Table of Contents
ToggleUnioni Civili
Disciplina delle Unioni Civili
Aggiornato con D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) e giurisprudenza Cassazione 2024–2025
L’Unione Civile è stata introdotta nell’ordinamento italiano dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Legge Cirinnà — “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”). Con questa legge il legislatore ha riconosciuto e tutelato l’unione tra coppie formate da persone dello stesso sesso, attribuendo diritti e obblighi analoghi al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione e i diritti successori.
L’unione civile si costituisce mediante dichiarazione resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni maggiorenni. L’Ufficiale provvede alla registrazione nell’archivio dello stato civile.
Coppia di Fatto Conviventi e Diritti
Presupposti delle Unioni Civili
Per costituire validamente un’unione civile, entrambi i partner devono essere:
- maggiorenni;
- di stato libero;
- dello stesso sesso;
- non interdetti per infermità mentale;
- non avere rapporti di parentela o di affinità di cui all’articolo 87, comma I Cod. Civ. con il partner
- non essere stati condannati in via definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
Gli adempimenti del Cittadino Straniero nelle Unioni Civili
Anche il cittadino straniero che intende procedere con l’unione civile deve presentare all’Ufficiale di Stato civile una dichiarazione della competente autorità del Paese di provenienza attestante la sua libertà di status. Nel caso in cui il partner straniero provenga da uno Stato che non riconosce le unioni dello stesso sesso, il nulla osta può essere sostituito da un atto utile ad attestare la libertà di stato o da una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione preferibilmente da sottoscrivere in Comune, al momento della richiesta della costituzione dell’unione civile).
Diritti e Doveri nelle Unioni Civili
Nelle Unioni Civili non sono richieste le pubblicazioni.
I partner possono dichiarare all’ufficiale di Stato Civile il cognome scelto tra i loro rispettivi cognomi e decidere di anteporre o posporre al cognome comune il proprio, se diverso.
Con l’unione civile sorgono obblighi reciproci:
- Assistenza morale e materiale
- Coabitazione
- Contribuzione ai bisogni comuni in proporzione alle rispettive sostanze e capacità lavorativa
Non è riconosciuto espressamente l’obbligo di fedeltà e di collaborazione nell’interesse della famiglia.
All’unione civile, qualora ne ricorrano i presupposti, è estesa la disciplina degli ordini di protezione degli abusi familiari.
I partner si accordano sull’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.
Il regime patrimoniale dell’unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.
La legge disciplina un mero rinvio a quanto disposto dal codice civile. Valgono, quindi, anche per i partner uniti civilmente le norme in materia di:
- convenzioni matrimoniali;
- comunione legale;
- comunione convenzionale;
- fondo patrimoniale.
Diritti successori nelle unioni civili
L’unione civile conferisce ai partner i diritti successori, ovvero il diritto alla quota di legittima, con una disciplina analoga a quella riservata al coniuge. Ciò vale sia per la successione legittima senza testamento, che per la successione testamentaria. Al partner superstite spettano inoltre la pensione di reversibilità e il TFR maturato dall’altro in caso di decesso.
🔴 AGGIORNAMENTO 2024–2025 | Corte Cost. n. 148/2024 e Cass. SS.UU. n. 1166/2025: dichiarata l’illegittimità dell’esclusione del convivente di fatto dalla qualifica di ‘familiare’ nell’ambito dell’impresa familiare. I conviventi che collaborano stabilmente nell’impresa del partner hanno ora diritto a una partecipazione agli utili e agli incrementi aziendali, equiparati a coniugi e parti di un’unione civile. |
Scioglimento dell’unione civile più rapida rispetto al vincolo matrimoniale.
Al contrario che nel matrimonio, per le unioni civili non è prevista la procedura della separazione. I partner, o anche solo uno dei due, che hanno deciso di sciogliere l’unione civile devono rendere una comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile, manifestando la loro volontà di dividersi.
Tale manifestazione di volontà non scioglie l’unione civile, ma è solo il presupposto per poter divorziare.
Le tre modalità di scioglimento
Lo Studio Legale Matrimonialista Sagone assiste il partner che ha intenzione di sciogliere l’Unione Civile alla luce del D. Lgs. 5/2017. In tal caso, provvede ad inviare all’altro partner una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, altra comunicazione idonea, per dare notizia in modo formale della decisione presa dal proprio assistito di definire il vincolo contratto con l’unione civile.
Trascorsi tre mesi dall’invio della comunicazione è possibile instaurare la procedura di divorzio. Nelle Unioni Civili il divorzio può essere:
