Adozione e Affidamento di Minori, Maggiorenni, Casi Particolari
L'adozione dei minorenni e dei maggiorenni, l'affidamento preadottivo e familiare
Il progressivo aumento dell’attenzione per i problemi del minore, soprattutto oggi focalizzata alla tutela del minore come persona, ha determinato il succedersi di una serie di provvedimenti legislativi in materia. In particolare, la L. 184/1983 ha determinato significative riforme per la disciplina:
- dell’adozione dei minori in stato di abbandono;
- dell’adozione di persone che hanno già raggiunto la maggiore età;
- dell’adozione in casi particolari;
- dell’affidamento pre adottivo;
- dell’affidamento familiare;
- dell’affidamento super esclusivo;
- dell’adozione da parte di single.
In questi mesi la Corte di Cassazione e il Parlamento italiano stanno affrontando anche il tema dell’omogenitorialità e dell’adozione riconosciuta alle coppie omosessuali

Il sostegno psicologico nelle adozioni
Quando una coppia decide di adottare un bambino attraversa un lungo percorso molto faticoso tra tribunali e servizi, che si aggiunge al percorso e alle fatiche che li hanno portati a fare quella scelta. Una volta definito se si tratterà di adozione nazionale o di adozione internazionale inizia una delle parti più difficili del processo di adozione di un bambino, l’attesa. Infatti, la proposta di abbinamento può arrivare dopo tre mesi o, peggio, dopo due anni. Rimanere in questo limbo e nell’incertezza per molto tempo può mettere a dura prova la coppia genitoriale.
Per superare ed affrontare bene questo aspetto, per la coppia può essere utile un percorso di supporto psicologico. Si tratta di un supporto psicologico diverso da quello valutativo necessario per l’ottenimento dell’idoneità. Questo percorso fornisce gli strumenti e il sostegno che aiutano la coppia in un tempo sospeso, durante il quale si prepara il nido e ci si immagina genitori in una vita completamente diversa (a cura della Dott.ssa Chiara Maddalena).
Adozione dei minori in stato di abbandono
I minorenni che sono stati dichiarati in stato di abbandono possono essere adottati da coppie di coniugi che devono essere:
- uniti in matrimonio da almeno tre anni;
- non essere separati nemmeno di fatto;
- i coniugi adottanti devono avere almeno diciotto anni di età in più dell’adottato, ma non superarla di oltre 40 anni;
- il minore deve essere dichiarato in “stato di adottabilità” dal Tribunale dei minori di residenza del minore.
La dichiarazione di adottabilità viene pronunciata con decreto motivato dal Tribunale per i minorenni, al termine di un lungo procedimento, volto ad accertare lo stato di adottabilità. Il minore si deve trovare in uno stato di abbandono non transitorio e di forza maggiore e, comunque, privo dell’assistenza morale e materiale dei genitori. La segnalazione dello stato di abbandono può pervenire alla Pubblica Autorità da chiunque ne abbia conoscenza ed il Tribunale dei Minori effettuerà i dovuti accertamenti, emettendo anche eventuali provvedimenti provvisori di affidamento preadottivo.
L’affidamento preadottivo
L’affidamento preadottivo è previsto per un anno, eventualmente prorogabile per un altro anno, ma è revocabile in caso di gravi motivi che impediscano una convivenza serena del minore con la famiglia affidataria. Trascorso detto periodo, il Tribunale per i minorenni, con decreto motivato, si esprime sulla domanda di adozione presentata decidendo di dare corso all’adozione o di non far luogo ad essa. Il decreto è impugnabile.
L’affidamento familiare
Diverso dall’affidamento preadottivo è l’affidamento familiare, che l’istituto con cui il minore viene inserito temporaneamente in una famiglia affidataria a causa di gravi disagi rilevati nella famiglia di origine. Se il minore è impossibilitato a rientrare nella famiglia di origine, viene dichiarato lo stato di abbandono e l’adozione.
Il minore adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
L’Adozione di persone maggiorenni, anche straniere extracomunitarie
È un istituto nato per creare una forma di parentela ed assicurare una discendenza a chi è privo di figli, ma adesso si adotta un maggiorenne per motivi più intimi con il diritto di famiglia. L’adozione di maggiorenne si instaura avanti al Tribunale del luogo dove l’adottante ha la residenza, su manifestazione di volontà dell’adottante e dell’adottando. In linea di massima le condizioni generali per procedere con l’adozione di maggiorenne sono:
- L’adottante deve dichiarare, con atto notorio, di non avere figli legittimi o naturali o che ha figli che manifestano il consenso all’adozione;
- devono intercorrere almeno 18 anni di differenza tra l’adottante e l’adottando e l’adottante deve aver compiuto almeno 35 anni di età;
- necessita l’assenso dei genitori dell’adottando e del coniuge dell’adottante e dell’adottando, laddove presenti.
L’adozione Internazionale
Nel caso di adozione di persona straniera i documenti dovranno essere tradotti, con traduzione asseverata. Il tribunale, sentite le parti, all’udienza prefissata e assunte le opportune informazioni, verifica:
- se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
- se l’adozione conviene all’adottando.
Importante è anche la presenza delle persone che devono prestare l’assenso, come previsto ex lege. L’assenso può essere prestato per conto dell’interessato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Il Tribunale, sentito il pubblico ministero, emette la sentenza, la quale può essere impugnata avanti alla Corte d’Appello dall’adottante, dal pubblico ministero e dall’adottando entro 30 giorni dalla comunicazione. Gli effetti della sentenza sono:
- Il provvedimento di adozione viene trascritto a margine dell’atto di nascita dell’adottato;
- L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio;
- L’adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine;
- L’adottato non acquista alcun rapporto civile con i parenti dell’adottante;
- L’adottato acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante.
L’adozione in casi particolari
L’adozione in casi particolari è prevista quando il minore ha instaurato un rapporto in un nucleo familiare con cui ha sviluppato legami affettivi. Un aereo caso riguarda minori che si trovano in particolari situazioni di disagio (cfr. articolo 44 lettere a, b, c e d della legge 184/83).
In linea generale ecco quali sono i casi particolari in cui si può chiedere l’adozione del minore:
- quando il minore è unito da parentela fino al sesto grado;
- quando il minore è in un rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento;
- quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- quando il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
- quando i minori presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (articolo 3 della legge 104 del 1992)
- quando per il minore non è possibile l’affidamento preadottivo.
Adozione da parte di soggetti non coniugati ovvero single
Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l’adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato ovvero single.
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