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L’Assegno di Mantenimento per i Figli Maggiorenni. Cosa Comprende

legge sentenza giustizia

I presupposti per erogare l’Assegno di Mantenimento per i Figli in presenza di Separazione e Divorzio sono diversi. Con l’Ordinanza n.18785, 2021, la Corte di Cassazione  è tornata sull’argomento già trattato altre volte, per specificare quando ancora sussista l’obbligo dei genitori di continuare a provvedere al mantenimento in favore dei figli maggiorenni. La Corte pronunciatasi nel merito della questione ha stabilito la revoca dell’assegno di mantenimento erogato dal padre alla figlia maggiorenne di 26 anni. 

Il motivo della revoca dell’assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne

 

Il caso in sintesi è il seguente: Una ragazza maggiorenne beneficiaria dell’assegno di mantenimento da parte del padre, si è vista revocare l’assegno dalla competente Corte d’Appello di Messina. La richiesta di revoca avanzata dal genitore è stata accolta favorevolmente, perché il ricorrente, con l’assistenza legale del suo avvocato, ha dimostrato che la figlia all’età di 26 anni dimostrava di avere: 

  • scarsa propensione agli studi; 
  • scarsa volontà a proseguire l’attività commerciale che il padre e lo zio le avevano prospettato, coprendo anche le spese per il locale dove ospitare l’attività.

L’ex coniuge presentava, quindi, ricorso in Cassazione avverso la sentenza di revoca dell’assegno di mantenimento. 

Ecco perché la Cassazione ha confermato la revoca dell’assegno di mantenimento

 

In effetti, gli avvocati che si occupano di mantenimento domandano, per conto degli assistiti, fino a quando è lecito elargire l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni. La Cassazione si esprime al riguardo, ponendo l’attenzione sulla circostanza che l’Assegno di Mantenimento per i Figli ha una funzione di esplicazione e perseguimento del progetto educativo dei genitori nei confronti dei figli. Un progetto che deve tener conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni. Quindi il mantenimento ha anche una funzione educativa, che circoscrive la portata dell’obbligo al mantenimento, sia per la durata che per l’ammontare, e che ha la finalità di accompagnare l’inserimento in società del destinatario dell’assegno.

Cosa comprende l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne 

 

Quel che comprende l’assegno di mantenimento e la sua erogazione non è incondizionato. L’erogazione dell’assegno di mantenimento non svolge una mera funzione assistenziale nei confronti del figlio maggiorenne e non può essere erogato illimitatamente e senza condizioni al figlio maggiorenne disoccupato. Per questo motivo l’obbligo di corresponsione dell’assegno viene meno perché, in questo caso, il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio maggiorenne è riconducibile all’assenza di un suo vero impegno nel perseguimento del progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali. 

La valutazione caso per caso della cessazione dell’obbligo di mantenimento al figlio maggiorenne

 

Naturalmente, non può esserci una regola valida per tutti i casi, con cui stabilire per sempre quando e in quali circostanze cessi l’obbligo del mantenimento e per stabilire cosa in effetti comprende l’assegno. L’accertamento alla cessazione o meno dell’obbligo al mantenimento deve fondarsi sull’esame: 

  • dell’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale;   
  • sull’effettivo impegno rivolto alla ricerca di un’occupazione;
  • sulla valutazione complessiva della condotta personale tenuta dall’avente diritto maggiorenne. 

Gli elementi sul quale fondare il giudizio per l’esonero dall’obbligo di mantenimento al maggiorenne

 

  • L’età deve essere congrua al raggiungimento di un determinato percorso formativo; 
  • La persistente mancanza di autosufficienza economica reddituale, in assenza di ragioni che possano giustificarla per ragioni di salute, oppure perché impegnati nel perseguimento concreto di un progetto formativo da concludere costituisce un forte indicatore di inerzia colpevole da parte del figlio maggiorenne percettore dell’assegno di mantenimento.

Nel caso il Giudice ravvisi, come in quello esaminato, elementi di indolenza e inattività non giustificata nel mancato raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio maggiorenne quali:

  • l’età avanzata;
  • il rifiuto ingiustificato a proseguire o intraprendere l’occupazione in proprio o dipendente prospettata;
  • la scarsa propensione agli studi;

questi rappresentano circostanze sufficienti per ravvisare i motivi di esonero dall’obbligo di erogazione dell’assegno di mantenimento. 

 

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