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Il Tenore di vita inattuale nella revisione dell’assegno divorzile 

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La Giurisprudenza ormai acclarata della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Un. 18287/2018 e Cass. Civ. 26084/2019 e cosiddetta sentenza salvamariti) conferma che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non è più parametro di riferimento esclusivo per la determinazione dell’assegno divorzile, essendogli attribuita la “funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi”, senza dover ricostituire il tenore di vita coniugale precedente. 

La revisione dell’assegno divorzile. Assegno di divorzio, rivalutazione e tenore di vita dell’ex moglie, ex marito o dei figli

L’assegno di divorzio è un diritto imprescrittibile, irrinunciabile ed indisponibile (L. 898/1970). Tuttavia per cause sopravvenute e giustificati motivi, quali: 

  • nuovo matrimonio; 
  • stabile relazione del coniuge beneficiario; 
  • acquisita indipendenza economica del coniuge beneficiario;
  • mancanza di ragioni ostative per la ricerca proficua di una attività lavorativa; 
  • decesso dell’ex coniuge obbligato;
    drastica riduzione della capacità reddituale dell’ex coniuge obbligato (perdita del lavoro-malattie, infortuni); 

è possibile procedere in ogni tempo con la revisione dell’assegno divorzile.

La rivalutazione del tenore di vita dell’ex moglie, ex marito o dei figli

  • A carico dell’ex coniuge è attribuito l’onere di fornire la prova del suo diritto all’assegno di divorzio, riconosciutogli in relazione alla sua impossibilità economica oggettiva a mantenersi da solo e alla meritevolezza al mantenimento stesso, rilevando non solo il reddito dell’ex moglie e/o dell’ex marito richiedente, ma anche la valutazione dell’intero patrimonio.
  • La prova dell’impossibilità incolpevole ad essere economicamente autosufficiente per carenza lavorativa e/o per motivi di salute può essere fornita in giudizio con la presentazione di curricula vitae, l’iscrizione ad agenzie di lavoro interinali, la partecipazione a concorsi pubblici, nonché certificati medici comprovanti gravi stati di salute, supportati anche laddove necessiti da perizie mediche. 
  • L’ex coniuge, su cui ricade l’onere di corrispondere l’assegno di divorzio, deve garantire l’autonomia e l’indipendenza economica all’altro coniuge impossibilitato a mantenersi, ma il fine è solo quello dell’autonomia economica del coniuge più debole e non più l’arricchimento.
  • La garanzia del tenore di vita dopo la dissoluzione del matrimonio non è più dovuta all’ex coniuge, ma è principio ad oggi applicato per determinare gli oneri di mantenimento in favore dei figli minorenni e/o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti; sussiste infatti a carico dei genitori la responsabilità oltreché l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, “dovendo il giudice tenere conto, nella determinazione dell’assegno, oltre delle esigenze del figlio, del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e delle risorse economiche dei genitori (Cass. Civ. Ordinanza 630/2020)

L’assegno di divorzio riconoscimento al lavoro casalingo, proporzionato alla ricchezza dell’ex coniuge.

Con l’ordinanza della Corte di Cassazione del 9/12/2020 n. 28104/20 è nuovamente confermata la rilevanza del lavoro domestico della donna nell’ambito della vita familiare, laddove si afferma che al coniuge economicamente più debole si deve l’accertamento del suo contributo all’arricchimento dell’ex coniuge oggi obbligato all’assegno di divorzio. Il coniuge che in sede di separazione e/o divorzio risulti redditualmente meno abbiente, perché si è dedicato esclusivamente alle attività domestiche, di gestione della casa e della crescita dei figli, ha diritto a vedersi riconosciuto il suo contributo alla formazione della ricchezza dell’ex coniuge tenuto al mantenimento. La sua scelta ha, difatti, permesso all’ex coniuge di dedicare tutte le sue energie e il suo tempo al lavoro, alla costruzione della sua carriera, all’incremento della sua ricchezza e ad una solida posizione sociale. L’assegno di divorzio è uno strumento di equilibrio economico della coppia separata prima e divorziata poi, che se non ha più il fine di ricostruire o garantire lo stesso stile di vita tenuto durante il matrimonio, nel caso di esclusiva dedizione alla famiglia, con la rinuncia all’attività lavorativa fuori casa da parte del coniuge più debole, ha funzione compensativa o perequativa, per avere sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali, trovandosi improvvisamente escluso dal mercato del lavoro spesso perché l’età, non più giovane, non ne consente il suo reinserimento. 

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