La separazione tra conviventi di fatto che non hanno mai stipulato un contratto di convivenza è la situazione più frequente — e anche la più delicata. Senza un accordo scritto, la fine della convivenza non segue regole pattuite in anticipo: non c’è un regime patrimoniale condiviso, non c’è un assegno post-convivenza garantito e la casa resta a chi ne è proprietario. L’ex convivente non ha diritto al mantenimento — può ottenere solo un assegno alimentare, e soltanto se versa in stato di bisogno. L’unica tutela piena riguarda i figli, che godono degli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio. La Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà) riconosce ai conviventi di fatto una serie di diritti minimi, ma la separazione senza contratto lascia il partner più debole in una posizione significativamente meno protetta rispetto ai coniugi.
Punti chiave:
- La convivenza di fatto cessa per dichiarazione di uno o entrambi i conviventi al Comune, oppure d’ufficio quando viene meno la coabitazione. Non è necessaria una sentenza del Tribunale.
- L’ex convivente senza contratto non ha diritto all’assegno di mantenimento. Ha diritto solo all’assegno alimentare, se versa in stato di bisogno, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
- Ogni convivente resta proprietario esclusivo dei propri beni. Non esiste comunione dei beni automatica come nel matrimonio.
- Il convivente non proprietario della casa non ha diritto di restarvi, salvo che ci siano figli minori collocati presso di lui.
- I figli hanno gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio: affidamento condiviso, mantenimento e piano genitoriale si applicano con le medesime regole.
Cos’è la convivenza di fatto senza contratto
La convivenza di fatto è il legame stabile tra due persone maggiorenni, unite da vincoli affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, che coabitano senza essere legate da matrimonio o unione civile. La definizione è contenuta nell’art. 1, comma 36 della Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà).
La convivenza di fatto si può registrare presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza con una dichiarazione congiunta. La registrazione non è obbligatoria — il rapporto di convivenza può essere provato anche con testimonianze, documenti e altri elementi — ma è utile per accedere ai diritti riconosciuti dalla legge e per avere una data certa di inizio del rapporto.
Quando la coppia convive senza aver stipulato un contratto di convivenza, ogni convivente resta titolare esclusivo dei propri beni. Non si applica la comunione dei beni. Non esistono clausole pattuite sulla casa, sulle spese o sull’assegno post-convivenza. In caso di separazione, le tutele si riducono ai diritti minimi previsti dalla legge.
Diritti riconosciuti anche senza contratto
La Legge Cirinnà riconosce a tutti i conviventi di fatto — anche senza contratto — alcuni diritti fondamentali:
- il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni in caso di malattia o ricovero del partner;
- la facoltà di designare il convivente come rappresentante per le decisioni in materia di salute e per il trattamento del corpo dopo la morte;
- il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare in proporzione al lavoro prestato (art. 230-ter c.c.);
- il diritto di abitazione nella casa comune per un periodo limitato dopo il decesso del partner;
- la successione nel contratto di locazione della casa comune.
- Non sono riconosciuti, in assenza di contratto: il diritto al mantenimento dopo la separazione, i diritti successori (il convivente non è erede legittimo), la comunione dei beni, la reversibilità della pensione.
Come cessa la convivenza di fatto
A differenza del matrimonio, la convivenza di fatto non richiede una sentenza del Tribunale per cessare. Non c’è una “procedura di separazione” in senso tecnico. La convivenza si interrompe in diversi modi.
Cessazione per dichiarazione
Uno o entrambi i conviventi possono dichiarare al Comune di residenza la fine del legame affettivo. La dichiarazione può essere congiunta o di un solo convivente. Non è necessaria l’assistenza di un avvocato per questo adempimento. Il Comune aggiorna i registri anagrafici e la convivenza risulta cessata.
Cessazione d’ufficio
Il Comune può registrare d’ufficio la cessazione della convivenza quando accerta che è venuta meno la coabitazione — ad esempio perché uno dei conviventi ha spostato la residenza altrove. Non è necessaria una dichiarazione formale: la cessazione della coabitazione è sufficiente.
