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L’assegno di mantenimento dei figli non compensa i crediti

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L’assegno di mantenimento dei figli decade quando finisce la sua condizione di non poter sovrintendere da solo a soddisfare i suoi bisogni primari anche se è maggiorenne. Quindi l’obbligo al mantenimento decade quando il figlio trova un’occupazione che gli garantisca l’indipendenza economica.

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Si può chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento attraverso un provvedimento del giudice. I casi previsti sono diversi, per esempio in caso di rivalutazione del tenore di vita dell’ex moglie, dell’ex marito o dei figli per cause sopravvenute come una nuova relazione intrapresa dall’ex coniuge beneficiario oppure, in senso contrario, perchè l’ex coniuge obbligato all’assegno di mantenimento ha perso il lavoro e non può più garantire la cifra pattuita in sede di divorzio.

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L’assegno di mantenimento non è dovuto quando l’ex moglie pur avendone le facoltà e le possibilità non va a lavorare. Quando due coniugi si separano, il giudice riconosce il mantenimento perché ha constatato che tra loro c’è una disparità economica e, di conseguenza, l’incapacità, di uno dei due, almeno nel breve periodo, di acquisire una sua indipendenza. Ma se questa indipendenza non si vuole conseguire, allora l’ex coniuge può perdere il diritto all’assegno divorzile di mantenimento

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L’assegno di mantenimento dei figli o della moglie/marito da parte dell’ex coniuge economicamente più forte dopo la separazione e il divorzio, non sempre ha valore di credito alimentare. L’osservazione è importante perché il credito alimentare non può essere portato in compensazione di eventuali crediti che l’obbligato al mantenimento vanti nei confronti dell’ex coniuge. Volessimo riassumere il tema possiamo dire che non è prevista la compensazione dei crediti con il mantenimento dei figli e con il coniuge che, però, si deve trovare in accertato stato di grave bisogno.

 

La natura creditizia dell’assegno “alimentare” dei figli e dell’ex coniuge in casi di separazione e divorzio

In caso di separazione e divorzio il mantenimento nei confronti del coniuge più debole e dei figli è un dovere che ha una rilevanza civile e penale. Tuttavia, per avere diritto all’assegno di mantenimento la separazione dev’essere senza addebito, mentre l’obbligazione al mantenimento nei confronti dei figli e dell’ex coniuge dura finché non ne vengono meno i presupposti. Questi i contorni generali che disciplinano l’assegno di mantenimento sia nei confronti dei figli, che dell’ex coniuge economicamente più debole. Tuttavia, sono diversi i casi in cui la Cassazione si è pronunciata nel merito sulle diverse fattispecie, per cui il principio generale della legge che disciplina il mantenimento nei confronti dell’ex coniuge e dei figli è stato interpretato in senso restrittivo o più elastico specificando i contorni a seconda dei casi.

 

Il contributo al mantenimento dei figli e la natura creditizia dell’assegno di mantenimento 

L’assegno di mantenimento per l’ex coniuge e per i figli ha un carattere economico ovvero è un credito che l’ex coniuge economicamente debole può, insieme ai figli, vantare nei confronti dell’ex coniuge più forte che risulta, per effetto contrario, titolare di un debito. 

 

Il pagamento degli alimenti ai figli. La compensazione legale dell’assegno di mantenimento e il credito alimentare

La Giurisprudenza ha individuato il tipo di credito derivante dall’assegno di mantenimento e ha regolato le modalità attraverso le quali portare all’occorrenza in compensazione questo tipo di credito. 

 

Il tipo di credito derivante dall’assegno di mantenimento.

I crediti vantati nei confronti di un debitore possono essere di tipi diversi. Per esempio il credito può essere corrisposto dal debitore in denaro per la somma corrispondente, oppure può essere corrisposto con beni fungibili ovvero sostituibili al denaro ma liquidi ed esigibili. 

 

Il credito alimentare non si può compensare

Il credito alimentare gode di particolari privilegi. Essendo un’obbligazione di sussistenza elargita ad un soggetto debole, volontariamente o per effetto della decisione del giudice, non può essere compensata nel rapporto tra creditore, coniuge economicamente debole, e debitore, coniuge economicamente più forte e nemmeno, chiaramente, per i figli sia maggiorenni e non economicamente indipendenti sia per i minorenni. Quindi, gli alimenti sono il frutto di un’obbligazione in denaro o materiale più o meno volontaria, che un soggetto assume nei confronti di un altro che versa in stato di bisogno, proprio come stabilito dal Giudice in caso di separazione e divorzio tra due coniugi e nel caso dei genitori nei confronti dei figli a prescindere dalla fattispecie consensuale o giudiziale della separazione e del divorzio. 

