Il divorzio ottenuto all’estero è valido in Italia se rispetta le condizioni previste dal diritto internazionale privato:
- per le decisioni pronunciate in uno Stato dell’Unione Europea, il riconoscimento è automatico in base al Regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II-ter);
- per quelle pronunciate in Stati extra-UE si applicano gli articoli 64 e seguenti della Legge 218/1995, che richiedono il rispetto di alcuni requisiti, tra cui la non contrarietà all’ordine pubblico e il rispetto dei diritti di difesa.
In entrambi i casi, per aggiornare lo stato civile occorre la trascrizione presso il Comune italiano di residenza.
Con l’articolo che proponiamo rispondiamo alle domande più frequenti su riconoscimento e trascrizione del divorzio estero, ripudio, mantenimento transfrontaliero e patrimonio all’estero.
Per il quadro generale su giudice competente e legge applicabile, consulta la nostra guida al divorzio internazionale.
Riconoscimento e trascrizione del divorzio estero
Validità in Italia del divorzio ottenuto in un Paese dell’Unione Europea
Le decisioni di divorzio pronunciate in uno Stato membro UE sono riconosciute in Italia automaticamente, senza necessità di alcun procedimento, in base al Regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II-ter). Per aggiornare i registri dello stato civile italiano è sufficiente presentare al Comune di residenza la decisione con il certificato rilasciato dall’autorità dello Stato di origine previsto dal Regolamento. Per i procedimenti avviati prima del 1° agosto 2022 si applica il precedente Regolamento (CE) 2201/2003.
Validità in Italia del divorzio pronunciato in un Paese extra-UE
Anche il divorzio pronunciato fuori dall’Unione Europea può essere riconosciuto in Italia, in base agli articoli 64 e seguenti della Legge 218/1995. Il riconoscimento è automatico se la sentenza rispetta alcuni requisiti: giudice competente secondo i criteri italiani, rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa, passaggio in giudicato, non contrarietà all’ordine pubblico. La sentenza, munita di legalizzazione o apostille e di traduzione ufficiale, va presentata al Comune per la trascrizione, direttamente o tramite il Consolato italiano competente.
La trascrizione in Italia di una sentenza di divorzio riconosciuto in un Paese straniero
La sentenza straniera, legalizzata (o apostillata) e tradotta in italiano, si presenta al Comune italiano in cui è trascritto il matrimonio, insieme a un’istanza in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e a un documento di identità. In alternativa può essere trasmessa tramite il Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa. L’Ufficiale di Stato Civile verifica la sussistenza delle condizioni di legge e procede alla trascrizione.
Cosa fare quando il Comune rifiuta la trascrizione del divorzio estero
Se l’Ufficiale di Stato Civile ritiene che manchino i requisiti per il riconoscimento, la trascrizione della sentenza di divorzio viene negata. In questo caso l’interessato può proporre ricorso alla Corte d’Appello del luogo di attuazione del provvedimento, ai sensi dell’articolo 67 della Legge 218/1995, per far accertare la sussistenza delle condizioni di riconoscimento. È una procedura giudiziale che richiede l’assistenza di un avvocato ed è frequente per i divorzi pronunciati in Paesi extra-UE.
Il ripudio (talaq) pronunciato all’estero. I casi di riconoscimento in Italia
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ripudio unilaterale – Cass. civ., Sez. I, n. 16804/2020 (ripudio pronunciato da tribunale sharaitico – contrario all’ordine pubblico internazionale italiano, perché viola i principi di uguaglianza tra i coniugi e del giusto processo. La questione presenta però profili controversi: parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che il riconoscimento non possa essere negato quando è la moglie stessa a chiederlo, o quando la procedura estera ha garantito il contraddittorio. Ogni caso va valutato singolarmente con un avvocato esperto.
Accordi, mantenimento e patrimonio con elementi esteri
Divorzio con negoziazione assistita; modalità di riconoscimento in Italia e all’estero
Relativamente all’esperienza sul tema maturata dagli Avvocati dello Studio Legale Sagone, gli accordi di separazione e divorzio conclusi con negoziazione assistita in uno degli Stati dell’Unione Europea, possono circolare negli altri Stati membri attraverso i certificati previsti dal Regolamento (UE) 2019/1111 per gli atti pubblici e gli accordi. Fuori dall’UE, il riconoscimento dipende dalle regole di diritto internazionale privato dello Stato estero e dalle convenzioni applicabili. Prima di scegliere la negoziazione assistita nei casi di divorzio internazionale è quindi prudente verificare l’efficacia dell’accordo nel Paese in cui dovrà produrre effetti.
Come si ottiene il mantenimento se l’ex coniuge vive all’estero e non paga
Nell’Unione Europea le decisioni sul mantenimento circolano e sono eseguibili negli altri Stati membri in base al Regolamento (CE) 4/2009, senza exequatur per la maggior parte dei Paesi. Per il recupero concreto è possibile rivolgersi all’Autorità Centrale italiana (Ministero della Giustizia), che coopera con quella dello Stato estero. Fuori dall’UE opera, per gli Stati aderenti, la Convenzione dell’Aja del 2007 sul recupero internazionale degli alimenti.
Qual è la legge che regola i beni acquistati all’estero durante il matrimonio
Per i matrimoni con elementi internazionali, il regime patrimoniale è individuato dal Regolamento (UE) 2016/1103. I coniugi possono scegliere la legge applicabile entro i limiti previsti; in mancanza di scelta, si applica di regola la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dopo il matrimonio. Questo significa che immobili, conti e investimenti detenuti all’estero possono essere regolati da una legge diversa da quella italiana: un aspetto da chiarire prima di avviare separazione o divorzio.
Quando e perché divorziare all’estero è più veloce
Divorziare all’estero per scelta può essere rischioso. All’interno dell’UE vale la regola della prevenzione: il giudice adito per primo blocca le cause successive negli altri Stati membri (litispendenza), quindi la scelta del foro va fatta con strategia, valutando tempi ma anche effetti su assegno, patrimonio e figli. Un divorzio ottenuto in un Paese extra-UE scelto solo per la rapidità potrebbe poi non essere riconosciuto in Italia, se mancano i requisiti di giurisdizione o viola l’ordine pubblico.
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