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Avvocati e Adozioni. Quella mite conserva i legami familiari

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Il 2021 si apre con una novità giuridica per gli avvocati che si occupano di adozioni e tutela del minore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una mamma che, pur dichiarandosi incapace di occuparsi della figlia, ha agito contro lo stato di adottabilità confermato in grado di Appello. La Corte di Cassazione è quindi pervenuta al convincimento che i modelli di adozione vigenti nel nostro ordinamento cd. “adozione legittimante” e adozione in casi particolari di cui all’art. 44 L.184/83, devono, oggi, adeguarsi a quanto riconosciuto dalla Corte Europea, la quale ha espressamente riconosciuto l’importanza di dover verificare di volta in volta lo stato di semi-abbandono del minore e di ricorrere allo strumento giuridico dell’adozione mite non disciplinata dal nostro ordinamento. L’Ordinanza 1476 del 25 Gennaio 2021 della Cassazione recepisce, quindi, le affermazioni di principio della Corte CEDU, indicando espressamente la necessità di ricorrere, laddove ve ne siano i presupposti, all’applicabilità del modello della cd. adozione mite. 

Ecco cosa si intende per adozione legittimante, adozione mite, e semi-abbandono

 

Nell’affrontare la difesa di un genitore biologico che, nonostante la sua incapacità di prendersi cura del figlio, reclami, comunque, la non interruzione netta del suo legame affettivo con il minore, l’adozione legittimante diventa, quindi, oggi, l’extrema ratio da applicarsi, ovvero, solo quando l’incapacità dei genitori di prendersi cura del minore è giudicata irreversibile. Per meglio dire, quando l’indagine svolta anche a mezzo dei servizi sociali sul contesto familiare tutto e le perizie eseguite sulla capacità genitoriale dei genitori biologici del minore, dichiarato in stato di adottabilità, portino ad escludere qualunque beneficio per il minore nel mantenere rapporti con la famiglia d’origine, perché sussiste uno stato di abbandono non transitorio, ma persistente. L’interesse prevalente è sempre quello del minore, anche se è rallentato l’iter di adottabilità. 

Ecco quindi, l’apertura della Corte di Cassazione che sullo stato di adottabilità pronunciato dalla Corte d’Appello territoriale ha inteso preservare e riconoscere l’interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, anche se questi si siano dichiarati non idonei a prendersi cura del figlio e appaiano “deficitari nelle loro capacità genitoriali”. L’ordinanza della Prima Sezione Civile ha interpretato estensivamente l’articolo 44, L. 184/83, che disciplina “l’adozione in casi particolari”, e con preciso riferimento a quanto riportato alla lett. d) del suddetto articolo, per poter fare ricorso allo strumento giuridico dell’“adozione mite”, al fine di non recidere definitivamente il rapporto tra il minore e la famiglia d’origine e far sì che il minore continui a vivere con la famiglia affidataria.

 Difatti, la decisione della Corte di Appello aveva soltanto “confermato lo stato di adottabilità della figlia, senza entrare nel merito di considerare compiuti gli opportuni approfondimenti istruttori che avrebbero potuto riconoscere il diritto ad un graduale recupero del rapporto tra la bambina e la madre biologica, in considerazione dell’affetto e dell’interesse dimostrato dal genitore nei suoi confronti”. Al riguardo, come riportato dalla ordinanza in esame, la Corte EDU si è già espressa nel senso che in caso di presa in carico del minore, l’autorità pubblica deve attivarsi rapidamente per riunire la famiglia biologica non appena ciò sia possibile e poi ricorrere all’istituto dell’adozione.

Il ricorso alla cd. adozione mite fa sì che i minori non sono dichiarati adottabili, non perdono il loro cognome, ma si viene ad incardinare una procedura di adozione con modalità graduali, che può anche concludersi con il ritorno del minore nella famiglia d’origine, avendo sempre mantenuto un legame con i propri genitori biologici. 

Competente è il Tribunale dei Minori, a cui i genitori biologici possono rivolgersi per presentare istanza di un affidamento del minore ed oggi, richiedendo l’applicabilità di una “adozione mite”. Pertanto, in presenza di semi-abbandono del figlio, determinato da quelle situazioni nelle quali i genitori non sono in grado di prendersi cura del minore da soli, ma che manifestano comunque attenzione e affetto nei suoi confronti, non appare opportuno spezzare definitivamente il legame tra il minore e la famiglia biologica in quanto come la stessa Corte di Cassazione evidenzia: “l’adozione che recida ogni rapporto con il genitore biologico può rivelarsi una scelta non adeguata al preminente interesse del minore”. I genitori biologici possono essere anche supportati ed aiutati attraverso un percorso psicoterapeutico al fine di mantenere un ruolo costruttivo e sano nei confronti della prole. Con tale ordinanza viene meno quell’automatismo di interruzione del legame affettivo tra famiglia d’origine ed il minore.

 

L’adozione mite e lo stato di semi-abbandono del figlio da parte del genitore in assenza di legislazione 

 

Consapevole del fatto che l’adozione mite non esiste nell’ordinamento italiano, l’Alta Corte EDU ha fatto rilevare come, in realtà, alcuni Tribunali Italiani avevano già interpretato estensivamente l’art. 44 della 184/83 e introdotto l’adozione semplice nei casi in cui non era stato accertato il completo abbandono del minore. Quindi, prima di decidere se un bambino possa essere dichiarato adottabile e prevedere la definitiva rottura del legale familiare biologico, costituisce obbligo delle autorità italiane di adoperarsi in maniera adeguata per fare rispettare il diritto genitore di continuare il legame con il proprio figlio, al fine di evitare di incorrere nella violazione del diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’articolo 8 CEDU” (Corte EDU, 21 gennaio 2014, Zhou c/ltalia; conf. Corte EDU, 13 ottobre 2015, S. H. c/ltalia).

 

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