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Moglie o marito straniero. Ecco cosa fare per divorziare

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La facilità degli spostamenti negli ultimi anni ha determinato il costante aumento di separazione e divorzi di matrimoni e di unioni di fatto tra cittadini di nazionalità differenti, che hanno costituito nuclei familiari diversi da quelli tradizionali. L’aumento dei matrimoni misti incide notevolmente sul diritto di famiglia e sulla normativa da applicare in materia di separazione e divorzio a cui l’Unione Europea è stata chiamata a dare una regolamentazione. L’obiettivo è stato quello di creare una normativa comunitaria familiare per la disciplina del divorzio tra coniugi stranieri, specie nei casi in cui siano coinvolti figli e nuovi compagni, uniformando i criteri per la scelta del Giudice competente sino ad arrivare a consentire ai coniugi, laddove ci sia un accordo in tal senso, di decidere il Foro competente a cui sottoporre la disciplina dei loro rapporti economici nel matrimonio, come previsto dai regolamenti 4/2009 e 1259/2010.

Tuttavia, la possibilità di potere stabilire in anticipo la legge con la quale regolare i rapporti economici in caso di divorzio tra i coniugi è esclusa per i minori. Per i minorenni e per i figli in generale, le normative nazionali non possono essere derogate e sono quasi sempre collegate al luogo di residenza. Pertanto, nel caso di separazioni e/o divorzi “internazionali” i rapporti economici vengono disciplinati in uno Stato e le questioni relative all’affidamento dei figli in un altro Stato, in base al criterio del loro superiore interesse e al criterio di vicinanza nei casi in cui il minore non risiede abitualmente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento di separazione o divorzio, secondo quanto previsto dal Regolamento di Bruxelles II bis n. 2201/2013.

Ecco come individuare la legge applicabile nei casi di separazione e divorzio internazionale

Qual è la legge applicabile nella separazione personale e nel divorzio tra cittadino italiano e straniero, o da coniuge residente all’estero, o tra cittadini stranieri residenti in Italia, o nel divorzio di italiani residenti all’estero? In ambito europeo vige il Regolamento UE 1259/2010, applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III), il quale prevede che i coniugi possano concordare in forma scritta la legge nazionale da applicare in caso di separazione e divorzio tra cittadini e che può essere la: 

  • legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento del divorzio;
  • legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora al momento del divorzio;
  • legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento del divorzio;
  • legge del Foro individuato per la competenza.

Questo accordo può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, fino a quando non viene sottoposto al vaglio dell’autorità giurisdizionale.

Ecco cosa fare per il divorzio internazionale. I criteri della residenza e della cittadinanza   

La separazione o il divorzio da moglie straniera, o da marito straniero, saranno soggetti alla legge dello Stato:

  1. nei casi in cui vi è la residenza abituale, individuando così il forte legame territoriale dei coniugi o di uno solo di essi, quando decidono di separarsi o divorziare avanti l’autorità giurisdizionale;
  2. nei casi in cui il periodo dell’ultima residenza abituale non si sia concluso più di un anno prima dalla richiesta di separazione e di divorzio avanti il competente Tribunale ed uno dei due coniugi risieda ancora in tale Stato;
  3. nei casi in cui entrambi i coniugi hanno la cittadinanza nel momento in cui il caso viene portato dinanzi all’autorità giudiziaria;
  4. la legge dello Stato dove è adita l’autorità giurisdizionale.

Casi concreti di separazione e divorzio internazionale per i quali è stato chiamato ad intervenire un Tribunale italiano

Il giudice italiano decide sulla separazione e/o divorzio di una coppia mista quando è possibile individuare un forte legame tra l’Italia e almeno uno dei due coniugi. Qualche esempio concreto può aiutare a chiarire come si individua il giudice chiamato a decidere sulla separazione o sullo scioglimento del matrimonio: 

  • la residenza abituale è il forte legame territoriale, indipendentemente dalla cittadinanza di appartenenza dei coniugi. Per cui il tribunale italiano può pronunciarsi nel caso di moglie italiana, residente abitualmente in Italia e marito straniero residente all’estero;  
  • coniugi entrambi stranieri, indipendentemente dal fatto che il matrimonio sia stato o meno celebrato in Italia o sia stato o meno trascritto in Italia, se almeno uno dei due coniugi è residente abitualmente in Italia il giudice italiano può decidere della separazione e divorzio; 
  • oltre alla residenza, c’è un altro elemento forte che lega il giudice italiano ai coniugi che vogliono separarsi o divorziare, ed è la cittadinanza, in base al quale se una coppia di italiani sposatisi in Italia, ma residenti all’estero abitualmente, può scegliere di avanzare la domanda di separazione e/o divorzio sia avanti il Tribunale dell’ultima loro residenza in Italia, sia nel Paese estero in cui vivono, purché in quest’ultimo caso procedano con la dovuta trascrizione della sentenza anche in Italia;
  • infine può verificarsi il caso di una coppia di stranieri residenti in Italia ma sposati all’estero voglia separarsi o divorziare. Se d’accordo, possono adire il giudice in Italia, che può applicare la legge sul divorzio del loro paese. 

Gli esempi fin qui descritti sono relativi ai casi in cui i coniugi, con la consulenza legale di un avvocato esperto in matrimoni, abbiano raggiunto un accordo sulle modalità con le quali procedere alla separazione e al divorzio internazionale. Nei casi in cui i coniugi non siano d’accordo non è sufficiente la residenza abituale di almeno uno dei due coniugi, ma prevale il vincolo dell’ultima residenza abituale che marito e moglie condividono o hanno condiviso e comunque secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento UE 1259/2010.

 

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