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PAS e Affidamento del Minore. L’allontanamento Forzato viola la Salute

L’esercizio del diritto ad essere genitore non può più essere sacrificato facendo riferimento alla teoria della sindrome dell’alienazione parentale. La Cassazione interviene ancora sulla cosiddetta PAS. L’aveva già fatto con diverse sentenze che hanno già stabilito quanto l’affido esclusivo di un minore ad un solo genitore, non si possa fondare sulla presunta diagnosi da alienazione parentale. Adesso l’ulteriore stop alla sindrome da alienazione parentale, fa capo alla grave lesione dei diritti del minore e a quello del genitore cui si impedisce di esercitare il suo diritto alla genitorialità e che decade dalla responsabilità genitoriale, spesso quella della madre. Quella della PAS non è il solo campo nel quale la Cassazione ha espresso un giudizio sul tema del rispetto dei diritti del minore. Anche l’utilizzo della forza fisica per allontanare il minore dal luogo di residenza e trasferirlo in una casa famiglia, qualora lo si ritenga necessario a tutela del suo superiore interesse, è stato messo in discussione dalla Cassazione.

 

La richiesta dei riscontri verificabili al posto della PAS, per fondare la decisione nell’interesse esclusivo del bambino

 

Secondo la Corte di Cassazione, guardando alla medicina e alla stessa psicologica è troppo arduo, labile e indefinibile il concetto di abuso psicologico delineato con la PAS, perché le valutazioni che ne derivano sono troppo vaghe, privi di risultati empirici, poco ripetibili, difficilmente valutabili. Nell’Ordinanza della Cassazione, che ha cassato la sentenza del Tribunale che aveva adottato la PAS sul caso Massaro, si osserva che il diritto alla bigenitorialità, così come ogni decisione assunta per realizzarlo come quella dell’esercizio della forza, non può essere assunta “nell’assoluta indifferenza in ordine alle conseguenze sulla vita del minore, privato ‘ex abrupto’ del riferimento alla figura materna con la quale, nel caso concreto, come emerge inequivocabilmente dagli atti, ha sempre convissuto felicemente, coltivando serenamente i propri interessi di bambino, e frequentando proficuamente la scuola”.

In sintesi, il Giudice di Famiglia non ha strumenti per decidere effettivamente nell’interesse preminente del minore basandosi solo sulla PAS, per di più stabilita dal consulente d’ufficio. Per la Cassazione sono solo i riscontri verificabili e non una, seppur elaborata, teoria a dover essere utilizzata per prendere una decisione così pesante come quella di impedire ad un genitore, molto spesso la madre, di esercitare i suoi diritti/doveri nei confronti del figlio.

 

La Corte di Cassazione mette anche in discussione l’esercizio della forza come mezzo di allontanamento del minore 

 

Ma c’è un altro tema su cui la Corte di Cassazione si è confrontata. Chi stabilisce quando e come esercitare nei riguardi del minore, la forza fisica necessaria, a volte e in determinate circostanze, per sottrarre il minore dal luogo di residenza con uno dei genitori o con entrambi, per trasferirlo in una casa famiglia, ad esempio? È una misura compatibile con i principi dello Stato di Diritto? Sebbene siano misure prese a tutela del superiore interesse del minore, la Corte si è chiesta se non siano comunque negative, dal momento che è molto probabile che si ripercuotono negativamente sull’equilibrio psicofisico del minore. Ma la Corte si spinge oltre, ritenendo che misure troppo estreme violino la stessa dignità della persona. In casi come questi, laddove si ritenga necessario l’uso della forza per sottrarre il minore dall’influenza nefasta o negativa del genitore con il quale risiede, sia pure per la tutela del minore, invece di ricorrere all’esercizio della forza è meglio optare per l’emissione di sanzioni economiche a carico di quel coniuge o di quel genitore che dolosamente o colpevolmente, si sottrae alle decisioni del giudice prese nel superiore interesse del minore. 

 

Le sanzioni economiche al posto dell’uso della forza quando il genitore impedisce la tutela del superiore interesse del minore

 

Tra le misure che le autorità debbono considerare, così come richiesto anche dalla CEDU in ordine all’effettività del principio di bigenitorialità, devono essere prese in considerazione le sanzioni economiche ex articolo 70-ter del Cc nei confronti di quel coniuge che con il suo comportamento ostacola o impedisce la tutela del superiore interesse del minore.

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