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Istituti a protezione dei minori, degli interdetti e inabili
Il quadro normativo nazionale prevede alcuni istituti per la tutela dei minori e dei maggiorenni interdetti o inabili per problemi psichici o fisici. Gli istituti di tutela sono la Tutela, la Curatela, l’Amministrazione di Sostegno, la Responsabilità Genitoriale.
La TUTELA è un ufficio di diritto privato, gratuito ed irrinunciabile, che ha lo scopo di realizzare l’interesse pubblico della protezione degli interdetti e dei minori privi di genitori in condizione di esercitare la Responsabilità Genitoriale.

La Tutela ha avvio a seguito di una sentenza di interdizione nei confronti di una persona che si trovi in una condizione di abituale infermità di mente tale che la renda incapace di provvedere ai propri interessi. Il tutore è nominato dal Giudice Tutelare, a seguito di ricorso di parte avanti il Tribunale in cui l’interdicendo ha la residenza o il domicilio effettivi.
Tra i documenti da allegare sono di fondamentale importanza i documenti medici aggiornati e completi da cui risulti la malattia e l’incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali. Il Giudice Tutelare può avvalersi anche di un CTU (medico o psichiatra) che svolga una indagine sulla effettiva incapacità di intendere e di volere dell’interdicendo.
Il tutore nominato deve prestare giuramento avanti al Giudice Tutelare di svolgere l’incarico ricevuto con fedeltà e diligenza. La tutela determina per l’interdetto la completa limitazione della capacità di agire. Statuita l’interdizione, la sentenza è annotata nel registro delle tutele dal cancelliere del Tribunale e trasmessa all’ufficiale dello stato civile che ha il compito di annotarla a margine dell’atto di nascita dell’interdetto.
Sono previsti quattro tipi di tutela:
- Tutela VOLONTARIA: tutore designato dal genitore;
- Tutela LEGITTIMA: quando è affidata a parenti prossimi o ad affini del minore
- Tutela DATIVA: disposta dal giudice tutelare con incarico a persone che non sono parenti;
- Tutela ASSISTENZIALE: quando è affidata ad un ente assistenziale nei casi previsti ex art. 345 cod. civ.: per la persona che ha lasciato figli di minore età; per un figlio di genitori ignoti; per la nomina in un testamento di tutore o protutore.
Ecco cosa può fare un tutore nell’interesse del tutelato
Il tutore può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione dev’essere autorizzato dal Giudice Tutelare, in particolare ex art. 375 cod. civ. il tutore può:
- acquistare beni, tranne che non si tratti di beni mobili per le necessità quotidiane all’amministrazione del patrimonio;
- incassare capitali, cancellare ipoteche, svincolare pegni, stipulare contratti e assumere obblighi;
- rinunciare o accettare eredità, donazioni o legati;
- stipulare locazioni immobiliari superiori ai nove anni;
- promuovere giudizi, a meno che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, azioni possessorie, per riscuotere frutti, ottenere provvedimenti conservativi.
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Il sostegno psicologico nei casi di tutela
Dal momento della diagnosi, alla gestione della quotidianità con un familiare disabile possono presentarsi vissuti legati all’impotenza, alla frustrazione e alla rabbia. Alle difficoltà pratiche vanno aggiunte spesso le preoccupazioni emotive per le prospettive e per le speranze di vita del proprio familiare.
In queste situazioni può essere molto utile un percorso psicologico che fornisce uno spazio di ascolto e di costruzione degli strumenti necessari per continuare ad essere un punto di riferimento per gli altri (dott.ssa Chiara Maddalena)
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