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Quando si rompe la famiglia chiama il coordinatore genitoriale

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In un’ottica di maggior serenità nell’affrontare un giudizio di separazione o divorzio, la mediazione familiare rappresenta una modalità di risoluzione delle controversie che insorgono tra i coniugi e che permette di:

  • velocizzare le dinamiche processuali;
  • accorciare i tempi per arrivare ad una soluzione equamente condivisa tra le parti;
  • ridurre i costi di separazione e divorzio.

La mediazione familiare nel Diritto di Famiglia è ormai un istituto cui si rivolgono sempre più coniugi o conviventi in procinto di recidere un legame matrimoniale o una coppia di fatto ormai dentro una crisi impossibile da ricomporre ed in cui necessita soprattutto tutelare il minore.  Con la mediazione le parti trovano adeguata assistenza psicologica e giuridica da parte di esperti, figure professionali che, ponendosi in maniera neutrale ed imparziale tra i coniugi, li aiutano ad affrontare e gestire le dinamiche conflittuali che seguono al fallimento della relazione coniugale, e li guidano nel giudizio di separazione e/o divorzio. Il mediatore familiare non assume alcuna autorità di decisione, che rimane invece un diritto dei genitori e collabora con loro per raggiungere l’accordo. Diverso è, invece, il ruolo del coordinatore genitoriale, figura professionale che sta emergendo negli ultimi anni, specialmente con l’introduzione del Piano Genitoriale Guida per la co-genitorialità responsabile. Il coordinatore genitoriale ha il compito di coordinare e sostenere la coppia nelle loro controversie o nell’esecuzione degli accordi presi per la custodia dei figli, con l’obiettivo di tutelare il minore attraverso l’attuazione equilibrata della genitorialità, evitando che i conflitti tra i coniugi possano ricadere sui figli con effetti disastrosi per la loro crescita psico-fisica. Chiaramente, queste due figure, il mediatore familiare ed il coordinatore genitoriale avendo un campo d’azione e di competenze differenti, possono cooperare tra loro nell’interesse prevalente della tutela del minore.

Ecco chi è il Coordinatore Genitoriale. I costi del coordinatore genitoriale, le modalità di intervento, chi lo nomina

 

Nell’esperienza giurisprudenziale anglosassone è molto diffuso l’istituto della mediazione e la risoluzione alternativa delle controversie in ogni ambito del diritto. Il coordinatore genitoriale è la figura di mediazione nata in America nell’ambito del Diritto di Famiglia. Una figura professionale che nasce dalla consapevolezza che il processo in Tribunale, in quanto fenomeno per definizione contingente e caratterizzato da un oggetto tipico e limitato, non è in grado di intervenire nella genesi del conflitto tra i coniugi nelle cause di separazione e divorzio. V’è l’esigenza, pertanto, di trovare le risposte più pertinenti agli aspetti più intimi delle dinamiche del divorzio, a tutela delle esigenze di tutti i componenti del nucleo familiare, genitori e figli.

 

Ecco cosa fa il Coordinatore Genitoriale

 

In termini semplici, il Coordinatore Genitoriale è un facilitatore delle relazioni domestiche che ha il compito di sbloccare, nell’interesse del minore, le situazioni di conflitto familiare creatisi tra i genitori, ex coniugi, alle prese con la separazione e il divorzio. Interviene nei rapporti tra soggetti conflittuali come soggetto terzo, laddove vi siano delle difficoltà non indifferenti e che richiedono competenze e conoscenze specifiche nell’ambito della psicologia e psicoterapia per la gestione dei conflitti familiari e per la comprensione delle dinamiche evolutive, ma anche conoscenze di ambito giuridico pertinenti alla tipologia di intervento. Il Coordinatore Genitoriale ha il precipuo compito di far rispettare gli accordi o i provvedimenti resi dall’autorità giudicante, in materia di separazione o divorzio, nell’interesse prevalente del minore, sia in materia di tutela della sua salute, della sua crescita psico-fisica, del suo diritto all’istruzione, all’educazione ed alla sua interazione con il mondo extra-familiare. Il Coordinatore Genitoriale può, quindi, aiutare a dirimere situazioni di conflitto che si creano tra gli ex coniugi inerenti alla scelta della scuola da far frequentare al figlio, o lo sport che il minore intende praticare, la decisione riguardo all’insegnamento religioso, ad esempio il catechismo, le lezioni di recupero scolastico, la scelta del pediatra, o più semplicemente, ma di fondamentale importanza, aiuta i genitori a gestire i giorni e gli orari di condivisione della loro vita con quella dei figli. Studia le dinamiche familiari, attivando in concreto un’osservazione del nucleo familiare dopo la separazione e/o il divorzio. In sintesi, il coordinatore genitoriale interviene in quelle situazioni di minore entità ma che proprio per questo sono quelle che maggiormente inaspriscono il conflitto tra i genitori e procurano sofferenza al bambino, in quanto coinvolgono gli eventi quotidiani della famiglia dopo la separazione e/o il divorzio.