Cessazione per eventi automatici
La convivenza cessa di diritto quando uno dei conviventi contrae matrimonio o unione civile (con il partner o con un’altra persona), oppure in caso di morte di uno dei conviventi.
Quando è necessario il Tribunale
La cessazione della convivenza in sé non richiede il Tribunale. Tuttavia, il ricorso al giudice diventa necessario quando dalla convivenza sono nati figli minori e i genitori non trovano un accordo su affidamento, collocazione e mantenimento, oppure quando l’ex convivente chiede gli alimenti perché versa in stato di bisogno, oppure ancora quando esistono questioni patrimoniali irrisolte (restituzione di somme, divisione di beni acquistati insieme, arricchimento senza causa).
La procedura giudiziale: come funziona
Quando è necessario l’intervento del Tribunale, il convivente che vuole ottenere un provvedimento deve presentare ricorso al Tribunale ordinario competente per territorio. Il procedimento si svolge in camera di consiglio ed è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Ricorso congiunto
Se entrambi gli ex conviventi hanno raggiunto un’intesa sulle condizioni — affidamento dei figli, mantenimento, uso della casa — possono depositare un ricorso congiunto chiedendo al Tribunale di ratificare l’accordo. Il giudice verifica che le condizioni siano conformi alla legge e non lesive dei diritti dei minori, e provvede con decreto. È la via più rapida ed economica.
Ricorso contenzioso
Se manca l’accordo, il convivente che intende tutelare i propri diritti o quelli dei figli presenta ricorso in via contenziosa. Il giudice convoca le parti, acquisisce ogni elemento utile, può disporre l’ascolto del minore (se ha almeno 12 anni o se comunque capace di discernimento) e l’intervento dei servizi sociali, e provvede con decreto motivato.
Negoziazione assistita e mediazione familiare
Ad oggi, la negoziazione assistita — procedura stragiudiziale introdotta dalla Riforma Cartabia per accelerare le separazioni tra coniugi — non è espressamente prevista per la cessazione della convivenza di fatto tra i conviventi.
La mediazione familiare, invece, è accessibile anche ai conviventi e rappresenta uno strumento molto utile per raggiungere un accordo condiviso sulle questioni relative ai figli e ai rapporti patrimoniali, prima di adire il Tribunale. L’accordo raggiunto in mediazione può essere sottoposto al giudice per la ratifica.
La casa nella separazione senza contratto di convivenza
La casa è spesso il problema più urgente quando finisce una convivenza senza contratto, perché le tutele sono molto più limitate rispetto al matrimonio.
Casa di proprietà di uno solo dei conviventi
Se la casa è intestata a un solo convivente, l’altro non ha diritto di continuare ad abitarvi dopo la cessazione della convivenza. Il proprietario può chiedere il rilascio dell’immobile. Tuttavia, la giurisprudenza riconosce generalmente un congruo termine per lasciare l’abitazione — indicativamente 6 mesi — per consentire al convivente uscente di trovare una nuova sistemazione.
L’eccezione fondamentale riguarda i figli: se nella casa risiedono figli minori, il giudice può disporre l’assegnazione dell’abitazione al genitore collocatario, anche se non proprietario, nell’interesse prevalente del minore. In questo caso il proprietario non può pretendere il rilascio fino a quando il figlio non raggiunga l’indipendenza economica o non si trasferisca.
Casa in comproprietà
Se la casa è stata acquistata da entrambi, ciascuno è titolare della propria quota. In caso di disaccordo sulla destinazione del bene, si può procedere alla divisione giudiziale: uno dei comproprietari acquista la quota dell’altro al valore di mercato, oppure l’immobile viene venduto e il ricavato diviso proporzionalmente.
In presenza di figli minori, il giudice può assegnare la casa al genitore collocatario a prescindere dalle quote di proprietà. Il convivente collocatario non versa canone all’altro comproprietario per la quota non di sua proprietà, ma l’assegnazione è un diritto personale di godimento che non modifica la titolarità del bene.
