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Assegno di Mantenimento alla figlia. Il TAR consente al padre l’accesso ai dati reddituali INPS

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L’obbligo di mantenimento per il figlio maggiorenne e tra ex coniugi è regolato da precise norme del codice civile che il giudice è tenuto ad applicare, valutando le circostanze del caso concreto. Una recente sentenza del TAR Sardegna ha ribadito alcuni importanti principi in materia.

L’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne nella separazione e nel divorzio

 

Un padre separato ha fatto ricorso al TAR, contro il diniego dell’INPS di fornire documentazione sulla situazione reddituale della figlia divenuta maggiorenne. L’accesso ai dati è stato motivato dall’esigenza di verificare la sussistenza dei presupposti per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, in particolare la revisione dell’assegno di mantenimento a favore della figlia. Il Tribunale di Cagliari aveva infatti imposto all’uomo di versare 250 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento per la prole. Tuttavia, egli era venuto a conoscenza del fatto che la figlia, ormai maggiorenne, aveva raggiunto l’indipendenza economica grazie a un lavoro retribuito. Di conseguenza, il padre aveva chiesto all’INPS di poter accedere alla documentazione relativa alla situazione reddituale e lavorativa della figlia, al fine di ottenere una riduzione o la cessazione dell’assegno di mantenimento. L’ente previdenziale si era però opposto per motivi di riservatezza.

 

Ecco come il TAR Sardegna ha motivato la decisione di obbligare l’INPS a fornire i dati reddituali della figlia di genitore divorziato 

 

Con sentenza n. 667/2023 il TAR Sardegna ha dato ragione al ricorrente, ritenendo prevalente l’interesse all’accesso difensivo rispetto alla tutela della privacy. I giudici ricordano infatti che la conoscenza dei dati reddituali è essenziale per la difesa in giudizio e per la modifica delle condizioni di divorzio. Inoltre, non sussistono in questo caso particolari esigenze di riservatezza. La pronuncia sottolinea dunque la complementarietà tra diritto di accesso documentale e mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile. In materia di diritto di difesa l’accesso ai documenti amministrativi è di regola prevalente sulla riservatezza, salvo dati sensibili. Per tali motivi il TAR ha annullato il diniego dell’INPS e ha ordinato all’ente di consentire al ricorrente l’accesso ai dati reddituali e lavorativi della figlia necessari ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, confermando che l’obbligo dell’assegno di mantenimento ai figli decade quando finisce la sua condizione di non poter sovrintendere da solo a soddisfare i suoi bisogni primari.

 

I principi generali del mantenimento ai figli e all’ex coniuge in caso di divorzio, sui quali si fonda la decisione del TAR 

 

In caso di separazione o divorzio, il coniuge economicamente più debole insieme ai figli, anche se maggiorenni, ha diritto a ricevere dall’ex partner un assegno periodico di mantenimento qualora egli e i figli non abbiano adeguati redditi propri. Tale assegno serve a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

 

La valutazione del tenore di vita

Il tenore di vita però va valutato in concreto, considerando le condizioni economiche dei coniugi durante la convivenza. Il mantenimento deve consentire un tenore di vita sostanzialmente equivalente ma non necessariamente identico.

 

La valutazione della capacità economica dell’obbligato

L’entità dell’assegno va commisurata non solo al tenore di vita pregresso, ma anche alla capacità economica dell’ex coniuge obbligato. Il sacrificio imposto a quest’ultimo deve essere sopportabile e non eccessivamente gravoso. 

 

La valutazione dell’adeguatezza dei redditi dell’avente diritto 

Per stabilire se spetti l’assegno, occorre valutare se l’ex coniuge abbia redditi adeguati a mantenere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. L’adeguatezza va valutata in concreto.

 

L’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne come misura assistenziale e la sentenza del TAR Sardegna

 

Il TAR Sardegna ha ribadito che l’assegno di mantenimento ha natura assistenziale e non risarcitoria. Non è volto a riequilibrare patrimoni, ma solo a garantire un’esistenza dignitosa all’ex coniuge economicamente più debole. Sulla base di questi principi il TAR ha annullato il dinego dell’INPS all’accesso ai dati della figlia, necessari per confermare o meno l’assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne, ritenendo i suoi redditi adeguati a mantenere il suo tenore di vita. La determinazione dell’assegno di mantenimento richiede un’attenta valutazione caso per caso, bilanciando le esigenze economiche e la capacità economica dell’ex coniuge dei figli al momento del divorzio e successivamente, con la capacità e l’obbligo dell’altro di sostenere l’onere. Il TAR Sardegna ha correttamente applicato i principi civilistici, negando un assegno non necessario a garantire un dignitoso tenore di vita.

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