 

Le modalità di intervento del Coordinatore Genitoriale

 

Il potere del coordinatore genitoriale è delimitato dalla sua attività di mediazione. Non può “ordinare” nulla, la sua operatività è definita dalle raccomandazioni che fornisce ai genitori relativamente ai comportamenti da tenere nell’interesse dei figli. Ha un ruolo “super partes”, non deve mai avere avuto conoscenza della coppia prima dell’incarico ricevuto, né alcuna funzione nella vicenda familiare. I genitori sono sotto la sua stretta “sorveglianza”, al fine di poter ridurre la conflittualità e aiutare il rapporto con i figli. Il coordinatore genitoriale si accerta di verificare il rispetto dei bisogni educativi dei genitori nei confronti dei figli, prestando particolare attenzione al loro sano sviluppo di crescita relazionale ed affettivo

 

Da chi è nominato il Coordinatore Genitoriale

 

La figura del coordinatore genitoriale è giustificata da un eccessivo ricorso degli ex coniugi alla giustizia e necessita, quindi, intervenire per contenerlo oltre alla formazione culturale delle coppie in crisi che spesso, pur avendo coscienza della loro sofferenza, del loro disagio e della momentanea incapacità di gestire la formazione e la crescita dei loro figli rifiutano l’intervento di terzi estranei che possono, invece, indirizzarli a dissipare quei conflitti genitoriali per il benessere dei figli:

  • Può essere nominato dal Giudice come suo ausiliario esperto in determinate materie nel corso di un procedimento giudiziario per avere un supporto coadiuvante qualificato, per un tempo determinato, rispetto alle decisioni da prendere nell’esclusivo interesse del minore. Tuttavia, non ha funzione di perito né può fornire un parere medico-legale o psicologico sui minori e sulla famiglia per il quale è richiesto il suo intervento; 
  • Può essere nominato dai genitori per loro decisione e sulla base di un loro specifico accordo al fine di dirimere i loro dissidi sulla gestione dei figli, dovuti al loro alto tasso di conflittualità.

In entrambi i casi egli relaziona periodicamente al Giudice circa l’andamento del suo intervento ma ha l’obbligo di intervenire anche in anticipo, segnalando con urgenza eventuali pericoli per il minore, o di manifestazione di violenza domestica, per i quali sono necessari interventi immediati da parte dell’autorità giudiziaria.

 

Ecco quanto costa e chi paga il coordinatore genitoriale

 

Certamente è circostanza non contestabile che in moltissimi casi le coppie in crisi e immerse nelle situazioni di conflitto, vivano anche difficoltà economiche che pregiudicano l’intervento di una risorsa qualificata come il coordinatore genitoriale.  A tal riguardo si opera per garantire in ogni caso l’intervento qualificato per la salvaguardia del superiore interesse del minore e la tempestiva composizione delle liti tra i genitori. Il coordinatore dovrà essere, però, retribuito dalle parti, trattandosi di un incarico privato e comunque si ritiene indispensabile fissare un termine per il suo incarico, considerando, che nel caso in cui fosse necessario proseguire, è possibile chiedere una proroga del termine. La coordinazione genitoriale si distingue, quindi, dalle altre modalità a cui il nostro ordinamento fa riferimento, quali ad esempio i Servizi Sociali, per monitorare l’esatto adempimento dei provvedimenti giudiziali emessi dai competenti Tribunali.

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