L’affidamento paritetico alternato si applica integralmente anche alle coppie conviventi non coniugate, poiché l’art. 337-ter c.c. regola i diritti dei figli a prescindere dallo stato civile dei genitori. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare con le ordinanze n. 1993/2022, n. 5738/2023, n. 1486/2025 e n. 6078/2026, ha progressivamente rafforzato il principio di bigenitorialità effettiva, vietando automatismi basati sull’età del minore o sulla preferenza materna.
Quando una coppia convivente si separa, la questione dell’affidamento dei figli segue le stesse regole previste per le coppie sposate. Il D.Lgs. 154/2013 ha equiparato i figli nati fuori dal matrimonio a quelli nati nel matrimonio, rendendo l’art. 337-ter c.c. il riferimento normativo unico per entrambe le situazioni. Questo ha aperto la strada all’applicazione dell’affidamento paritetico alternato alle coppie di fatto, con le stesse tutele e gli stessi criteri valutativi delle coppie unite in matrimonio
Affidamento Paritetico Alternato: cos’è, come funziona e quando si applica
Il quadro normativo: art. 337-ter c.c. anche per i conviventi
L’art. 337-ter del Codice Civile, nella formulazione post-riforma, stabilisce che il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti “nei procedimenti riguardanti i figli” senza distinzione tra genitori coniugati e non. Il riferimento normativo esteso ai conviventi è confermato dagli artt. 337-bis e seguenti c.c., che disciplinano espressamente “i casi in cui il figlio è nato fuori del matrimonio”.
Il procedimento per le coppie conviventi si svolge davanti al Tribunale Ordinario nella sezione dedicata ai procedimenti di famiglia, ed è competente il giudice del luogo di residenza abituale del minore (principio confermato da Cass. sez. 6, n. 21285/2015 e Reg. UE 2201/2003).
| Punto chiave: Non esiste più una distinzione di tutela tra figli di coppie sposate e figli di coppie conviventi. Il D.Lgs. 154/2013 ha definitivamente unificato la disciplina, rendendo applicabile l’affidamento paritetico alternato in entrambi i casi. |
Le sentenze chiave della Cassazione sull’affidamento paritetico alternato
La Corte di Cassazione ha costruito nel tempo un orientamento sempre più solido a favore della bigenitorialità effettiva, applicabile anche alle coppie conviventi. Ecco le pronunce più rilevanti.
1. Cass. civ., sez. I, n. 18538/2013 — Primo inquadramento del collocamento paritario
Cassazione civile, sez. I — 2 agosto 2013Il collocamento paritetico dei figli comporta che nessuno dei genitori assume il ruolo di genitore collocatario prevalente; ciò ha dirette conseguenze sulla disciplina dell’assegnazione della casa familiare e del mantenimento. La valutazione deve essere svolta in concreto, tenendo conto della storia familiare del bambino. ➤ Rilevanza per le coppie conviventi: Prima sentenza che sistematizza il collocamento paritario anche per figli di coppie non coniugate, sancendo che la casa familiare non va assegnata automaticamente. |
2. Cass. civ., sez. I, n. 9764/2019 — Bigenitorialità e presenza quotidiana
Cassazione civile, sez. I — 8 aprile 2019La bigenitorialità, pur potendo essere attuata in diverse forme, deve portare a una situazione di fatto idonea a garantire la presenza di ciascun genitore nella quotidianità del minore. Eccessive restrizioni alla frequentazione di un genitore possono pregiudicare il minore, anche in tenera età. ➤ Rilevanza per le coppie conviventi: Vale per i figli di conviventi: il giudice non può ridurre drasticamente il tempo del genitore non collocatario sulla base dell’età del bambino o della tipologia della coppia. |
3. Cass. civ., sez. I, n. 19323/2020 — La distanza tra le abitazioni è decisiva
Cassazione civile, sez. I — 19 settembre 2020Non è possibile applicare il criterio del tempo paritario se il genitore non affidatario abita lontano. I continui spostamenti influiscono negativamente sull’attività scolastica e sulla vita sociale del minore. La regolamentazione dei rapporti non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi senza tenere conto della logistica. ➤ Rilevanza per le coppie conviventi: Criterio applicato indistintamente a coppie sposate e conviventi: la vicinanza delle abitazioni è presupposto fondamentale per ottenere il collocamento paritetico in entrambi i casi. |
4. Cass. civ., sez. VI, Ordinanza n. 1993/2022 — Principio di paritarietà ribadito
