Il contratto di convivenza è l’accordo scritto con cui due conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali della loro vita comune — e soprattutto le conseguenze di un’eventuale separazione. Regolato dalla Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà), commi 50-63, è l’unico strumento che consente di stabilire in anticipo chi avrà diritto alla casa, come si divideranno i beni e se spetterà un assegno all’ex convivente. I conviventi di fatto possono regolare liberamente le conseguenze economiche della fine del rapporto e quando la convivenza si interrompe, le clausole del contratto guidano l’intera procedura di separazione, riducendo i conflitti e i tempi. Rispetto alla separazione dei conviventi di fatto senza contratto, la tutela contrattuale riserva molte più garanzie ai componenti della coppia di fatto e per alcuni aspetti anche a quella matrimoniale.
A differenza dei coniugi per i quali i patti prematrimoniali sono stati vietati fino al 2025, quando l’intervento della Cassazione ha stabilito che fatte salve quelle del mantenimento dei figli e quelle che ledono diritti indisponibili come l’assistenza morale e materiale, alcune pattuizioni tra futuri coniugi come la gestione di beni personali, contributi economici, la restituzione di prestiti tra coniugi in caso di rottura, possono essere oggetto di negoziazione stipulata per atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Punti chiave:
- Il contratto di convivenza deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato (art. 1, comma 51, L. 76/2016).
- Lo scioglimento può avvenire per accordo delle parti, per recesso unilaterale o automaticamente in caso di matrimonio, unione civile o morte.
- Il contratto può prevedere un regime patrimoniale a scelta (comunione o separazione dei beni), clausole sulla casa comune e un assegno post-convivenza — tutele che senza contratto non esistono.
- I figli dei conviventi hanno gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio, indipendentemente dall’esistenza del contratto.
- Lo scioglimento del contratto non richiede l’intervento del Tribunale, ma serve comunque un atto formale (atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Cos’è il contratto di convivenza e a cosa serve
Il contratto di convivenza è l’accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali della loro vita comune. È uno strumento introdotto dalla Legge Cirinnà (art. 1, commi 50-63) che consente alla coppia di regolare, con la certezza di un atto formale, aspetti che altrimenti resterebbero privi di tutela: il regime dei beni, la contribuzione alle spese, l’uso della casa e le condizioni economiche applicabili in caso di cessazione della convivenza.
La peculiarità più rilevante rispetto al matrimonio è questa: i conviventi possono pattuire in anticipo le conseguenze patrimoniali della separazione, cosa che ai coniugi non è consentita. Il contratto di convivenza funziona, di fatto, come uno strumento di pianificazione della vita comune e della sua eventuale conclusione.
Il contratto può essere stipulato sia da coppie eterosessuali sia da coppie dello stesso sesso. Non va confuso con l’unione civile, che è un istituto diverso con effetti giuridici analoghi al matrimonio e disciplinato dai commi 1-35 della stessa legge.
Come si stipula il contratto di convivenza
Forma obbligatoria
Il contratto deve essere redatto in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. La forma scritta è richiesta a pena di nullità: un semplice accordo verbale o una scrittura privata non autenticata non hanno alcun valore giuridico come contratto di convivenza ai sensi della Legge Cirinnà.
Il professionista — notaio o avvocato — che riceve l’atto ha il compito di attestare che il contenuto è conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Iscrizione all’anagrafe
Entro 10 giorni dalla stipula, il professionista deve trasmettere copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione nei registri anagrafici. L’iscrizione rende il contratto opponibile ai terzi — creditori, istituti di credito, eventuali eredi — ed è pertanto un passaggio essenziale per l’efficacia piena dell’accordo.
Presupposti
Per stipulare il contratto di convivenza è necessario che entrambi i conviventi siano maggiorenni, non interdetti giudizialmente, non legati tra loro da rapporti di parentela e non vincolati da matrimonio, unione civile o altro contratto di convivenza in essere. La violazione di questi presupposti determina la nullità del contratto (art. 1, comma 57).