Casa in affitto
Se la casa è in locazione, il convivente di fatto ha diritto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore o di suo recesso (art. 1, comma 44, L. 76/2016). In caso di separazione, se il contratto è intestato a un solo convivente, l’altro non ha diritto automatico di subentrare — salvo che ci siano figli minori e il giudice disponga l’assegnazione della casa.
Il diritto di abitazione in caso di morte del convivente
Se il convivente proprietario della casa muore, il partner superstite ha diritto di continuare ad abitare l’immobile per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, con un minimo di 2 anni e un massimo di 5 anni (art. 1, comma 42). Se nella casa convivono figli minori o con disabilità grave, il diritto si estende di ulteriori 3 anni. Il diritto cessa se il convivente superstite contrae matrimonio, unione civile o avvia una nuova convivenza.
I beni nella separazione senza contratto
Senza contratto di convivenza, non esiste comunione dei beni. Ogni convivente è proprietario esclusivo di ciò che ha acquistato a proprio nome durante la convivenza. Questo principio, apparentemente semplice, genera nella pratica problematiche complesse. Tutte queste problematiche — contributi non documentati, arricchimento senza causa, divisione dei beni — si sarebbero potute prevenire con la stipula di un contratto di convivenza, che consente di stabilire in anticipo il regime patrimoniale e le regole di divisione.
Contributi economici non documentati
È frequente che durante la convivenza uno dei partner abbia contribuito economicamente all’acquisto di beni intestati all’altro — mobili, auto, ristrutturazione della casa — senza che queste contribuzioni siano documentate. In assenza di prove, è molto difficile ottenere la restituzione di queste somme.
Arricchimento senza causa
Quando un convivente ha prestato contributi significativi — economici o lavorativi — che hanno determinato un arricchimento dell’altro, può agire in giudizio per il rimborso con l’azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.). È necessario dimostrare l’impoverimento proprio, l’arricchimento dell’altro e il nesso tra i due. La prova può essere difficile in assenza di documentazione.
Conti correnti cointestati
Se i conviventi hanno aperto un conto corrente cointestato, in caso di separazione le somme presenti si presumono di proprietà comune in parti uguali, salvo prova contraria. Ciascuno può prelevare la propria metà.
Alimenti per l’ex convivente: quando e per quanto
Uno degli aspetti più fraintesi riguarda i diritti economici dell’ex convivente. La differenza con il matrimonio è sostanziale e va compresa bene.
Mantenimento vs alimenti: la distinzione fondamentale
Nel matrimonio, il coniuge economicamente più debole ha diritto all’assegno di mantenimento, calcolato in base al tenore di vita, alle risorse di entrambi e al contributo dato alla vita familiare. Nella convivenza di fatto, questo diritto non esiste. Il convivente che lascia il partner — anche dopo 20 anni di convivenza — non ha diritto ad alcun assegno di mantenimento.
L’unica tutela è l’assegno alimentare, previsto dall’art. 1, comma 65 della Legge Cirinnà, che ha presupposti molto più restrittivi: è dovuto solo quando l’ex convivente versa in stato di bisogno — una condizione ben più grave della semplice disparità economica — e non è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento per ragioni oggettive (salute, età, condizioni personali).
Quando l’assegno alimentare spetta
Le tre condizioni devono ricorrere contemporaneamente: la convivenza di fatto è cessata; l’ex convivente versa in stato di bisogno al momento della domanda; l’impossibilità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento è dovuta a ragioni oggettive. L’assegno va richiesto con ricorso al Tribunale e non si applica automaticamente.
Durata e importo
L’art. 1, comma 65 stabilisce che l’assegno è dovuto per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Non esiste una formula precisa: il giudice valuta caso per caso, tenendo conto della durata del rapporto, delle ragioni dello stato di bisogno e della capacità economica dell’obbligato. Per la quantificazione, si applicano i criteri dell’art. 438 del codice civile: l’assegno è commisurato ai bisogni essenziali di chi lo richiede e alle condizioni economiche di chi è tenuto a versarlo.
L’assegno alimentare cessa quando viene meno lo stato di bisogno — ad esempio perché l’ex convivente trova un’occupazione o riceve un’eredità — oppure alla scadenza del termine stabilito dal giudice.
