responsabilità genitoriale è esercitata e riconosciuta per entrambi i genitori. Tuttavia, per motivi di praticità e di sano equilibrio per il minore, è possibile scegliere di comune accordo di far abitare prevalentemente il minore con uno dei 2 genitori o stabilito giudizialmente. Proprio per assicurare la sana e corretta crescita del minore e il suo sviluppo armonico, entrambi i genitori devono essere partecipi nelle scelte che riguardano il figlio e restare in contatto con lui sempre, specie nei casi di nuova convivenza.

 

Il caso del genitore che cambia la residenza e si allontana dal figlio che abita con il coniuge

 

Il genitore in affidamento condiviso del figlio, ma che non abita la stessa casa con il figlio, può cambiare la propria residenza fatto salvo l’obbligo di non far mancare il suo sostegno per la sana ed equilibrata crescita psico-fisica del minore. Recentemente l’Alta Corte ha stabilito che il coniuge separato che trasferisce la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge che ha in custodia il figlio, non perde l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori.

Il caso del genitore collocatario che abita con il figlio che cambia residenza

 

Proprio in forza delle garanzie Costituzionali dell’art. 16 sulla libertà di movimento, anche il genitore che abita con il figlio minore può autonomamente cambiare residenza. Il limite rispetto al primo caso è più stringente, in quanto il trasferimento del coniuge separato con figli può avvenire lecitamente se la lontananza dei luoghi non interferisce con la normale frequentazione del figlio con l’altro genitore, ovvero lo spostamento è lecito quando lascia praticabile all’altro genitore la possibilità di vedere il figlio frequentemente. Bisogna però sempre tenere conto del fatto che il genitore collocatario non può cambiare residenza portando con sé i figli, senza il consenso dell’altro genitore. L’art. 337 ter del codice civile dice che:

  • la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
  • le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.

Cosa succede quando tra i genitori divorziati non si trova l’accordo nel caso uno dei due voglia trasferire la propria residenza lontano da quella del coniuge affidatario e viceversa

 

È sempre l’art. 337 ter cc che rimanda al giudice la decisione da prendere in caso di disaccordo tra i coniugi, valutando caso per caso qual è il miglior interesse per il bambino o per il minore. Tuttavia, da una parte, anche nei casi estremi di affido esclusivo, il genitore affidatario non può andarsene con il figlio lontano dall’altro genitore senza prima aver concordato con lui l’allontanamento o il cambio di residenza. Dall’altra, la garanzia costituzionale alla libertà di movimento non può essere compressa eccessivamente, né può essere di per sé causa della perdita dell’affidamento o del collocamento dei figli. Per cui l’affidamento condiviso non preclude il trasferimento della residenza del genitore presso cui abita il figlio.

La sentenza della Corte di Cassazione infatti recita: Di fronte alle scelte insindacabili sulla propria residenza compiute dai coniugi separati, i quali non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dellaltro coniuge, lidoneità ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso luno o laltro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario”. 

In questi casi il compito del giudice è quello di valutare qual è il superiore interesse del minore, relativamente al suo collocamento presso l’uno o l’altro genitore, quello che resta o quello che va via. È chiaro di per sé che la scelta di uno dei due coniugi di allontanarsi dall’altro, nella maggior parte dei casi, è negativa rispetto al corretto procedere dei rapporti quotidiani del minor

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