Quanto costa
Il costo varia a seconda del professionista e della complessità delle clausole. Per una scrittura privata autenticata da avvocato con clausole standard il costo si colloca indicativamente tra 500 e 1.500 euro. Per un atto pubblico notarile con clausole patrimoniali articolate (regime di comunione, previsioni dettagliate sulla casa, assegno post-convivenza) il costo può salire a 1.500-2.500 euro. È sempre consigliabile richiedere un preventivo dettagliato.
Cosa può contenere il contratto di convivenza
Contenuto obbligatorio
Il contratto deve indicare l’indirizzo di ciascun convivente al quale saranno effettuate le comunicazioni relative al contratto, compresa l’eventuale notifica del recesso unilaterale.
Regime patrimoniale
In assenza di contratto, ogni convivente resta titolare esclusivo dei propri beni — non si applica automaticamente la comunione dei beni come nel matrimonio. Con il contratto, i conviventi possono scegliere tra due opzioni.
Comunione dei beni. I beni acquistati durante la convivenza diventano di proprietà comune, indipendentemente da chi li ha materialmente acquistati. In caso di cessazione della convivenza, si procede alla divisione secondo le norme del codice civile, generalmente in parti uguali.
Separazione dei beni. Ogni convivente resta proprietario esclusivo di ciò che acquista. Questa è anche la situazione di default in assenza di contratto — ma con il contratto la scelta viene formalizzata e resa opponibile ai terzi.
Clausole sulla casa comune
Il contratto può prevedere chi avrà diritto di abitare la casa in caso di cessazione della convivenza, per quanto tempo e a quali condizioni. Ad esempio, si può attribuire al convivente non proprietario un diritto di abitazione temporaneo, un comodato per un periodo determinato, oppure prevedere un canone ridotto per consentire una transizione ordinata. Queste clausole sono particolarmente importanti quando la casa è di proprietà di uno solo dei conviventi, poiché in assenza di accordo il non proprietario ha tutele molto limitate.
Contribuzione alle spese
Il contratto può stabilire in che misura ciascun convivente contribuisce alle spese della vita quotidiana: in quote fisse, in proporzione al reddito o con una ripartizione per categorie di spesa (casa, figli, utenze, alimentazione).
Assegno post-convivenza
Questa è la clausola più significativa dal punto di vista della tutela. I conviventi possono pattuire che, in caso di cessazione della convivenza, il partner economicamente più forte versi un assegno periodico all’altro per un periodo determinato. Si possono stabilire l’importo, la durata, le condizioni di decadenza (ad esempio il nuovo matrimonio o la nuova convivenza del beneficiario) e i criteri di adeguamento.
Questa possibilità non ha equivalenti nel matrimonio, dove l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile sono determinati dal giudice e non possono essere oggetto di accordi preventivi.
Clausole non ammesse
Il contratto non può contenere clausole contrarie alle norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Non può disciplinare aspetti relativi ai figli — l’affidamento, il mantenimento e la collocazione dei minori sono materia di competenza esclusiva del giudice e non possono essere oggetto di accordi contrattuali tra le parti. Non può inoltre subordinare i diritti personali dei conviventi (ad esempio la libertà di movimento o le scelte personali) a condizioni patrimoniali.
Come si scioglie il contratto di convivenza
Lo scioglimento del contratto di convivenza è regolato dall’art. 1, commi 59-63 della Legge Cirinnà.
Scioglimento per accordo delle parti
Se entrambi i conviventi sono d’accordo, il contratto si scioglie con un nuovo atto redatto nella stessa forma del contratto originario — atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il professionista provvede a trasmettere copia dell’atto di scioglimento al Comune entro 10 giorni per l’aggiornamento dell’anagrafe.
Questa è la modalità più semplice e rapida. Non è necessario l’intervento del Tribunale e le parti possono contestualmente regolare la divisione dei beni e le altre questioni patrimoniali.
