Può succedere che in alcuni casi chi ha disposto la donazione per il proprio patrimonio, in tutto o in parte, sia poi mosso dalla volontà di revocarla. Oppure può succedere che un avente diritto può chiedere l’annullamento o la nullità di una donazione. Fatta la distinzione tra donazione di modico valore, per lo più beni mobili, e donazione di non modico valore, per lo più beni immobili, concentrandoci su quest’ultima la donazione può considerarsi:
- nulla per vizi di forma;
- annullata per vizi di sostanza;
- revocata per sopravvenienza di figli del donante, anche già concepito al momento della donazione ma a lui sconosciuti al donante;
- revocata per indegnità del donatario, cioè quando questi commette reati molto gravi ai danni del donante o della sua famiglia;
- revocata per ingratitudine del donatario, quando lo stesso ha compiuto atti o tenuto comportamenti che coincidono con i casi di indegnità a succedere, ha commesso ingiuria grave nei confronti del donante, ha provocato in modo doloso un grave danno al patrimonio del donante, ha rifiutato in modo indebito di corrispondergli gli alimenti ai quali è tenuto chiunque riceva una donazione.
Altra considerazione è che la donazione spesso diventa lo strumento giuridico attraverso il quale impropriamente il donante dispone del patrimonio, al posto del testamento o del trust, trascurando altri strumenti molto più duttili, semplici e meno costosi come i Patti di Trasferimento Immobiliare e l’Affidamento Fiduciario per garantire, ad esempio, la sussistenza di un soggetto affetto da disabilità dopo la morte dei genitori.
Ecco i casi di revoca della donazione esaminati di recente dalla Corte di Cassazione
La revoca della donazione per ingratitudine può essere richiesta quando il donatario pone in essere comportamenti offensivi e di offesa all’onore del donante. Tali comportamenti devono per lo più essere penalmente rilevanti. Ma la revoca può essere anche richiesta quando, pur non essendo strettamente penali, questi comportamenti contrastano con il senso di riconoscenza dettata dal senso comune, cui dovrebbe essere orientato il comportamento del donatario nei confronti del donante e della sua famiglia.
Casi di revoca della donazione per ingratitudine
Un caso di revoca della donazione concessa dalla Cassazione civile, sezione 2 civile, ordinanza, 29 aprile 2022, n. 13544 riguarda il caso di un donatario che ha danneggiato più volte beni personali e aziendali del donante. Il donante lo ha querelato e il donatario è stato condannato in sede penale, con il risultato di avere revocato la donazione.
L’ingiuria grave causa della revocazione della donazione
La disistima e l’irrispettosità delle qualità morali del donante, reiterate e rese manifeste da parte del donatario sono causa di revoca della donazione. L’ingiuria grave è richiesta ex art. 801 c.c come presupposto della revoca per ingratitudine di una donazione, ma anche l’offesa al decoro della persona resa manifesta a terzi è causa di revocabilità. In questa fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 13 agosto 2018 n. 20722, pur non entrando nel merito della legittimità o meno della richiesta del donatario, la donante ne aveva ritenuto ingiurioso il comportamento dal momento che aveva dapprima intimato con lettera formale alla donante il rilascio dell’immobile oggetto della donazione e successivamente agito a tal fine in giudizio, chiedendo anche il pagamento di un’indennità di occupazione.
Altro caso esaminato dalla Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 31 ottobre 2016, n. 22013, riguarda una donazione fatta alla moglie e revocata per ingratitudine per mancata assistenza al marito, dopo che questi ha subito un incidente.
La Corte ha ritenuto legittima la revoca per ingratitudine della donazione di un immobile che il marito aveva fatto in favore della moglie, dopo che quest’ultima non lo ha assistito dopo l’incidente e, soprattutto, dopo aver intrapreso una relazione extraconiugale con una modalità ritenuta lesiva del decoro e della dignità del coniuge. La moglie, infatti, ostentava ed esibiva la relazione extraconiugale tra le mura della casa coniugale, in presenza di soggetti estranei e del marito. Pur non essendo rilevante penalmente, un tale comportamento è stato ritenuto dai giudici il segno di una ingratitudine palesemente esibita dalla donataria, in modo tale da rendere evidente anche a terzi la sua opinione irriguardosa nei confronti del donante, la sua disistima e il disprezzo, ricorrendo quindi il presupposto necessario ovvero l’esteriorizzazione del comportamento lesivo, per la revocabilità di una donazione per ingratitudine ex art 801 cod. civ.
Altri strumenti per la gestione del patrimonio successorio
Come già indicato, la donazione può diventare lo strumento improprio attraverso il quale gestire il patrimonio successorio. La donazione infatti, come ogni negozio giuridico, è sorretta da alcuni principi che la giustificano, uno dei quali è la gratitudine del donatario nei confronti del donante che per questo viene ricompensato con la donazione di una parte del patrimonio. Ma non è detto che sia la più corretta. Oltre al testamento, che è chiaramente lo strumento principale attraverso il quale gestire il patrimonio post mortem, esistono altri strumenti per la gestione del patrimonio in vita, come il Trust o i Patti di Trasferimento Immobiliare o l’Affidamento Fiduciario
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