Elon Musk ha appena investito 1,5 Miliardi di dollari in Bitcoin che, a loro volta, hanno raggiunto un valore di più di 52 dollari a Bitcoin. È il segnale evidente che sempre più spesso il capitale ereditario e il patrimonio successorio saranno costituiti da beni mobili, beni immobili, beni immateriali, beni di valore affettivo e beni digitali dematerializzati.
Le cose da sapere sull’eredità digitale e sul testamento digitale
L’aumento della vita reale in rete coinvolge anche la costituzione del patrimonio digitale in formato binario su cui si possono vantare diritti di utilizzo da parte degli eredi. Ma è palese che i sistemi di sicurezza informatica impongono agli utilizzatori dei beni digitali la protezione con password dei servizi in Cloud o degli account Social e di posta elettronica che contengono dati personali.
Cosa sono i beni digitali dematerializzati oggetto del testamento della propria eredità digitale
I beni digitali si dividono in 2 categorie:
- Beni digitali a contenuto patrimoniale: possiedono un valore economico o sono utilizzati per un obiettivo economico come programmi o software protetti da copyright, immagini digitali proprietarie, progetti di un professionista, video di un filmmaker, libri non ancora editati di uno scrittore ecc;
- Beni digitali a contenuto non patrimoniale o personale, individuale, affettivo come e-mail, fotografie di famiglia, scritti intimi e personali.
Gli strumenti legislativi per regolare la successione del patrimonio digitale ereditario sono ancora poco chiari. I punti cardine della materia sono relativi a:
- Il patrimonio ereditario digitale è composto da beni dematerializzati eterogenei;
- I beni digitali oggetto della successione possono essere trasmessi mortis causa, al pari di ogni diritto disponibile;
- I beni digitali sono criptati da chiavi di accesso note solo al defunto.
La successione ereditaria del patrimonio digitale
Quando avviene una morte improvvisa, i familiari del de cuius incontrano notevoli difficoltà nel recuperare il suo patrimonio digitale. A porre una soluzione a tale problematica è intervenuto il D. Lgs 81/2018 che ha introdotto una novità rilevante riguardo alle persone decedute e ai loro familiari. Si tratta dell’art. 2-terdecies, il quale prevede che i diritti ex art. 15-22 GDPR possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o per ragioni familiari meritevoli di protezione, fatta eccezione quando l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata. Non era questo il caso del giovane chef deceduto dopo un grave incidente e per il quale la Apple si rifiutava di concedere ai genitori le chiavi d’accesso al suo account, ovvero l’assistenza necessaria per il recupero dei dati personali archiviati nel sistema di sincronizzazione iCloud dell’Iphone X del figlio. Nell’ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. I civile, del 9 febbraio 2021 è stato proprio affrontato il tema dell’eredità digitale. I dati oggetto dell’eredità consistevano in video, immagini e ricette salvate in memoria. Il Tribunale ha accolto l’istanza dei genitori di accedere ai dati personali del defunto, perché in quanto eredi agivano a tutela dell’interessato e per ragioni familiari meritevoli di protezione, ex art. art. 2 terdecies dal Nuovo Codice della Privacy.
La sentenza in esame fa espresso riferimento all’art. 27 del Regolamento n. 679/2016 e al D. Legislativo n. 101/2018 che ha introdotto una nuova disposizione in materia di protezione dei dati, per l’appunto l’art. 2 -terdecies, dedicato in modo specifico al tema della tutela post-mortem e dell’accesso ai dati personali del defunto.
Pertanto, il Tribunale di Milano ha ritenuto che il legame esistente tra i genitori ed i figli costituisce elemento che porta a ravvisare l’esistenza di ragioni familiari meritevoli di protezione.
Il ricorso d’urgenza con cui è stato adito il competente Tribunale di Milano è stato accolto, in quanto sussistenti:
- il fumus boni iuris sono stati ritenuti esistenti ragioni familiari meritevoli di protezione;
- il periculum in mora, cioè il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile rappresentato dal fatto che il sistema informatico del gestore è programmato per cancellare definitivamente i dati digitali contenuti in un account dopo un periodo di inattività prolungata;
- la giurisdizione italiana e non quella degli Stati Uniti invocata dalla Apple, che avrebbe preteso di applicare procedure estranee all’ordinamento italiano;
- Infine, è stato evidenziato e rilevato che il limite all’accesso ai beni digitali protetti del defunto, poteva essere rappresentato solo dall’espresso diniego di quest’ultimo trasmesso in una dichiarazione scritta da questi presentata o comunicata al titolare del trattamento, circostanza, questa, non verificatasi.