 

L’assegno di mantenimento si può compensare perché non è un credito alimentare

Il tipo di credito vantato attraverso l’assegno di mantenimento, però, non è “esclusivamente” di tipo alimentare. Secondo quanto stabilito da diversi pronunciamenti della Corte di Cassazione è possibile la compensazione dell’assegno di mantenimento dell’ex coniuge quando il coniuge obbligato è contemporaneamente debitore e creditore dell’altro, proprio perché l’assegno di mantenimento non ha natura di credito alimentare. 

 

Perché l’assegno di mantenimento non è un credito alimentare 

Il motivo della decisione della Corte di Cassazione è semplice. L’assegno di mantenimento ha natura assistenziale derivante dal vincolo coniugale ma non ha la natura tipica di un credito alimentare derivante dall’incapacità della persona che versa in stato di bisogno, di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento. Nel caso dei due ex coniugi non sempre questa condizione si verifica, ovvero non sempre il coniuge che vanta il credito versato dall’obbligato con l’assegno di mantenimento, non è in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento.

Con la sentenza numero 9686/2020, la Corte di Cassazione ha confermato il suo orientamento. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’assegno di mantenimento al coniuge separato non è qualificabile quale credito alimentare, anche se ha la funzione di provvedere agli alimenti in favore del coniuge che si trovi incolpevolmente “in stato di bisogno e nell’impossibilità di svolgere attività lavorativa”. Nel caso in questione l’obbligato all’assegno di mantenimento opponeva il suo debito al credito vantato sull’ex coniuge, che aveva chiesto al Giudice l’esproprio immobiliare su un bene per il quale l’obbligato pagava già il mutuo assunto durante il matrimonio da entrambi i coniugi. In questo caso il Giudice ha accettato la compensazione tra il debito dell’assegno di mantenimento e il credito del mutuo corrisposto per la quota parte dell’ex moglie, proprio perché il credito dell’assegno di mantenimento non ha natura strettamente alimentare, seppure corrisposto anche per i figli, e pertanto era utilizzabile in compensazione. 

 

La conservazione della natura assistenziale dell’assegno di mantenimento ai figli

Il bilanciamento dei principi non viene meno con un’altra sentenza della Corte di Cassazione numero 9553/2020 a conferma che l’avvocato che si occupa di divorzio sa bene come l’orientamento giurisprudenziale valuta caso per caso l’obbligo alimentare nei confronti dell’ex coniuge, in relazione al grado di presunta incapacità di provvedere da solo al suo mantenimento. Infatti, secondo la Suprema Corte, non viene mai meno il il dovere di non fare mancare i mezzi di sussistenza all’ex coniuge e ai figli. Sotto questo profilo il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non può opporre a titolo di compensazione un suo credito verso l’avente diritto. Il suo dovere di sopperire comunque allo stato di bisogno dei figli minorenni e del coniuge soddisfacendo le loro esigenze primarie è sempre preminente. Il caso deriva da una condanna penale dell’ex marito che aveva violato gli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell’articolo 570 del codice penale. in sintesi, l’ex marito non aveva corrisposto l’assegno di mantenimento all’ex coniuge e ai figli, ed era stato condannato in primo grado con sentenza confermata in appello. Nel suo ricorso in Cassazione, l’ex marito opponeva un suo credito in compensazione all’assegno di mantenimento non corrisposto nei confronti dell’ex moglie, ma la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e confermato la condanna penale. 

 

La natura di credito alimentare e la non compensazione dell’assegno di mantenimento nei confronti dei figli 

Anche sulla compensazione dell’assegno di mantenimento dei figli vi sono numerose pronunce giurisprudenziali. Tutte sono d’accordo nel ritenere che l’assegno di mantenimento dei figli ha natura strettamente alimentare e pertanto non può essere oggetto di compensazione.

 

Distinzione tra figlio maggiorenne e figlio minorenne nel regime di compensazione dell’assegno di mantenimento nei loro confronti

E’ proprio per effetto della già citata sentenza n. 9686/2020 con la quale la Suprema Corte ha stabilito che il credito relativo al mantenimento dei figli è un credito propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno strutturale riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto al sostentamento, a prescindere dal fatto che i figli siano maggiorenni o minorenni.  Sussistendo la condizione di figlio minorenne, oppure maggiorenne ma  non ancora nella condizione di sovrintendere a se stesso per ragioni di bisogno strutturale, l’eventuale credito dell’ex coniuge obbligato al mantenimento è indisponibile ed impignorabile e non può essere compensato se non per crediti parimenti alimentari.

 

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