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Quale conto corrente per minorenni? E, soprattutto, perché?

Il desiderio di aprire un conto corrente al proprio figlio minorenne può essere soddisfatto dai genitori seguendo alcune modalità imposte dalla legge. Non è, infatti, possibile che un minorenne in autonomia si rechi in banca e chieda di aprire il conto corrente. Ciò è possibile solo se il minorenne è accompagnato dai genitori o da chi esercita la capacità genitoriale. Tale condizione è una misura prevista dalla legge a tutela dei superiori interessi del minore. 

L’intervento del giudice nelle operazioni bancarie a carico del conto corrente intestato a un minorenne

Abbiamo già parlato in diverse occasioni di come la legge tuteli l’interesse superiore del minorenne. La tutela dell’interesse del minore limita anche la capacità genitoriale, in particolare quando riferita ad interessi economici o il patrimonio di cui si trova a disporre il minore per successione o donazione. 

La successione del conto corrente intestato a un minorenne

A questo proposito è bene ricordare che, ovviamente, anche il libretto di risparmio, il conto corrente a deposito e il conto corrente ordinario intestati a minorenni sono sottoposti alle regole della successione ereditaria che si determina quando viene a mancare il titolare del conto corrente bancario. Anche nei casi di conto corrente intestato a minorenni, infatti, il rapporto di conto corrente con la banca costituisce un vero e proprio contratto stipulato tra il correntista titolare, ovvero il minore per tramite di chi esercita la potestà genitoriale, e l’istituto di credito. 

Quindi la banca, appresa tramite comunicazione degli eredi della notizia di decesso, provvede a bloccare il conto corrente e tutti i rapporti accessori collegati come titoli, piani di accumulo, obbligazioni, polizze assicurative. Sono poi sospesi tutti i poteri di firma che il titolare in vita aveva concesso a terzi, a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno divenuti eredi del medesimo correntista. In ogni caso, dal momento dell’apertura della successione il conto corrente viene bloccato e tutte le somme a vario titolo presenti sul conto corrente al momento della morte del suo titolare restano congelate, sin tanto che non sono definite le posizioni degli eredi e le rispettive quote di spettanza.

Atti di ordinaria amministrazione

Di per sé aprire il conto corrente al proprio figlio o nipote non è particolarmente complesso ed è un’operazione che può essere eseguita in autonomia e senza l’assistenza di un legale. La banca è solo chiamata ad accertare l’effettiva potestà genitoriale e a carico di chi è riconosciuta. L’intestatario del conto sarà esclusivamente il minore e in questo senso, la legge vieta di cointestare il conto corrente del minorenne ad uno o entrambi i genitori, perché il loro ruolo è solo quello di rappresentare gli interessi del figlio e in caso di contestazione si realizzerebbe un conflitto di interessi tra titolare del conto, il minorenne, e colui o coloro che lo rappresentano. Tra gli atti di ordinaria amministrazione rientra anche il prelievo dal conto corrente che, però, non è illimitato. Nell’interesse del minore la legge impone di prelievo giornaliero o mensile che è previsto dalla stessa banca in cui è aperto il conto corrente al minorenne. In genere, per atti di ordinaria amministrazione, si intendono quelli con i quali non si concedono e non si acquistano diritti personali di godimento, come per esempio i contratti. Quindi gli atti ordinari possono essere compiuti da entrambi o anche da uno soltanto dei genitori.

Gli atti di straordinaria amministrazione

Gli atti di straordinaria amministrazione che riguardano il patrimonio del minore e l’amministrazione dei beni che possiede devono, invece, essere autorizzati dal giudice. Oltre ai contratti, tra gli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio del minore rientrano anche alcune operazioni sul conto corrente bancario. Il prelievo di denaro dal conto è possibile ma in misura limitata, così come è possibile il versamento di somme entro un certo limite. Ma per atti o operazioni che eccedono l’ordinaria amministrazione del conto corrente del minore, la banca è tenuta a richiedere l’autorizzazione del giudice tutelare. 

Differenza tra minorenni entro i 12 anni e da 12 a 17

Il desiderio di intestare un conto ad un minore per rendergli disponibile un accantonamento finanziario da sfruttare al compimento della maggiore età è molto diffuso. Tuttavia, il nostro ordinamento giuridico il superiore interesse del minore è molto invasiva e, nel caso di amministrazione di somme di denaro a carico del minore la legge distingue minorenni da 0 a 12 anni, dai minori da 12 a 17.

Il libretto a risparmio, il conto corrente, il conto deposito

Non tutti i minorenni possono essere titolari di conto corrente. 

Il libretto risparmio 

Da 0 e fino a 12 anni, i minorenni possono essere titolari di libretto nominativo ordinario a risparmio di cui il minore sia l’unico intestatario. Per i libretti a risparmio non sono previsti limiti di deposito ma non si possono effettuare pagamenti. Quindi, ad esempio, un eventuale somma riconosciuta come risarcimento o donata al minore potrà essere “conservata” intatta in un libretto a risparmio e il minore potrà entrare nel pieno possesso solo al raggiungimento della maggiore età. In caso contrario, il prelievo dovrà essere autorizzato dal giudice tutelare.

Il conto deposito

L’altro strumento finanziario disponibile per minorenni da 12 anni in su è il conto deposito. È uno strumento previsto per il deposito di somme come, per esempio, una pensione o un deposito ricorrente di somme a carico del minore. Ovviamente, questo tipo di conto corrente a “deposito” consente operazioni bancarie molto limitate, prime tra tutte il deposito e il prelievo entro una certa cifra. Per le operazioni di straordinaria amministrazione, anche in questo caso, devono essere autorizzate dal giudice tutelare. L’accesso completo al conto corrente da parte del minorenne titolare potrà avvenire solo al compimento della maggiore età.

Il conto corrente ordinario

Il conto corrente ordinario è riconosciuto al minorenne dai 12 e fino ai 17 anni e consente pagamenti e incassi, la disponibilità di una carta prepagata e la possibilità di ottenere finanziamenti per l’acquisto di beni. Nei casi in cui un minorenne abbia un conto corrente intestato può prelevare o pagare, ma sempre entro il limite stabilito al momento dell’apertura del conto. Per gli atti straordinari, come l’acquisto di un bene immobile, per esempio, occorre l’autorizzazione del giudice. Nel conto corrente bancario, all’interno delle azioni di ordinaria amministrazione rientrano comunque:

  • il versamento;
  • il prelievo contante;
  • i bonifici in entrata;
  • i bonifici in uscita;
  • l’emissione di assegni;
  • l’incasso di bancari;
  • il pagamento di utenze e mav;
  • il possesso di carte prepagate.

Nei servizi offerti da questa tipologia di conto corrente rientrano:

  • il bancomat;
  • la carta di credito;
  • l’internet banking;
  • la richiesta di fido;
  • il trading.

 

 

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