Cassazione civile, sez. VI — 24 gennaio 2022Il regime legale dell’affidamento condiviso, orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione paritaria dei genitori con il figlio. Non sono ammissibili decisioni che comprimano significativamente il rapporto tra il figlio e uno dei genitori senza adeguata motivazione. ➤ Rilevanza per le coppie conviventi: Principio generale che si applica anche ai conviventi: ogni limitazione alla frequentazione paritaria deve essere specificamente motivata in fatto, non su presupposti astratti. |
5. Cass. civ., sez. I, Ordinanza n. 5738/2023 — Casa familiare e collocamento paritario
Cassazione civile, sez. I — 24 febbraio 2023Se il minore è cresciuto nella casa familiare, non è giusto che perda automaticamente il diritto di continuare a crescervi in caso di mutamento del collocamento da prevalente a paritetico. La revoca dell’assegnazione della casa familiare non può costituire un effetto automatico del collocamento paritetico: serve una valutazione autonoma e puntuale nell’esclusivo interesse del minore. ➤ Rilevanza per le coppie conviventi: Per le coppie conviventi: particolarmente rilevante nei casi in cui la casa familiare è di proprietà esclusiva di uno dei conviventi. Il giudice deve sempre valutare separatamente l’assegnazione dall’affidamento. |
6. Cass. civ., sez. I, Ordinanza n. 1486/2025 — Stop alla maternal preference: la svolta
Cassazione civile, sez. I (Ordinanza epocale) — 21 gennaio 2025È illegittimo il provvedimento che limiti in maniera rilevante la frequentazione di uno dei genitori quando sia stato applicato il collocamento prevalente presso la madre motivato con il solo fatto che il figlio si trovi in età prescolare. Le statuizioni su affidamento, collocamento e frequentazione devono rispondere a una valutazione in concreto e non possono fondarsi su automatismi o criteri astratti come la sola età del minore o la cosiddetta ‘maternal preference’. ➤ Rilevanza per le coppie conviventi: Sentenza applicabile a tutti i genitori, compresi i conviventi. Elimina la presunzione automatica di collocamento presso la madre per i bambini piccoli: il padre convivente ha gli stessi diritti del padre sposato di ottenere un collocamento paritetico se ne sussistono le condizioni concrete. |
7. Cass. civ., sez. I, Ordinanza n. 6078/2026 — Pariteticità e mantenimento diretto
Cassazione civile, sez. I — 12 marzo 2026Nei provvedimenti previsti dall’art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole. Quando l’organizzazione familiare consente una reale alternanza dei tempi di permanenza, può trovare applicazione il mantenimento diretto. Non sono ammissibili decisioni che comprimano significativamente il rapporto tra il figlio e uno dei genitori in assenza di specifiche ragioni adeguatamente motivate. ➤ Rilevanza per le coppie conviventi: Rilevante per i conviventi: conferma che il mantenimento diretto (senza assegno periodico) è applicabile anche a ex conviventi in regime di collocamento paritetico, purché i redditi siano comparabili. |
Giurisprudenza di merito: i casi particolari delle coppie conviventi
Oltre alla Cassazione, numerosi Tribunali e Corti d’Appello si sono occupati di casi specifici riguardanti le coppie conviventi. Ecco i precedenti più significativi.
Corte d’Appello di Torino, decreto 14 marzo 2024
Caso: coppia di ex conviventi con due figli di 5 e 4 anni, elevata conflittualità, procedimento penale a carico del padre. La Corte ha confermato il collocamento paritetico a settimane alterne nella casa familiare, ritenendo che l’età di cinque e quattro anni non sia ostativa al regime paritetico alternato a fronte della presenza reciproca costante di entrambi i genitori. Anche le condizioni di salute della minore protesizzata non erano ritenute ostative.
La Corte ha disposto inoltre un percorso di coordinazione genitoriale, strumento previsto dagli artt. 337-ter e 337-sexies c.c., per superare le difficoltà comunicative tra gli ex conviventi e garantire un’interazione costruttiva nell’interesse delle minori.
Tribunale di Palermo, sez. I, sentenza n. 982/2023
Caso: coppia di ex conviventi con figlio minore. Il Tribunale ha disposto un domicilio paritetico alternato a settimane alterne, con obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto durante il proprio turno di permanenza. Le spese straordinarie ripartite al 50%. Il caso si è segnalato per l’esplicito richiamo alla Risoluzione 2079/2015 del Consiglio d’Europa sulla residenza condivisa, confermando che l’Italia aderisce al principio della shared residence anche per i figli di conviventi.