Recesso unilaterale
Se uno solo dei conviventi vuole porre fine al contratto, può esercitare il recesso unilaterale. La procedura richiede un atto formale — atto pubblico o scrittura privata autenticata — che il professionista deve notificare all’altro convivente all’indirizzo indicato nel contratto.
Il recesso è immediatamente efficace dalla notifica e non richiede l’adesione dell’altro convivente né l’intervento del giudice. Tuttavia, gli obblighi patrimoniali previsti nel contratto — come l’assegno post-convivenza o le clausole sulla casa — restano in vigore secondo quanto pattuito, salvo che il giudice li modifichi su richiesta di una delle parti.
Scioglimento automatico
Il contratto si scioglie di diritto, senza necessità di atti formali, nei seguenti casi: matrimonio o unione civile tra i conviventi (il contratto è assorbito dal nuovo istituto giuridico); matrimonio, unione civile o nuova convivenza con contratto di uno dei conviventi con una persona diversa; morte di uno dei conviventi. In caso di matrimonio tra i conviventi con persona diversa, il professionista che ha ricevuto l’atto è tenuto a notificare l’estratto al Comune per l’aggiornamento dei registri.
Effetti dello scioglimento
Lo scioglimento determina la cessazione del regime patrimoniale scelto nel contratto. Se era stata adottata la comunione dei beni, si procede alla divisione secondo le norme degli artt. 191 ss. del codice civile. I beni acquistati in comunione vengono divisi in parti uguali, salvo diverso accordo.
Le clausole contrattuali sulla casa e sull’assegno post-convivenza restano efficaci nei termini e nelle condizioni previste dal contratto stesso, anche dopo lo scioglimento. Se una delle parti ritiene che le condizioni contrattuali siano divenute inique o sproporzionate, può chiedere al giudice la revisione.
La casa nella separazione con contratto di convivenza
Quando esiste un contratto, le clausole pattuite guidano la regolamentazione della casa. In assenza di clausole specifiche, si applica la disciplina generale.
Se la casa è di proprietà di uno solo dei conviventi e il contratto prevede un diritto di abitazione temporaneo a favore dell’altro, quest’ultimo potrà continuare ad abitarvi per il periodo stabilito. Alla scadenza del termine, dovrà rilasciare l’immobile.
Se la casa è in comproprietà e il contratto di convivenza prevede l’assegnazione ad uno dei conviventi dietro liquidazione della quota all’altro, si procede secondo le modalità pattuite.
Se la casa è in locazione, il convivente ha diritto di succedere nel contratto di locazione ai sensi dell’art. 1, comma 44 della Legge Cirinnà, indipendentemente da quanto stabilito nel contratto di convivenza.
In ogni caso, quando ci sono figli minori, il giudice può disporre l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario nell’interesse del minore, prevalendo sulle clausole contrattuali.
I figli nella separazione con contratto di convivenza
Il contratto di convivenza non può disciplinare gli aspetti relativi ai figli. Affidamento, collocazione, mantenimento e piano genitoriale sono materia di competenza esclusiva del Tribunale e seguono le stesse regole applicabili ai figli di coppie sposate.
I figli nati dalla convivenza hanno gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio (L. 219/2012). La regola è l’affidamento condiviso a entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.) con collocazione prevalente presso uno di essi. Il genitore non collocatario versa un assegno periodico mensile per le spese ordinarie e contribuisce alle spese straordinarie.
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto l’obbligo del piano genitoriale anche per i genitori non coniugati. È un documento dettagliato che disciplina i tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore, le attività, le vacanze e le modalità decisionali. Il mancato rispetto del piano può comportare sanzioni fino a 5.000 euro.
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Domande frequenti
Fonti normative: Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Legge Cirinnà), art. 1 commi 36-65; Codice Civile, artt. 191 ss., 230-ter, 337-ter; D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia).
Nota: questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la consulenza legale personalizzata. Ogni caso presenta specificità che richiedono una valutazione professionale.

