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La frequentazione dei figli con il nuovo compagno. Quando interviene il giudice

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Come già accaduto con altre vicende simili, la Corte di Cassazione è intervenuta con l’ordinanza n.2001 del 23 gennaio 2023 per ribadire che nei casi dis eparaziome e divorzio e in assenza di accordo tra gli ex coniugi, il giudice agisce nel superiore interesse del minore.

Il caso questa volta è scaturito da una decisione della Corte di Appello di Torino chiamata a tutelare 2 ragazzi minorenni i cui genitori hanno divorziato. La precoce conoscenza e la frequentazione dei nuovi conviventi degli ex coniugi/genitori è stata giudicata pregiudizievole per i 2 minorenni.

 

Qual è il comportamento da adottare con il nuovo compagno della mamma

 

I giudici hanno infatti stabilito che la frequentazione della nuova compagna del padre dev’essere limitata ad un solo incontro pomeridiano la settimana e che il nuovo compagno della madre non possa frequentare la casa dove abitano i ragazzi minorenni, nei giorni in cui essi restano con la madre.  

 

Quando i figli minorenni non possono dormire con la compagna del padre

 

La situazione di disagio è emersa prima nei confronti del padre. Il padre, infatti, aveva iniziato a coinvolgere i figli nella dinamica del nuovo contesto di coppia, esponendoli alle strumentalizzazioni della nuova compagna che aveva la tendenza a a denigrare la madre e a sostituirsi nell’espletamento del ruolo materno. D’altra parte, però, non era migliore la situazione a casa della madre. Il contesto conflittuale e di disagio a carico dei figli minorenni era dato anche dal fatto che il nuovo compagno della madre, era anche l’ex della compagna del padre dei ragazzi minorenni. Alla base della censura dei Giudici il monitoraggio del disagio dei figli minorenni degli ex coniugi

Con l’aiuto della psicologia giuridica, che interviene nei casi di controversie tra genitori sulla custodia dei figli minori, il giudice ha disposto le misure restrittive in favore della tutela dei figli minorenni, obbligati dai genitori a vedere e frequentare i nuovi compagni. I risultati della CTU psicologica e la relazione dei servizi sociali di Torino avevano messo in evidenza il disagio dei ragazzi minorenni di fronte alla nuova situazione sentimentale dei loro genitori. 

 

Il mantenimento dell’affido condiviso contestuale all’applicazione delle misure restrittive

 

Il tribunale ha comunque mantenuto l’affido condiviso, ordinato il sostegno psicologico per i minorenni, disposto che la compagna del padre non vedesse i ragazzi senza la presenza del padre e che non pernottasse in casa con i minori nei giorni di affido del padre. 

 

In seguito alla richiesta del padre, i giudici sono intervenuti anche a carico della madre. Infatti, il nuovo compagno della madre risultava rinviato a giudizio per reati di maltrattamenti in famiglia e dopo il primo intervento dei giudici a carico del padre, la sua presenza in casa della madre si è rivelata sempre più invasiva a danno dei minori.

 

Il ricorso in Cassazione da parte del padre per ottenere lo stesso trattamento a carico del compagno della madre

 

Alla luce di quanto dichiarato dai servizi sociali e dalla CTU, il padre dei ragazzi aveva successivamente chiesto ai giudici di intervenire di nuovo per consentire alla nuova compagna di poter frequentare i figli liberamente e senza restrizioni e dopo il diniego dei giudici d’Appello di Torino egli si è rivolto alla Cassazione.

I giudici della Corte, però, hanno ribadito che il principale compito del Giudice della separazione è la tutela dei minori in tutti gli ambiti, anche quelli delle relazioni delle famiglie allargate.

È opportuno precisare che non c’è nessuna norma che stabilisca il comportamento da adottare nei casi in cui 2 genitori divorziano e vogliano far conoscere e far frequentare ai figli minorenni i nuovi partner, nell’ambito del nuovo contesto familiare. 

Il codice civile afferma soltanto che il giudice ha il potere di disporre provvedimenti relativi ai figli nel loro esclusivo interesse morale e materiale. In quest’ottica e con il supporto dei servizi sociali e degli psicologici, egli può determinare tempi e modi della relazione dei figli minorenni con il nuovo partner del genitore. 

Da questo punto di vista, però, la Corte ha già messo in evidenza l’importanza della salvaguardia della relazione tra figlio minorenne e uno o entrambi i genitori e l’importanza del principio della bigenitorialità. Da un lato il genitore è chiamato ad esercitare la responsabilità genitoriale, dall’altro egli non deve sovraccaricare o imporre l’eventuale frequentazione con il nuovo partner. Infine, nei casi come questo in cui la tutela del superiore interesse del minore è prevalente, non si determina alcuna rilevanza giuridica nemmeno per l’addebito della separazione e divorzio.  

Non importa di chi sia la colpa o chi è nuovo partner del genitore, in questo caso per entrambi gli ex coniugi dei nuovi conviventi dei genitori. Quello che per il giudice è importante, dopo aver attentamente valutato la situazione con gli psicologi, è garantire al minore la salvaguardia del suo benessere psicofisico.

 

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