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Legale: Rottamazione Quater al 30 Giugno 2023

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in una comunicazione datata 21 aprile 2023, ha annunciato una proroga significativa in relazione a una delle più attese definizioni agevolate incluse nella Legge di bilancio 2023. La modifica più evidente riguarda lo slittamento del termine per l’invio della domanda di adesione alla cosiddetta “rottamazione quater”, che si sposta dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Questa misura si riferisce alla risoluzione facilitata dei debiti assegnati agli incaricati della riscossione nel lasso di tempo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Oltre a questa variazione, vi sono altre modifiche rilevanti. Innanzitutto, a causa di questa estensione di due mesi, anche le altre scadenze correlate alla domande di accesso alla Definizione Agevolata delle cartelle esattoriali (Rottamazione “quater”), subiranno uno spostamento. Nello specifico:

  • La scadenza entro la quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà trasmettere, ai soggetti che hanno inviato le predette domande di adesione, la notifica degli importi dovuti per il perfezionamento della definizione agevolata, si sposta dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.
  • Il nuovo pagamento della prima o dell’unica rata scade così dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023.

Queste modifiche al calendario saranno formalizzate attraverso un’apposita disposizione legislativa.

Assistenza alle realtà aziendali in difficoltà nel regolarizzare la loro posizione contributiva. Rottamazione Quater

 

In considerazione delle nuove tempistiche, cerchiamo di riassumere i punti salienti di questa quarta edizione della rottamazione.

L’adozione della rottamazione quater prevista dalla Legge di bilancio (articolo 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022) comporta l’estinzione dei debiti relativi ai carichi inclusi nell’ambito applicativo, con il pagamento esclusivo degli importi dovuti a titolo di capitale e quelli maturati per il rimborso spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Sono esclusi dal versamento gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio. Come già detto, possono essere definiti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione”, anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, o insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

Per presentare la domanda di adesione, è necessario collegarsi entro il 30 giugno 2023 alla sezione specifica del sito web dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/. 

 

Adesione alla Rottamazione delle cartelle in Modalità Telematica

 

Ricordiamo che l’adesione alla rottamazione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è infatti disponibile un apposito servizio che consente di inviare la domanda di adesione online, con due diverse opzioni:

  1. Nell’area riservata;
  2. Nell’area pubblica.

Accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi, è possibile compilare un modulo nel quale devono essere indicati le cartelle e/o gli avvisi da inserire nella domanda di adesione.

Nel caso dell’area pubblica, invece, è necessario compilare un modulo a cui deve essere allegata la documentazione appropriata, che varia in base alla natura giuridica del richiedente.

Una volta inviata la richiesta, il contribuente:

  • Per la domanda presentata nell’area riservata: troverà la e-mail di presa in carico con la ricevuta della presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
  • Se ha presentato la domanda nell’area pubblica, seguirà una procedura più complessa:
    1. Troverà la prima e-mail all’indirizzo che ha indicato. Dentro la email ci sarà un link da convalidare entro 72 ore. Se il link non sarà convalidato entro il termine delle 72 ore non sarà più valido e la richiesta sarà annullata;
    2. Se la richiesta è stata convalida, l’utente riceverà una seconda e-mail, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti nella presa in carico;
    3. Se la procedura di invio della documentazione è stata corretta, la terza e-mail inviata avrà allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

L’Agente della riscossione, a sua volta, deve comunicare all’interessato, entro il 30 settembre 2023, l’importo totale dovuto per la definizione e quello delle singole rate, con le relative scadenze.

Entro la stessa data, deve essere comunicato anche l’eventuale rifiuto, con chiara indicazione dei motivi per i quali la richiesta di definizione agevolata non è stata accettata.

Riguardo alle nuove scadenze di pagamento, l’importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:

  • Pagamento entro il 31 ottobre 2023 (anziché il 31 luglio 2023), in un’unica soluzione;
  • Pagamento in 5 anni per massimo 18 rate consecutive.

Il vecchio calendario prevedeva il pagamento:

  1. a) delle prime due rate con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023, ciascuna pari al 10% degli importi complessivamente dovuti per la definizione agevolata;
  2. b) delle restanti 16 rate, di pari importo, distribuite nei successivi 4 anni, da versare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio

 

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