Modalità | Caratteristiche principali |
1. Davanti all’Ufficiale di Stato Civile | Possibile solo se non vi sono figli minori/incapaci e non vi sono trasferimenti patrimoniali. Tempi: circa 4 mesi complessivi. |
2. Negoziazione assistita | Le parti, assistite da almeno un avvocato ciascuna, sottoscrivono un accordo trasmesso al Procuratore della Repubblica. Flessibile nei tempi. |
3. Ricorso giudiziale (consensuale o contenzioso) | Innanzi al Tribunale. Il giudiziale contenzioso può durare da mesi ad anni. Richiede obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato. |
Per tutelare l’unione civile, anche penalmente, è stato introdotto l’art. 574-ter c.p. che ha parificato, di fatto, l’unione civile al matrimonio. La disposizione è relativa ai delitti contro la famiglia, quali maltrattamenti e violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Contatti
Torino
Via G. Balbis 3 CAP 10144
Rivoli (To)
Si riceve per appuntamento
Tel: (+39) 0112766836
Mobile: (+39) 3248482700
Fax: Num. (+39) 011703115
Fax: Num. (+39) 011703115
annasagonestudiolegale@gmail.com
Servizi Legali
📌 RIFORMA CARTABIA (D.Lgs. 149/2022) | La riforma processuale ha introdotto il nuovo Titolo IV-bis del libro II del c.p.c., applicabile anche ai procedimenti di scioglimento dell’unione civile in virtù del rinvio operato dall’art. 1, commi 20, 23 e 25 della L. 76/2016 (come modificato dall’art. 29, comma 6, D.Lgs. 149/2022). I procedimenti sono stati unificati e semplificati. |
L’assegno dopo lo scioglimento — Novità Cassazione 2025
🔴 SENTENZA CHIAVE — Cass. n. 25495/2025 | La Prima Sezione Civile della Cassazione (ord. 17 settembre 2025) ha definitivamente esteso il diritto all’assegno divorzile alle unioni civili. Il partner economicamente più debole può chiedere un assegno con funzione assistenziale (tutela chi non si mantiene autonomamente), compensativa (riconosce il valore del lavoro familiare e delle rinunce) e perequativa (riduce le disuguaglianze economiche nate dall’apporto alla vita di coppia). Il criterio del ‘tenore di vita’ è superato: si valuta il concreto squilibrio economico e il contributo dato alla vita comune. |
L’assegno si riduce o si revoca se cambia la situazione economica in modo stabile, e si estingue se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.
Effetti della rettificazione di sesso
Ai sensi dell’art. 1, comma 26 della L. 76/2016, lo scioglimento dell’unione civile si determina anche in caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei partner. Tuttavia, ove i partner abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il vincolo, tra essi si instaura automaticamente un matrimonio civile.
🔴 Corte Costituzionale n. 66/2024 | I diritti acquisiti con la legge Cirinnà non si estinguono nel periodo compreso tra la cessazione del vincolo pregresso e la celebrazione del nuovo matrimonio. La tutela dei partner è continua e senza interruzioni. |
Tutela Penale dell’Unione Civile
Per tutelare penalmente l’unione civile, l’art. 574-ter c.p. ha parificato di fatto l’unione civile al matrimonio in relazione ai reati contro la famiglia, quali:
- Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)
- Ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 342-bis c.c.)
Compila il Form di Contatto
Esponi il tuo caso e richiedi assistenza legale online
Domande Frequenti (FAQ)
Affidamento Paritetico Alternato nelle Coppie Conviventi: cosa dice la Cassazione
L’affidamento paritetico alternato si applica integralmente anche alle coppie conviventi non coniugate, poiché l’art. 337-ter c.c. regola i diritti dei figli a prescindere dallo stato

Affidamento Paritetico Alternato: cos’è, come funziona e quando si applica
L’affidamento paritetico alternato è una modalità di attuazione dell’affidamento condiviso in cui il minore trascorre tempi di permanenza tendenzialmente uguali con entrambi i genitori, alternandosi

Separazione tra Conviventi senza Contratto di Convivenza: Diritti, Procedura e Tutele
La separazione tra conviventi di fatto che non hanno mai stipulato un contratto di convivenza è la situazione più frequente — e anche la più

Separazione tra Conviventi con Contratto di Convivenza: Come Funziona e Come si Scioglie
Il contratto di convivenza è l’accordo scritto con cui due conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali della loro vita comune — e soprattutto le
I 4 tipi di danno non patrimoniale: esistenziale, biologico, morale e catastrofale
Quando subiamo un torto o un incidente, spesso i danni più profondi non si misurano in denaro o proprietà, ma in sofferenze personali, fisiche e
Danno biologico terminale e danno morale catastrofale: la Cassazione 468/2026 spiega cosa si può davvero risarcire
Quando una persona subisce un fatto illecito che la porterà al decesso, il nostro ordinamento riconosce due voci distinte di danno non patrimoniale: il danno
