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Divorzio Consensuale Riforma Cartabia: Vantaggi e Svantaggi

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La riforma Cartabia ha introdotto importanti novità nel diritto di famiglia, tra cui una nuova procedura unificata per le separazioni e i divorzi consensuali. In questo articolo vedremo cosa cambia e come funziona il nuovo rito unico per separazione e divorzio. La separazione e il divorzio sono due momenti delicati nella vita di una coppia, che spesso comportano tempi lunghi e costi elevati. Per semplificare e velocizzare questi processi, la riforma Cartabia ha previsto una serie di modifiche al codice civile e al codice di procedura civile, dal 1° marzo 2023.

Tra le principali novità c’è l’introduzione della contemporanea richiesta di separazione e divorzio al fine di accelerare le procedure, anche in caso di  giudizio di separazione giudiziale, in quanto, è possibile proporre contestualmente il divorzio in sede contenziosa Vi è anche l’introduzione di un rito unico per separazioni e divorzi su domanda congiunta, che sostituisce le precedenti procedure separate. Il rito unico consiste in un atto unico con cui la coppia presenta al giudice la domanda di separazione o di divorzio (o entrambe), accompagnata dal Piano Genitoriale Guida per la co-genitorialità responsabile (se ci sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti) e dalla convenzione regolatrice dei rapporti patrimoniali. Ed anche nel caso di proposizione di.

L’obiettivo del rito unico è quello di ridurre i tempi medi delle cause di separazione e divorzio a 8 mesi-1 anno, rispetto ai 3-4 anni attuali. Inoltre, il rito unico prevede una maggiore tutela dei minori e delle vittime di violenza domestica, grazie alla possibilità per il giudice di intervenire d’ufficio su questi aspetti.

Vediamo ora nel dettaglio come funziona il nuovo rito unico per separazione e divorzio.

 

Rito unico per separazione e divorzio. Ecco le novità

Il rito unico per separazione e divorzio si applica alle coppie sposate, che intendono procedere consensualmente, cioè senza contrasti. 

Il rito unico si basa su alcuni principi fondamentali:

  • Oggi, nel caso di ricorso congiunto, è implicitamente resa obbligatoria l’assistenza dell’avvocato e/o degli avvocati della coppia, i quali devono presentare al giudice una domanda congiunta di separazione o di divorzio (o entrambe), sottoscritta dalle parti.
  • Il piano genitoriale. Se ci sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti, al ricorso va allegato il piano genitoriale, ovvero quel documento che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extra scolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze abitualmente trascorse, al fine di fornire sin da subito al Giudice una visione completa delle abitudini giornaliere dei propri figli, per l’affido condiviso; 
  • La convenzione patrimoniale. Se ci sono beni comuni da ripartire tra i coniugi o i conviventi, la coppia può allegare alla domanda la convenzione patrimoniale, cioè l’accordo con cui i partner definiscono la divisione dei beni mobili e immobili acquisiti durante il matrimonio o la convivenza.

Rito unico per separazione e divorzio: Ecco come fare la domanda congiunta

 

Per avvalersi del rito unico per separazione e divorzio è necessario rivolgersi a uno o più avvocati che assistono le parti nella redazione della domanda congiunta e degli allegati (piano genitoriale e convenzione patrimoniale). Gli avvocati devono anche verificare che gli accordi siano conformi alla legge e non lesivi dei diritti dei minori e delle vittime di violenza domestica.

Le modalità di presentazione della domanda congiunta rientrano tra i i consigli dell’avvocato nei casi di separazione e divorzio internazionale. La domanda deve essere presentata al tribunale competente per territorio, cioè quello del luogo dove risiede la coppia o di domicilio dell’una e dell’altra parte e può essere richiesta contestualmente la sostituzione dell’udienza con deposito di note scritte. Quindi, i coniugi potranno non presentarsi in giudizio, allegando una dichiarazione scritta di non volersi riconciliare, con beneficio per coloro i quali si trovano lontani per motivi di lavoro o altro, non essendo costretti a rientrare in Italia e/o a spostarsi nel Foro prescelto.

La domanda deve essere corredata da una serie di documenti, tra cui:

– copia dell’atto di matrimonio;

– certificati anagrafici e di residenza;

– copia dell’atto di nascita dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti;

– copia della certificazione reddituale delle parti;

– copia degli atti relativi ai beni comuni da ripartire.

La domanda congiunta viene assegnata al Presidente della Sezione competente, che nel caso in cui le parti intendono presenziare all’udienza, facendone espressa richiesta, verranno demandate direttamente dinanzi al Giudice relatore, il quale sentiti i coniugi rimette la causa in decisione. Il Collegio si pronuncerà con sentenza, omologando gli accordi decisi tra le parti.  L’udienza camerale si può anche tenere in videoconferenza.

All’udienza camerale devono partecipare le parti personalmente e i loro avvocati. Il giudice verifica la volontà delle parti di sciogliere il loro legame e la validità degli accordi raggiunti e può ascoltare i figli se lo ritiene opportuno o se lo richiedono le parti. Se il giudice accoglie la domanda congiunta emette il decreto di separazione o di divorzio (o entrambi).

Rito unico per separazione e divorzio: vantaggi e svantaggi

Il rito unico per separazione e divorzio presenta alcuni vantaggi e alcuni svantaggi rispetto alla procedura precedente. Tra i vantaggi si possono citare:

  • La semplificazione delle procedure e dei documenti necessari;
  • La riduzione dei tempi medi da 3-4 anni a 8 mesi-1 anno;
  • La minore esposizione al conflitto** tra le parti, che possono trovare una soluzione condivisa senza passare per due fasi distinte;
  • La maggiore tutela dei minori e delle vittime di violenza domestica, grazie al ruolo attivo del giudice;
  • La possibilità di modificare gli accordi in caso di mutamento delle condizioni.

Tra gli svantaggi si possono citare:

  • La mancanza di un periodo di riflessione tra la separazione e il divorzio, che potrebbe favorire il ripensamento o la riconciliazione delle parti;
  • La maggior difficoltà nel reperire le prove necessarie per dimostrare eventuali responsabilità o colpe nella rottura del rapporto;
  • La minore flessibilità nel negoziare gli accordi che devono essere definiti fin dall’inizio della procedura.

La trasformazione e il ruolo del giudice nei rapporti con la famiglia

Un’altra importante novità introdotta dalla riforma Cartabia riguarda trasformazione del ruolo del giudice nei rapporti con la famiglia Il giudice interviene nelle situazioni di particolare complessità o delicatezza e deve sempre tenere conto del bene dei figli e delle esigenze della famiglia. In particolare, il giudice può:

  • modificare o integrare il piano genitoriale a maggior tutela dei minori;
  • sospendere o revocare l’affidamento condiviso se sussistono gravi motivi che ne pregiudica l’interesse dei figli;
  • disporre misure cautelari o provvedimenti urgenti per proteggere le vittime di violenza domestica;
  • avvalersi dell’ausilio di esperti o servizi sociali per valutare la situazione familiare e individuare le soluzioni più adeguate.

In caso di mutamento delle condizioni stabilite, le parti possono chiedere al giudice di modificare gli accordi relativi ai figli o ai beni in caso di sopravvenienza di circostanze nuove e imprevedibili che rendano ingiusta o impossibile l’esecuzione degli stessi. Il giudice può anche modificare d’ufficio gli accordi relativi ai figli se lo dovesse ritenere necessario.

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