Proprio per rispondere, in parte, a questi aspetti già da tempo Facebook ha fornito lo strumento del cd. “contatto erede”, per il quale il profilo personale di una persona deceduta viene trasformato in pagina commemorativa e l’erede indicato potrà gestire quella pagina “ereditata”, ma non potrà accedervi, in quanto è garantito post mortem al titolare del profilo l’inaccessibilità dell’erede designato ai suoi messaggi e ai suoi amici.
Successioni e donazioni del patrimonio ereditario digitale. La nomina dell’erede digitale
Come farà Elon Musk a gestire il suo patrimonio digitale costituto dalle criptovalute? Un problema sempre più diffuso di fronte al quale avvocati ed esperti del diritto successorio potrebbero trovarsi. La criptovaluta è una moneta virtuale che ha un controvalore garantito da un soggetto terzo. È una moneta digitale alla quale si accede attraverso una chiave crittografica e ha le stesse funzioni di una moneta avente corso legale, solo che le transazioni possono essere realizzate esclusivamente attraverso strumenti tecnologici, ossia attraverso la blockchain. Se il servizio di blockchain è riconducibile ad un account aperto in una banca, l’accesso post mortem al patrimonio ereditario può avvenire in forza delle norme del Codice civile che regolano la successione, combinate con le regole disposte dal Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali, l’art. 2 terdecies del D.lgs. 196/2003, il contratto con il fornitore del servizio.
I problemi sorgono quando la criptovaluta è detenuta direttamente dall’utente possessore. In questi casi la chiave d’accesso può essere conservata su un paper wallet, un foglio di carta o un foglio word informatico. Ma se la chiave privata è custodita in un software wallet, le problematiche tecniche legate all’accesso al device all’interno del quale è stato installato il software di custodia della chiave privata e del software protetto da una password, potrebbero rivelarsi insuperabili.
Ecco come disporre della propria eredità digitale. Suggerimenti da seguire con l’avvocato che scegli per la gestione del patrimonio ereditario
Il quadro giuridico resta incerto e le osservazioni svolte fin qui rendono evidente il fatto che pianificare in vita la successione del proprio patrimonio digitale, ha la stessa importanza della pianificazione successoria del patrimonio tradizionale. Il patrimonio digitale può essere costituito da beni economicamente rilevanti, oppure da contenuti personali, immagini, video, diari, e-mail delle quali non c’è la percezione del loro valore affettivo o che magari potrebbero avere un valore economico intrinseco. Di seguito alcuni suggerimenti utili per la gestione del patrimonio ereditario, da parte di noi avvocati dello studio legale Sagone:
Il conto corrente online è l’estensione di un conto corrente standard o tradizionale e valgono le medesime regole;
Nel caso di “criptovalute” o “valute virtuali” (tra cui la più nota è il bit coin) è opportuno:
- detenere i dati di accesso su un supporto tradizionale come, ad esempio, un foglio di carta e conservarlo in luogo sicuro;
- detenere i dati di accesso su un normale foglio word accessibile da un device in proprio possesso, che è possibile lasciare ai propri eredi;
- affidarsi ad un intermediario online.
In caso di eredità costituita da beni digitali personali:
- Utilizzare laddove sussistono i servizi offerti dal gestore dell’account, come ad esempio avviene con Facebook;
- Affidare ad una persona di fiducia le credenziali d’accesso username e password, con le relative istruzioni su cosa fare in caso di decesso. Nel caso nel tempo si cambino le credenziali, come è buona regola di sicurezza, necessita ricordarsi di aggiornare le istruzioni ed avvisare la persona designata.
Per evitare continui aggiornamenti delle istruzioni alla persona designata derivate dalla necessità di aggiornare le password per motivi di sicurezza, alcuni servizi online consentono l’aggiornamento automatico delle password conservate. Tuttavia, anche in questo caso, può succedere che questi siti cessino di esistere. In breve, l’affidabilità a lungo termine di questi servizi non è garantita.
Infine, porre sempre particolare attenzione alle norme che si applicano in caso di contenzioso.