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Diritto di famiglia Internazionale e Divorzio Internazionale
La nostra società è in continua evoluzione e numerosi sono ormai i casi di matrimoni misti tra cittadino italiano e straniero.
La Legge 215/1995 che disciplina la materia del diritto internazionale privato è intervenuta anche in materia di diritto di famiglia. Tra le principali fonti del diritto privato in Italia vi è il regolamento (CE) n. 2201/2003 entrato in vigore il 1º agosto 2004, riguardante i criteri di giurisdizione comuni in tutti gli stati membri della Unione Europea, relativi ai procedimenti civili quali:
- il divorzio;
- la separazione personale dei coniugi;
- l’annullamento del matrimonio;
- la capacità genitoriale.
Il regolamento UE N. 1259/2010, stabilisce una serie di norme volte a determinare quale legge nazionale deve essere applicata alle procedure di divorzio o separazione personale riguardanti coniugi con cittadinanze diverse, che vivono in un paese diverso da quello di cui hanno la cittadinanza o che non vivono più nello stesso paese dell’Unione europea.
Divorzio internazionale ed esempi di casi problematici nei matrimoni misti internazionali
- Separazione e divorzio coniuge straniero irreperibile. L’avvocato per il divorzio internazionale può incardinare la procedura di separazione o divorzio avanti il competente Tribunale, a mezzo notifica del ricorso per separazione o divorzio giudiziale unitamente al decreto di fissazione dell’udienza presidenziale con il deposito presso la Casa Comunale dell’ultima residenza nota del destinatario ed il procedimento potrà, quindi, seguire il suo iter;
- Separazione e divorzio da coniuge cittadino straniero residente all’estero. Se la separazione o il divorzio internazionali sono richiesti dall’avvocato nei confronti di cittadino straniero residente all’estero avanti un Tribunale Italiano, l’iter procedurale è il medesimo che si segue per la separazione o il divorzio tra coniugi entrambi residenti in Italia, con l’assistenza di un avvocato. In tali casi è necessario seguire le regole previste ex lege per la relativa notifica del ricorso all’estero, grazie all’assistenza di un avvocato esperto in materia;
- Divorzio del coniuge straniero da cittadino italiano. Se il il coniuge straniero presenta la domanda di separazione o divorzio avanti il Tribunale competente territorialmente, il coniuge residente in Italia dovrà farsi assistere da un avvocato esperto in materia di diritto internazionale della famiglia, che coadiuvandosi con un Collega dello Stato estero potrà seguire la causa;
- Separazione o divorzio del matrimonio celebrato all’estero. In questi casi l’iter della separazione o divorzio è disciplinato dalla legge della nazione che li accomuna, o della Stato in cui si è per lo più svolta la vita matrimoniale, e comunque secondo quanto disciplinato dalla normativa ivi richiamata.
- Divorzio di coniugi cittadini italiani residenti all’estero.
Anche i cittadini italiani residenti all’estero posso procedere con la separazione o il divorzio congiunto o giudiziale nelle competenti sedi giudiziarie italiane. Lo prevede il Diritto Internazionale Privato. La normativa in vigore, in particolare il Regolamento UE n. 1259/2010, art. 5 (Norme uniformi sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale) ed il Regolamento n. 2201/2003, art. 3 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale) , prevede che i coniugi italiani residenti all’estero possono decidere di attivare la separazione o il divorzio nel luogo abituale di residenza all’estero, o in Italia. Nel caso in cui i coniugi scelgano l’Autorità Giurisdizionale Italiana, dopo aver iniziato la procedura prevista i coniugi, anche se non presenti fisicamente, possono essere assistiti per mezzo del loro avvocato. In sintesi, i coniugi possono procedere con la separazione e il divorzio direttamente dal loro luogo di residenza all’estero, senza doversi recare in Italia.
Cosa succede in caso di separazione e divorzio per i titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari
In caso di scadenza naturale del permesso di soggiorno, la separazione o il divorzio trascritti nei registri dello stato civile non danno più diritto al permesso di soggiorno che non potrà più essere rinnovato per motivi familiari o ricongiungimento.
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