Come più volte affermato, l’amministrazione di sostegno è uno strumento previsto dalla legge italiana per tutelare soggetti fragili che hanno difficoltà a badare ai propri interessi. Tuttavia, se applicata in modo improprio, può ledere diritti fondamentali come il rispetto della vita privata. È quanto accaduto nel caso oggetto della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo “Calvi vs Italia” del 2023, in cui il ricorso abusivo all’amministrazione di sostegno da parte dei familiari di un anziano è stato ritenuto una violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. In sintesi, i familiari dell’uomo avevano agito per isolare il familiare da qualsiasi contesto sociale, privandolo in modo abusivo dei suoi diritti fondamentali. Attraverso il ricorso presentato da un cugino, la Corte EU dei Diritti Umani ha verificato che era stata:
- Applicata abusivamente la misura dell’amministrazione di sostegno ad una persona anziana, poi ricoverata in una residenza sanitaria assistenziale in isolamento sociale dal mondo esterno per tre anni;
- La misura è stata indotta al soggetto dai parenti a causa della sua eccessiva prodigalità e imposta con la scusa del suo indebolimento fisico e psichico, ma senza che la persona interessata fosse stata dichiarata incapace;
- L’interessato si è poi trovato totalmente dipendente dal suo amministratore di sostegno in quasi tutti gli ambiti e senza limite di durata;
- La misura dell’amministrazione di sostegno ha così eluso il quadro legislativo della procedura T.S.O. trattamento sanitario obbligatorio, mediante il ricorso abusivo all’amministrazione di sostegno;
- La misura è stata imposta in assenza di un esame concreto e scrupoloso di tutti gli aspetti pertinenti della particolare situazione dell’interessato;
- La tutela legale è stata imposta all’anziano soggetto, in assenza di misure volte a permettere all’interessato di mantenere le sue relazioni sociali e a favorire il suo ritorno a casa;
- L’anziano soggetto si è ritrovato in amministrazione di sostegno, in assenza di garanzie effettive per prevenire gli abusi e garantire che fossero presi in considerazione i suoi diritti, la sua volontà e le sue preferenze;
- L’amministrazione di sostegno per anziani o per persone disabili «dipendenti» alla vita della comunità, dev’essere tenuta a favorire la partecipazione di questi soggetti alla vita di comunità e a prevenirne il loro isolamento o peggio la loro segregazione;
- La misura è stata quindi ritenuta non proporzionata né adeguata alla situazione individuale dell’interessato.
Cos’è l’articolo 8 CEDU e quando l’amministrazione di sostegno diventa abusiva
L’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sancisce il diritto di ogni individuo al rispetto della sua vita privata e familiare. Questo include l’integrità fisica e morale della persona. Lo Stato può interferire con la vita privata, ma solo se previsto dalla legge e se necessario in una società democratica per motivi quali sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico.
Quando l’amministrazione di sostegno lede la vita privata
Nel caso di specie, i familiari dell’anziano sig. Calvi avevano ottenuto dal giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno, limitando fortemente l’autonomia del loro congiunto. Tuttavia, dalle perizie mediche emergeva che Calvi, nonostante l’età avanzata, godeva ancora di buone facoltà mentali seppure il suo stato fisico risultava indebolito. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che il ricorso all’amministrazione di sostegno è stato eccessivo e non necessario, sulla base del principio che il sostegno non cancella la volontà del disabile. Di conseguenza, privare l’anziano della capacità di badare ai suoi interessi patrimoniali e relazionali e destinarlo contro la sua volontà ad un RSA, ha leso il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’articolo 8 CEDU.
La valutazione della proporzionalità della misura, rispetto all’esigenza di tutela del soggetto
La sentenza della Corte EDU ricorda che per quanto lo scopo dell’amministrazione di sostegno sia nobile, essa non può violare diritti individuali fondamentali. È cruciale dunque che il giudice tutelare valuti con estrema attenzione la proporzionalità della misura, verificando che l’amministrazione di sostegno richiesta per un soggetto sia effettivamente necessaria e non esistano alternative meno invasive. In caso contrario, si rischiano sanzioni per violazione dei diritti umani. Avvocati esperti in diritto di famiglia possono assistere nella corretta richiesta di amministrazione di sostegno, tutelando tutte le parti in causa.
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