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Disciplina delle Unioni Civili

L’Unione Civile è stata introdotta nell’ordinamento italiano con il D.D.L. Cirinnà (L. 76/2016 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze). Con la Legge Cirinnà il legislatore ha inteso tutelare l’unione tra coppie omosessuali, dettando diritti e doveri simili al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione.

L’Istituto delle unioni civili è un atto che si forma mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile, alla presenza dei due «contraenti» (come definiti dalla norma, ovvero i testimoni). 

Per tale atto l’ufficiale di stato civile ha l’onere di provvedere alla sua registrazione nell’archivio dello stato civile.

Presupposti delle Unioni Civili

Per contrarre l’unione civile necessita essere:

  • maggiorenni;
  • di stato libero;
  • dello stesso sesso;
  • non interdetti per infermità mentale;
  • non avere rapporti di parentela o di affinità di cui all’articolo 87, comma I Cod. Civ. con il partner
  • non essere stati condannati in via definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Gli adempimenti del Cittadino Straniero nelle Unioni Civili  

Anche il cittadino straniero che intende procedere con l’unione civile deve presentare all’Ufficiale di Stato civile una dichiarazione della competente autorità del Paese di provenienza attestante la sua libertà di status. Nel caso in cui il partner straniero provenga da uno Stato che non riconosce le unioni dello stesso sesso, il nulla osta può essere sostituito da un atto utile ad attestare la libertà di stato o da una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione preferibilmente da sottoscrivere in Comune, al momento della richiesta della costituzione dell’unione civile).

Diritti e Doveri nelle Unioni Civili

Nelle Unioni Civili non sono richieste le pubblicazioni.

I partner possono dichiarare all’ufficiale di Stato Civile il cognome scelto tra i loro rispettivi cognomi e decidere di anteporre o posporre al cognome comune il proprio, se diverso.

Con l’unione civile sorgono obblighi reciproci all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed alla contribuzione ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze.

Non è riconosciuto espressamente l’obbligo di fedeltà e di collaborazione nell’interesse della famiglia.

All’unione civile, qualora ne ricorrano i presupposti, è estesa la disciplina degli ordini di protezione degli abusi familiari.

I partner si accordano sull’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.

Il regime patrimoniale dell’unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni

La legge disciplina un mero rinvio a quanto disposto dal codice civile. Valgono, quindi, anche per i partner uniti civilmente le norme in materia di: 

  • convenzioni matrimoniali
  • comunione legale;
  • comunione convenzionale;
  • fondo patrimoniale.

Diritti successori nelle unioni civili

Riguardo ai diritti successori, l’unione civile conferisce alle coppie il diritto alla legittima.

Scioglimento dell’unione civile più rapida rispetto al vincolo matrimoniale.

Al contrario che nel matrimonio, per le unioni civili non è prevista la procedura della separazione. I partner, o anche solo uno dei due, che hanno deciso di sciogliere l’unione civile devono rendere una comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile, manifestando la loro volontà di dividersi. 

Tale manifestazione di volontà non scioglie l’unione civile, ma è solo il presupposto per poter divorziare.

Lo Studio Legale Matrimonialista Sagone assiste  il partner che ha intenzione di sciogliere l’Unione Civile alla luce del D. Lgs. 5/2017. In tal caso, provvede ad inviare all’altro partner una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, altra comunicazione idonea, per dare notizia in modo formale della decisione presa dal proprio assistito di definire il vincolo contratto con l’unione civile.

Trascorsi tre mesi dall’invio della comunicazione è possibile instaurare la procedura di divorzio. Nelle Unioni Civili il divorzio può essere: 

  • congiunto;
  • contenzioso o giudiziale;
  • stragiudiziale, in forma di negoziazione assistita con l’ausilio di un avvocato.

Per tutelare l’unione civile, anche penalmente, è stato introdotto l’art. 574-ter c.p. che ha parificato, di fatto, l’unione civile al matrimonio. La disposizione è relativa ai delitti contro la famiglia, quali maltrattamenti e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

 

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