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La separazione e il divorzio breve negoziato e assistito dall'avvocato per renderlo veloce

Nel 2014, è entrata in vigore la procedura di negoziazione assistita per la:

  • separazione legale tra i coniugi; 
  • il divorzio; 
  • modifiche delle condizioni della separazione o del divorzio sia in presenza di coniugi senza figli, coniugi con figli di minore età, coniugi con figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, coniugi con figli maggiorenni autonomi, coniugi con figli maggiorenni incapaci o con handicap grave.

Si tratta di uno strumento che consente ai coniugi di separarsi o divorziare senza ricorrere al Tribunale, attraverso un accordo con il quale i coniugi risolvono la loro controversia con l’assistenza di un avvocato esperto nel divorzio breve, evitando alle parti lunghi processi e costi elevati. I requisiti essenziali sono 2:

  • partner uniti in matrimonio;
  • accordo per la separazione già raggiunto. 

Per procedere con il divorzio breve i coniugi si recano presso lo studio dell’avvocato a firmare l’accordo raggiunto a seguito delle trattative con la controparte.

Ognuno dei coniugi deve essere assistito dal proprio avvocato.

Il legale eseguirà la fase del controllo da parte della Procura e l’annotazione da parte dell’ufficiale di stato civile.

I documenti necessari previsti per il divorzio negoziato

Lo Studio Legale Sagone a Torino, verificata la possibilità di procedere con la negoziazione assistita, indica al proprio cliente quali sono i documenti necessari: 

  • codice fiscale, 
  • certificato di residenza e stato di famiglia;
  • dichiarazione dei redditi presentata nelle tre annualità precedenti a quelle nelle quali si attua la negoziazione assistita;
  • estratto atto di matrimonio per la separazione;  
  • atto integrale di matrimonio per il divorzio.

Se si procede per ottenere il divorzio sono richiesti anche il decreto di omologa della separazione consensuale o la sentenza di separazione o l’accordo di negoziazione assistita già precedentemente siglata dai coniugi per la separazione.

Raggiunto l’accordo e firmato dalle parti e dai loro rispettivi avvocati, è trasmesso dal legale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.

Agli avvocati è comunicato il nullaosta in assenza di figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave.

In presenza dei summenzionati soggetti la Procura, se ritiene che l’accordo tuteli l’interesse dei figli, appone la sua autorizzazione, altrimenti lo trasmette al giudice, entro cinque giorni, che nei successivi trenta giorni dispone la comparizione personale delle parti. 

Laddove la Procura non ravvisi irregolarità, l’avvocato trasmette, entro dieci giorni, l’accordo raggiunto e il provvedimento di ratifica del Tribunale, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza. 

Altro percorso alternativo alle aule giudiziarie è la separazione o il divorzio davanti al Sindaco. E’, infatti, previsto che i coniugi possano, in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti rivolgersi al Sindaco del Comune di competenza, in qualità di ufficiale dello stato civile, per concludere un accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’ufficiale dello stato civile, in questo caso, riceve, infatti, da ciascuna delle parti personalmente, la dichiarazione che esse vogliono separarsi, far cessare gli effetti civili del matrimonio, ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Lo stesso per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

I vantaggi di questi percorsi sono:

  • velocità di tutto il procedimento;
  • maggiore semplicità nell’ottenere lo scioglimento del vincolo coniugale; 
  • meno stress per le parti che non dovranno comparire all’udienza in Tribunale.

I tempi per divorziare con il divorzio breve 

Per divorzio breve si intende comunemente la norma che ha ridotto il periodo che può trascorrere tra la separazione ed il divorzio

  • sei mesi in caso di separazione consensuale 
  • un anno in caso di separazione giudiziale

I tempi di 6 mesi o 1 anno decorrono dalla comparizione personale dei coniugi all’udienza del Presidente del Tribunale per la procedura di separazione personale, consensuale ovvero giudiziale, che dev’essere protratta ininterrottamente.

Il divorzio breve è stato introdotto dalla L. 55/2015 che riduce il tempo di separazione necessario per poter poi chiedere il divorzio.

Modifica delle condizioni di separazione e di divorzio 

I coniugi già separati o divorziati possono chiedere in ogni tempo la modifica dei provvedimenti riguardanti se stessi e la prole.

Tale procedimento si instaura con un ricorso avanti il Tribunale competente e si svolge in camera di consiglio.

Devono sussistere nuove circostanze di fatto e la sopravvenienza di “giustificati motivi.

I casi più comuni che possono giustificare una richiesta di revisione delle condizioni di separazione o divorzio sono:

  • costituzione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento o la nascita di un figlio da altro partner; 
  • esigenze sopravvenute dei figli, ad esempio nuovo percorso di studi. Si deve considerare l’età e le ambizioni dei figli;
  • convivenza more uxorio del coniuge beneficiario dell’assegno; 
  • perdita attività lavorativa;
  • il manifestarsi o l’aggravamento di una malattia, il pensionamento e le dimissioni.

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