Numerosi sono gli strumenti giuridici patrimoniali che possono essere utilizzati per disporre dei propri beni sia in vita, sia post mortem. Oltre al Testamento, alla Donazione e al Trust, istituti giuridici di importante rilievo, ma più articolati, è previsto il contratto di affidamento fiduciario più facile e agevole da utilizzare soprattutto in casi specifici. L’affidamento fiduciario è un istituto previsto nella c.d. “Legge dopo di Noi”, L.112/2016, nata per garantire la tutela di soggetti con gravi disabilità, per tutelarli dopo la morte dei loro familiari o di chi di loro si è preso cura. L’affidamento fiduciario serve per assicurare un sostegno per il futuro a persone con gravi disabilità, al fine di garantirgli il benessere, l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza: questi sono tutti i requisiti che devono essere inseriti nel contratto di affidamento fiduciario.
Come funziona l’affidamento fiduciario patrimoniale o successorio
L’affidamento fiduciario è un contratto inter vivos, tra un soggetto, che individuando un preciso programma destinatario conferisce dei beni in un fondo, affidandoli ad un altro soggetto (affidatario fiduciario) il quale li riceve per destinarli a vantaggio di un terzo: il beneficiario. Oggetto dell’affido sono tutti i beni mobili o immobili del patrimonio dell’affidante, o solo alcuni ben individuati. Il compito dell’’affidatario è di gestirli in favore di uno o più beneficiari individuati dall’affidante. Il beneficiario, a secondo del programma definito, può diventare proprietario dei beni individuati oppure godere dei redditi prodotti da tali beni. L’affidante trasferisce all’affidatario la proprietà dei beni per attuare il programma, oltre eventualmente ai redditi prodotti da questi beni.
Quali sono i vincoli del contratto di affidamento fiduciario successorio
L’ avvocato che tratta il diritto di famiglia, le tutele, il diritto successorio, ravvisa che lo scopo della Legge del dopo di Noi rappresenta la tutela e il benessere del soggetto beneficiario del contratto di affidamento fiduciario. Tutela, Benessere e Inclusione sociale sono affidati all’esecuzione di un programma di destinazione, che è garantito dall’affidatario dei beni. Quindi, il vero vincolo è legato al programma di destinazione individuato e redatto per raggiungere, tutelare, garantire nel tempo il beneficiario. Il vincolo non agisce sul bene, ma sul programma. Perché è solo il programma che, grazie al gettito prodotto dal bene mobile o immobile a garanzia e a beneficio dell’affidatario, può garantire l’esecuzione. Fondamentale è che l’esecuzione del programma venga attuato, l’affidatario ha ampia discrezionalità nell’amministrare e gestire il patrimonio affidatogli. Sul suo operato vigila la figura del garante affinché il programma venga effettivamente realizzato.
Limiti e termini del contratto di affidamento fiduciario patrimoniale
Le caratteristiche del contratto di affidamento fiduciario patrimoniale o successorio dei beni mobili e immobili da un soggetto ad un altro sono:
- durata molto lunga nel tempo;
- trasferimento di beni mobili e immobili;
- possibilità di variare i beni mobili e immobili trasferiti;
- l’affidatario può vantare il diritto di temporanea proprietà sui beni oggetto del programma,
- il contratto va stipulato senza una forma specifica ma con atto scritto e data certa;
- i beni mobili e immobili oggetto del programma e del contratto di affidamento fiduciario è bene siano trascritti;
- i beneficiari del contratto di affidamento fiduciario possono essere persone fisiche e persone giuridiche già individuate oppure da individuare anche successivamente alla stipula;
- i beneficiari possono essere distinti in: beneficiari delle utilità, soggetti che godono di tutti i vantaggi derivanti dai beni affidati, dai beneficiari dei beni affidati, coloro i quali al termine del programma oggetto del contratto di affidamento, riceveranno il trasferimento dei beni affidati;
- i beni oggetto del contratto di affidamento fiduciario sono vincolati allo scopo del programma;
- i beni oggetto del contratto e destinati a sostenere il programma a tutela del beneficiario non fanno più parte del patrimonio successorio dell’affidatario, né possono essere aggrediti dai suoi creditori;
- i beni oggetto del contratto e affidati all’affidatario non entrano a far parte del suo patrimonio fino ad estinzione del programma per la tutela del beneficiario, né possono essere aggrediti dai suoi creditori;
Il ruolo dell’affidatario
Chiaramente l’affidatario è il soggetto cui è affidato il patrimonio individuato per sostenere il programma di destinazione, affinché un soggetto debole trovi tutela, laddove chi se ne prende cura non sia più nelle condizioni di farlo oppure sia deceduto. Ma c’è un’importante distinzione da fare riguardo il contratto. Se l’affidatario non dovesse più essere ritenuto idoneo, se ha gestito male o peggio in malafede i beni oggetto dell’affidamento e non secondo i principi del buon padre di famiglia e correttezza, allora può essere sollevato dall’incarico unilateralmente senza che sia inficiato il contratto. In questi casi l’affidante dovrà individuare un altro affidatario.
La rinuncia all’incarico da parte dell’affidatario
Allo stesso modo all’affidatario non si può chiedere di ottemperare al suo incarico contro i suoi interessi. Nel caso sia troppo oneroso portare a termine il programma di destinazione affidategli, non può chiedere la risoluzione del contratto, ma potrà o rinunciare all’incarico a favore di un altro affidatario o chiedere un compenso, anche se non era stato previsto nel contratto stipulato.
I vantaggi dell’affidamento fiduciario patrimoniale o successorio
Rispetto ad un altro tipo di contratto utile alla gestione dei beni mobili o immobili e alla destinazione del patrimonio a vantaggio di soggetti deboli, l’affidamento fiduciario è più vantaggioso relativamente a:
- facilità di gestione;
- isolamento e individuazione di beni determinati da destinare esclusivamente all’attuazione del programma;
- continuità del contratto il cui vincolo è esclusivamente il programma di destinazione a favore del beneficiario che, in questo modo, non corre il pericolo di rimanere, anche in caso di temporanea assenza dell’ affidatario, senza cure o aiuti di tipo finanziario.
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