Tribunale di Rieti, sentenza n. 489/2018
Caso: coppia coniugata (ma il principio si applica ai conviventi) che proponeva di tenere il minore nell’abitazione paterna con alternanza dei genitori. Il Tribunale ha ritenuto legittima e conforme all’interesse morale e materiale della prole la variante nidificazione (bird-nesting), in cui il minore rimane fisso nella casa e sono i genitori ad alternarsi. Affermato il principio per cui è recessiva la figura del “genitore prevalente collocatario”.
Tribunale di Marsala — caso della casa divisa in due zone
Caso inconsueto: a fronte di un collocamento paritetico disposto dal Tribunale, la casa coniugale è stata fisicamente divisa in due zone separate con ingressi differenti, affidate rispettivamente ai due genitori. Ciascuno provvedeva al mantenimento diretto della figlia nel proprio spazio durante i periodi di permanenza. Una soluzione-limite che evidenzia la creatività applicativa dei giudici di merito.
Tribunale di Catanzaro, sez. I, n. 443/2019
Principio consolidato: la suddivisione paritetica dei tempi non è sempre da preferire, ma lo è ove sussistano le condizioni di fattibilità: età del minore, impegni lavorativi di entrambi i genitori, disponibilità di un’abitazione dignitosa. I criteri si applicano identicamente alle coppie conviventi.
Aspetti specifici per le coppie conviventi: le differenze pratiche
1. Il procedimento: Tribunale Ordinario vs Tribunale della Famiglia
Le coppie conviventi che cessano la convivenza si rivolgono al Tribunale Ordinario (sezione famiglia) attraverso il ricorso ex artt. 337-bis e ss. c.c., a differenza delle coppie sposate che si separano con procedimento di separazione. Il giudice può adottare provvedimenti anche d’ufficio se necessario nell’interesse del minore.
2. La competenza territoriale
Per i figli di genitori non coniugati, la competenza è del giudice del luogo di residenza abituale del minore (Cass. sez. 6, n. 21285/2015; Reg. UE 2201/2003). Attenzione: il trasferimento della residenza del figlio effettuato unilateralmente da uno dei conviventi per aggirare la competenza territoriale è stato più volte dichiarato “mero espediente” dai tribunali e non produce effetti sulla determinazione del giudice competente.
3. La casa familiare nelle coppie conviventi
Per le coppie conviventi l’assegnazione della casa familiare segue le stesse regole: va al genitore con cui i figli convivono prevalentemente. Con il collocamento paritetico non c’è un genitore prevalente, quindi — come chiarito da Cass. n. 5738/2023 — il giudice deve valutare autonomamente l’assegnazione in funzione del solo interesse del minore, senza automatismi. Se la casa era di proprietà esclusiva di uno dei conviventi e il collocamento è paritario, il giudice potrà valutare il rilascio in favore del proprietario, compensando eventualmente con la revisione delle condizioni economiche.
4. Il mantenimento nelle coppie conviventi con collocamento paritetico
Con il collocamento paritetico, il modello del mantenimento diretto è quello più coerente: ciascun genitore provvede alle spese ordinarie durante il proprio turno, le straordinarie si dividono al 50%. Tuttavia, Cass. n. 6078/2026 ricorda che se vi è una significativa disparità reddituale tra gli ex conviventi, il giudice può prevedere un assegno perequativo a carico del genitore economicamente più forte, anche in presenza di tempi paritetici.
5. Gli accordi tra ex conviventi sulla prole
Cass. civ., sez. I, n. 1324/2025 ha precisato che gli accordi tra ex conviventi stipulati alla cessazione della convivenza per disciplinare il mantenimento e le questioni patrimoniali — incluso l’affidamento paritetico — sono vincolanti e possono essere oggetto di risoluzione per inadempimento se la parte obbligata non li rispetta. Questo conferisce certezza giuridica anche agli accordi stragiudiziali delle coppie di fatto.
Le linee guida dei Tribunali per le coppie conviventi
Alcuni Tribunali italiani hanno adottato protocolli specifici che si applicano anche alle coppie conviventi:
- Tribunale di Perugia (dal 2014): primo in Italia a prevedere che i genitori richiedano, nelle istanze di affidamento, tempi paritetici o equipollenti di frequentazione con entrambi i genitori. Il protocollo non distingue tra coppie sposate e conviventi.
- Tribunali di Salerno e Brindisi: hanno adottato analoghi protocolli per il processo di famiglia che includono la valutazione sistematica del collocamento paritetico anche per i figli di conviventi.
- Tribunale di Palermo: con la sentenza n. 982/2023 ha esplicitamente applicato i principi della Risoluzione UE 2079/2015 (shared residence) ai figli di coppie conviventi, riconoscendo il mantenimento diretto come conseguenza del collocamento paritetico.
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Domande frequenti — Affidamento paritetico alternato per coppie conviventi
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