Il cognome del figlio non sarà più automatico né conteso ma sarà doppio, patronimico e matronimico, ovvero composto da quello del padre e quello della madre secondo l’ordine da loro concordato. Il figlio potrà comunque continuare ad avere un solo cognome, ma solo se scelto di comune accordo tra i genitori. Se manca l’accordo sull’ordine da dare ai 2 cognomi sarà il Giudice a stabilire quale dev’essere scritto per primo, nel superiore interesse del figlio.
La sentenza della Corte Costituzionale che rivoluziona l’attribuzione del cognome al figlio
La Corte Costituzionale ha così deciso sulla legittima attribuzione del cognome del figlio, che sarà iscritto all’anagrafe con patronimico e matronimico, stabilendo di comune accordo tra i genitori quale cognome dev’essere iscritto per primo, salvo decisione diversa dei genitori, o assenza di accordo. La prima modifica sull’attribuzione del patronimico era arrivata nel 2016. Con la sentenza 286 la Corte Costituzionale aveva stabilito la possibilità di attribuire ai figli nati nel matrimonio il cognome della madre, in aggiunta a quello del padre e in caso di accordo tra i coniugi. Poi, nel 2021, la Corte aveva deciso dell’illegittimità dell’automatismo secondo il quale al figlio era automaticamente attribuito il cognome del padre.
Ecco com’è stato attribuito il cognome al figlio fino ad oggi
In effetti non c’è mai stata nessuna legge che abbia mai imposto il cognome del padre in automatico al figlio, ma solo una serie di prescrizioni derivate dall’art. 262 del Codice civile che stabilisce le modalità con le quali attribuire il cognome al figlio dentro e fuori il matrimonio, con e senza riconoscimento di 1 dei genitori. L’articolo recita:
“Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e’ stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre e’ stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
Se la filiazione nei confronti del genitore e’ stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita’ personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento.”
L’ineguaglianza e la lesione dei diritti nell’attribuzione del solo cognome del padre
Ma secondo la Consulta queste e le altre norme che stabilivano il patronimico in automatico sono illegittime rispetto al principio di uguaglianza della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e contrarie al divieto di discriminazioni fondate sul sesso. È opportuno chiarire che la decisione riguarda tutti i figli, quelli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e i figli adottivi.
Adesso sarà opera del legislatore emanare la legge per regolare alcuni aspetti ancora dubbi, per esempio quello dei cognomi composti da più parti e la trasmissione del cognome alla generazione successiva
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