Nel diritto privato internazionale le procedure di separazione e divorzio acquisiscono sempre maggiore rilevanza, considerata la crescente diffusione dei matrimoni tra cittadini di Stati diversi membri UE e cittadini extracomunitari. L’ultimo focus riguarda la competenza del giudice adito per la causa di divorzio da un cittadino dello Stato membro, contrapposto al semplice residente dello Stato membro. Per avviare una causa di divorzio in uno Stato UE, il coniuge deve aspettare un anno se è residente oppure 6 mesi se è cittadino. La differenza non è stata ritenuta discriminatoria dai Giudice della CGEU. Vediamo perché.
La competenza del giudice nelle cause di divorzio con il coniuge residente all’estero in uno Stato membro UE
La Corte di Giustizia EU, con la sentenza C522/20, ha interpretato la norma del regolamento comunitario Bruxelles II bis, sulla competenza del giudice e il riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e ha stabilito come requisito legittimo il radicamento del cittadino UE con il territorio dello Stato Membro dove risiede e intende promuovere la causa di divorzio.
Il radicamento requisito legittimo per affermare la competenza del giudice a decidere sulla domanda di divorzio.
La CGEU ha introdotto 2 regimi che non sono ritenuti discriminatori, motivando in maniera chiara i requisiti che li contraddistinguono ovvero:
- la Cittadinanza nello Stato membro;
- la Residenza nello Stato membro.
Il residente dello Stato membro, quindi, non cittadino, al fine di acquisire un radicamento con il territorio deve aspettare un anno a fronte dei 6 mesi concessi al cittadino membro del medesimo Stato, prima di poter promuovere la domanda di divorzio nello Stato membro dove risiede, ma di cui non è cittadino. Quindi la CGEU ha ritenuto legittima la permanenza stabile (residenza) di un anno al fine di poter adire i giudici dello Stato membro. Il termine più lungo per il residente, contrapposto a quello più breve collegato alla cittadinanza è ampiamente giustificato dal maggior radicamento del cittadino in rapporto allo Stato membro dove si intende promuovere la causa di divorzio. In sostanza, la CGEU ritiene che lo status di Cittadino conferisce maggiori legami socio-culturali o patrimoniali di forte intensità con lo Stato del quale ha la Cittadinanza. Inoltre, la discriminante cittadino/residente rappresenta per l’altro coniuge dal quale si intende divorziare, la certezza del diritto in quanto viene garantito l’esistenza di un collegamento effettivo tra lo Stato membro e il Coniuge interessato a procedere con lo scioglimento del vincolo matrimoniale.