Separazione Consensuale
Separazione Consensuale dei Coniugi nel matrimonio civile e/o concordatario
La separazione personale è la procedura con la quale i coniugi decidono di porre fine al matrimonio civile o concordatario. La separazione personale tra coniugi può essere consensuale o giudiziale.
Entrambe hanno carattere transitorio e non sciolgono definitivamente il vincolo matrimoniale e coniugale, infatti si sospendono i diritti reciproci dei coniugi, ad eccezione di quelli di assistenza e di reciproco rispetto.
La separazione personale consensuale e giudiziale, tutela dei minori, accordi patrimoniali.
Nell’avviare una pratica di separazione lo Studio Legale Sagone procede per step. Ricevuta la richiesta ed esaminato il caso, lo Studio Legale Sagone elabora e concorda una comunicazione a mezzo lettera raccomandata.r.r. indirizzata all’altro coniuge in via stragiudiziale, al fine di notiziarlo che sussiste l’intenzione del suo partner di procedere con la separazione consensuale e viene invitato a far conoscere la sua disponibilità in merito. Nel caso di diniego e/o di non risposta si procede con la separazione giudiziale.

Il Procedimento per la Separazione Personale Consensuale
Grazie all’assistenza legale e, ove occorra, anche all’assistenza psicologica per la coppia e per i figli dei separati, si procede con la stesura delle condizioni di separazione tra coniugi con i quali si stabiliscono:
- i diritti di entrambi i coniugi relativi al patrimonio ovvero gli accordi patrimoniali;
- l’affidamento condiviso e la tutela della prole;
- l’assegno di mantenimento per il coniuge più debole ed i figli;
- l’assegnazione della casa coniugale;
L’affidamento condiviso, la responsabilità genitoriale, la casa coniugale, il domicilio prevalente, il mantenimento.
Nel caso in cui i coniugi abbiano dei figli è necessario stabilire le condizioni dell’affidamento condiviso ai sensi della Legge 56/2006. Questa importante riforma ha introdotto nell’ordinamento giuridico il concetto di bi-genitorialità e responsabilità genitoriale condivisa. Tuttavia, resta indispensabile stabilire l’assegnazione della casa coniugale nell’interesse prevalente dei figli e il relativo domicilio presso uno dei genitori sia pure entrambi affidatari.
Altro importante aspetto degli accordi di separazione coniugale riguardano l’entità dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole e dei figli, al fine di regolare gli aspetti patrimoniali della famiglia per il periodo successivo alla separazione.
Anche in caso di separazione senza figli i rapporti patrimoniali tra i coniugi vengono concordati e definiti con la divisione di tutti i rapporti patrimoniali in essere come conti correnti bancari, proprietà immobiliari, possesso di beni mobili.
Alla fine del confronto in sede stragiudiziale, regolati e stabiliti i rapporti patrimoniali tra coniugi, con o senza figli, l’ammontare dell’assegno di mantenimento e stabilita la residenza prevalente dei minori si procede con il deposito avanti il competente Tribunale del ricorso per la separazione consensuale.
Nel caso della separazione consensuale entrambi i coniugi possono essere assistiti dallo stesso avvocato.
Entrambi dovranno essere presenti all’udienza Presidenziale con il proprio avvocato.
Nel caso di impossibilità provata di poter presenziare necessita procura notarile ad hoc rilasciata al proprio difensore affinché li rappresenti all’udienza Presidenziale.
L’accordo acquista efficacia a seguito dell’omologazione da parte del Tribunale
Deposito, tempi, costi della separazione consensuale
Lo Studio Legale Sagone consiglia la separazione consensuale, laddove sia possibile.
Difatti attraverso la corretta ed equilibrata assistenza, l’instaurazione di un rapporto fiduciario nell’interesse del benessere economico dei coniugi e della crescita psico-fisica dei figli della coppia, si giunge alla definizione del rapporto di coniugio con un notevole risparmio di tempo e di costi. Infatti, i costi per ottenere l’omologa di separazione consensuale sono notevolmente inferiori rispetto alla separazione giudiziale, considerati i tempi ridotti del giudizio. Essi comprendono il contributo unificato da versare contestualmente al momento del deposito del ricorso per separazione consensuale e l’onorario del legale.
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