Home » L’adozione del figlio maggiorenne del coniuge. Il caso impossibile

L’adozione del figlio maggiorenne del coniuge. Il caso impossibile

famiglia con figli

L’adozione di un maggiorenne è spesso rivolta ai figli maggiorenni del coniuge oppure ai nipoti maggiorenni per le ragioni che abbiamo indagato e che sono anche riconducibili alla gestione del patrimonio. Non ci sono grandi motivi ostativi a questo tipo di istituto giuridico, fatti salvi quelli più importanti già visti e che si possono rivedere a questo link. La Corte di Cassazione, però, esprimendosi su un caso di volontaria giurisdizione, con una recente sentenza ha specificato alcuni dei punti salienti dell’Istituto in questione.

Il caso dell’adottante maggiorenne con famiglia a carico

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Giudice di negare la dichiarazione di adozione del maggiorenne al ricorrente coniugato con la madre dell’adottando, pur essendo legato affettivamente da moltissimi anni con il figlio della moglie il cui padre era deceduto. Una condizione questa non essenziale, perché l’adozione di maggiorenne è possibile anche con i genitori naturali in vita, pur dietro il consenso di questi ultimi. 

Il divario minimo di età tra adottando e adottato

In sede di giudizio può essere richiesta la deroga per alcuni dei requisiti minimi necessari per procedere all’adozione di maggiorenne, ed è quello che il ricorrente ha fatto quanto alla possibilità̀ di derogare al divario minimo di età̀ tra l’adottante e l’adottato. Raccolto il consenso all’adozione da parte del ricorrente adottante, dell’adottando e della madre dell’adottando il giudice ha tuttavia negato la richiesta di adozione. E lo ha fatto ritenendo impossibile derogare alla circostanza che la differenza di età tra l’adottante e l’adottato fosse solo di 13 anni e non di almeno 18. 

La filiazione biologica nell’adozione e il limite di età

Nell’adozione di maggiorenne la differenza di età̀ non inferiore a diciotto anni tra adottante ed adottato è sempre stata considerata una delle condizioni dell’adozione. Infatti, costituendosi comunque un rapporto di filiazione, seppure in virtù̀ della legge, si vuole che esso imiti la natura e sia il più̀ possibile assimilabile alla filiazione biologica. La Corte Costituzionale ha già escluso, anche nel caso dell’adozione del figlio del coniuge, situazioni tali da giustificare il superamento della differenza di età̀ di almeno diciotto anni tra adottante ed adottando qualora questi abbia raggiunto la maggiore età̀ (C. Cost. 15.3.1993, n. 89).

Un vincolo che la Corte ha ritenuto di non poter superare nemmeno quando sussistano gravi motivi e circostanze eccezionali concernenti i diritti inviolabili della persona umana attinenti alla sua identità̀ personale ed al riconoscimento giuridico di legami familiari naturali esistenti nella realtà̀ e pur quando la differenza di età̀ rimanga ricompresa in quella di solito intercorrente fra genitori e figli. 

L’adozione di maggiorenne a garanzia del prevalente interesse dell’unità familiare 

In casi come questi c’è solo un elemento al quale un avvocato può appellarsi per ottenere il riconoscimento dell’adozione di un maggiorenne con divario di età inferiore ai 18 anni tra adottante e adottando, ed è quello del prevalente interesse dell’unità familiare confermato dalla comune residenza o dalla frequentazione quotidiana. La convalida dell’unità familiare consente l’interpretazione flessibile dell’art. 291 del cod. civ. che impone il divario di età minimo di 18 anni tra adottante e adottato. Ed è un requisito che deve essere verificato dal Giudice e che non è stato possibile applicare al caso esaminato perché l’adottando, fin dall’epoca della conclusione del servizio militare, non aveva più convissuto con la madre, si era poco dopo sposato, aveva avuto figli, che a loro volta ne avevano avuti ed era così diventato nonno. In sintesi, sia l’adottante che l’adottando, coniugati con le rispettive mogli, avevano da molti anni due distinti nuclei familiari di riferimento. Altri due elementi che avrebbero consentito di chiedere la deroga sono l’effettiva comune residenza e, in assenza di questa, almeno una frequentazione quotidiana: non sussistendo neanche tali circostanze si evince la negazione dell’adozione. 

Conclusioni

La convalida dell’unità familiare, che consentirebbe di derogare al requisito minimo di 18 anni di età di differenza tra adottante e adottato, può essere superata solo laddove sussistano determinate condizioni:

  • la coabitazione; 
  • la condivisione di un progetto di vita comune; 
  • la mancanza di un nucleo familiare per l’uno e per l’altro. 

L’assenza di queste circostanze non consente di derogare al mandato dell’art.291 del Cod. Civ. nemmeno se tra le parti sussista un apprezzabile rapporto di affetto ed una volontà̀ di assistenza. Elementi, questi ultimi, che pur essendo apprezzabili, non risultano sufficienti per affermare la derogabilità̀ ai 18 anni di età̀ di differenza tra adottante ed adottato.

 

Lo Studio Legale Sagone si occupa di Diritto di Famiglia relativamente alle adozioni di maggiorenne. Compila il form con la tua richiesta, ti indicheremo la strada più corretta da seguire per risolvere il tuo caso

 

Privacy Policy Termini e Condizioni