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Legge SalvaMariti. La Corte di Cassazione si pronuncia sul mantenimento post Divorzio

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La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 22604/2020 è detta “Legge Salva Mariti”. Si tratta della pronuncia della Corte di Cassazione, con cui è stato riconosciuto all’ex marito il diritto di non dover più corrispondere l’assegno divorzile all’ex moglie, avendo quest’ultima intrapreso una relazione stabile e continuativa con altro partner. La Corte di Cassazione ha ritenuto che avendo l’ex moglie dato avvio ad una “nuova relazione sentimentale”, con i requisiti della “stabilità e della continuità”, l’ex marito non è più tenuto a versare l’assegno divorzile. E’ senz’altro una pronuncia giurisprudenziale innovativa che ridetermina, nel caso specifico, il calcolo dell’assegno divorzile, ma allo stesso modo può essere anche applicata all’assegno di mantenimento, se stabilito in sede di separazione personale dei coniugi. 

Fino ad oggi, l’obbligo di corresponsione di assegno divorzile o di mantenimento, veniva meno quando l’ex coniuge si risposava o conviveva con il nuovo partner presso la medesima residenza. Con questa ordinanza, si riconosce l’evoluzione socio-culturale del nostro sistema familiare, conferendo il giusto valore al concetto giuridico di coppie di fatto, come disciplinato dalla Legge Cirinnà (L. 76/2016). L’ordinanza in esame focalizza la sua attenzione sulle relazioni, caratterizzate dalla stabilità e dalla continuità, anche se non codificate da matrimonio o convivenza sotto lo stesso tetto o unione civile. E’ un vero e proprio mutamento giurisprudenziale che si conforma all’evoluzione del diritto in materia di famiglia, con particolare attenzione alla disciplina delle separazioni e dei divorzi e della quale gli avvocati divorzisti a Torino dovranno tener conto.

La novità di ottobre 2020 della Corte di Cassazione, in ordine alla rimodulazione dell’assegno divorzile o di mantenimento nei confronti dell’ex coniuge cd. “debole”.

Il principio giuridico riportato nella ordinanza della Suprema Corte emessa ad Ottobre 2020, con cui è stata cassata, per vizio di motivazione, la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, per aver confermato l’obbligo a carico dell’ex marito di continuare a versare l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie, nonostante intrattenesse una relazione stabile con un altro uomo, si ritrova nella circostanza riconosciuta che tale obbligo non sussiste quando, l’ex coniuge ha costruito un “rapporto consolidato e pluriennale” con un nuovo partner, ovvero una relazione stabile, tanto da determinare un vero e proprio nucleo familiare. Pertanto, alla luce della novella giurisprudenza il coniuge obbligato potrebbe non essere più tenuto a versare l’assegno di divorzio stabilito dal giudice, laddove sussistano i requisiti della continuità e della stabilità della relazione dell’ex coniuge con altro partner.

Le relazioni stabili nei casi di separazione e divorzio per la rideterminazione dell’assegno di mantenimento

Una relazione sentimentale che abbia i requisiti della stabilità, anche se instaurata tra persone non conviventi, può, quindi, far decadere il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento o l’assegno divorzile. Infatti, il caso sottoposto al giudizio della Corte di Cassazione è quello di una donna divorziata che aveva iniziato da anni una relazione stabile e duratura nel tempo con il suo partner, senza aver mai dato luogo ad una convivenza ufficiale tra i due, ma dimostrata nel corso del giudizio.

Quando viene meno l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile e/o di mantenimento all’ex coniuge.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria riteneva di dover respingere la richiesta dell’ex marito volta ad ottenere la revisione dell’assegno divorzile, o di revocarlo definitivamente, a favore della ex moglie, nonostante fosse stata debitamente provata ed ammessa la sua stabile relazione con il nuovo compagno, trascorrendo lunghi periodi di tempo insieme e non convivendo sotto lo stesso tetto. La Corte di Cassazione ha, invece, accolto le istanze dell’ex marito determinando che “il diritto all’assegno di divorzio può essere revocato qualora l’ex coniuge intrattenga una relazione sentimentale scandita da periodi più o meno lunghi di convivenza, che attribuiscano alla stessa le caratteristiche di una nuova unione stabile.” Peraltro, il ricorso alla Cassazione dell’ex marito non ha riguardato solo la corresponsione e il versamento dell’assegno divorzile, ma anche la revoca dell’assegnazione della casa coniugale. La Cassazione non ha avuto dubbi sull’accogliere la difesa dell’uomo riferita all’effettiva esistenza di una famiglia di fatto, costituita ex novo dalla ex moglie. Infatti, pur non essendoci un  una convivenza sancita dalla legge o dalla comune residenza, la relazione della donna doveva essere intesa quale stabile e duratura nel tempo, in forza del fatto che la medesima ed il compagno, oltre a frequentarsi quotidianamente, erano soliti trascorrere il loro tempo insieme, come un vero e proprio nucleo familiare e caratterizzando il loro rapporto da quella solidarietà e assistenza morale e materiale che è prestata reciprocamente e spontaneamente tra conviventi. E la Corte di Cassazione ha prestato ascolto alle ragioni presentate dall’avvocato che ha curato la difesa dell’uomo, stabilendo che quello della relazione della ex moglie divorziata col nuovo compagno è un rapporto pluriennale, consolidato e «pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza».

La pronuncia della Corte di Cassazione rivoluziona la definizione di relazione stabile, in grado di creare una famiglia di fatto. Infatti, mentre per la Corte di Appello la relazione stabile doveva avere i requisiti dell’ufficialità, per la Corte di Cassazione, il rapporto può essere stabile e consolidato anche quando i conviventi non condividano lo stesso domicilio o la stessa residenza. 

La Corte di Cassazione individua i requisiti per una convivenza stabile e consolidata.

La Corte di Cassazione, nel dare rilevanza alle prove escusse nei gradi precedenti del giudizio, tra le righe fa intendere che ciò che conta è il computo del periodo di convivenza, ovvero la sommatoria dei giorni e delle notti che l’ex coniuge trascorre con il nuovo partner, affinché la si possa ritenere una convivenza stabile e continuativa nel tempo. La Corte di Cassazione ha voluto, forse, porre le basi per incominciare a porre termine al riconoscimento di mantenimenti infiniti, laddove se non sussiste lo stato di bisogno, l’ex coniuge non ha più diritto all’assegno di mantenimento, avendo costituito una coppia di fatto in modo continuativo e costante nel tempo, a nulla valendo i tentativi di camuffare relazioni stabili da brevi ed occasionali legami con il nuovo partner.

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