I figli nella separazione senza contratto
I diritti dei figli non dipendono dall’esistenza o meno di un contratto di convivenza. I figli nati dalla convivenza di fatto godono degli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio, sotto ogni profilo, dalla riforma della filiazione del 2012.
Affidamento condiviso
La regola è l’affidamento condiviso a entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.), con collocazione prevalente presso uno di essi. L’affidamento esclusivo è riservato a casi eccezionali — violenza, grave inadempimento, pregiudizio per il minore. Il figlio ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e con le rispettive famiglie di origine.
Assegno di mantenimento per i figli
Il genitore non collocatario versa un assegno periodico mensile per le spese ordinarie del figlio e contribuisce alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive) nella misura stabilita dal giudice, generalmente il 50% ciascuno. L’obbligo persiste fino al raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio, anche oltre i 18 anni, salvo inerzia colpevole nella ricerca di un’occupazione.
Piano genitoriale
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha reso obbligatorio il piano genitoriale anche per i genitori non coniugati. Il piano disciplina nel dettaglio i tempi di permanenza con ciascun genitore, le attività quotidiane, le vacanze, le comunicazioni e le modalità decisionali. Deve essere allegato al ricorso e redatto con l’assistenza dell’avvocato. Il suo mancato rispetto può comportare sanzioni fino a 5.000 euro.
Il ruolo dei nonni
Anche nella separazione tra conviventi, i nonni hanno il diritto riconosciuto dalla legge di mantenere rapporti significativi con i nipoti. Se uno dei genitori impedisce il rapporto, i nonni possono ricorrere al Tribunale per ottenere un provvedimento che disciplini le modalità di frequentazione.
Tabella: cosa cambia con e senza contratto
| Aspetto | Con contratto di convivenza | Senza contratto |
|---|---|---|
| Regime patrimoniale | A scelta: comunione o separazione | Separazione dei beni (automatica) |
| Casa dopo la separazione | Secondo le clausole contrattuali | Al proprietario (salvo figli minori) |
| Assegno post-convivenza | Può essere pattuito nel contratto | Solo alimenti, se in stato di bisogno |
| Divisione beni | Regolata dal regime scelto | Ogni bene resta a chi lo ha acquistato |
| Scioglimento | Atto formale (consensuale o recesso) | Dichiarazione all’anagrafe o di fatto |
| Figli | Stesse tutele del matrimonio | Stesse tutele del matrimonio |
| Diritti successori | Nessuno (serve testamento) | Nessuno (serve testamento) |
Domande frequenti
Dopo 5 anni di convivenza si ha diritto al mantenimento?+
Il convivente può essere mandato via da casa da un giorno all’altro?+
Il convivente eredita qualcosa in caso di morte del partner?+
Come si dividono i beni acquistati insieme durante la convivenza?+
Il convivente ha diritto alla pensione di reversibilità?+
Si può stipulare un contratto di convivenza dopo anni di convivenza?+
Sì, il contratto di convivenza può essere stipulato in qualsiasi momento — anche dopo molti anni di convivenza. Anzi, è una scelta prudente proprio per regolare la situazione patrimoniale e prevedere tutele per il futuro. Per approfondire come funziona il contratto e le tutele che offre, consulta la guida dedicata alla separazione tra conviventi con contratto di convivenza.
Perché è importante rivolgersi a un avvocato
La separazione tra conviventi senza contratto è la situazione che richiede maggiore attenzione legale, proprio perché le tutele previste dalla legge sono ridotte al minimo. Un avvocato esperto in diritto di famiglia è fondamentale per tutelare i diritti sui figli, valutare se sussistono i presupposti per l’assegno alimentare, gestire le questioni patrimoniali e, se possibile, raggiungere un accordo stragiudiziale che eviti il contenzioso.
Lo Studio Legale Sagone a Torino assiste i conviventi di fatto nella cessazione della convivenza: dalla tutela dei diritti sui figli alla definizione delle questioni patrimoniali, dalla richiesta degli alimenti alla divisione dei beni. Lo Studio si avvale di professionisti psicoterapeuti per il supporto alla coppia e ai figli durante la fase di separazione.

