Home » Tutto sull’Unione Civile e differenza con il Matrimonio

Disciplina delle Unioni Civili

Aggiornato con D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) e giurisprudenza Cassazione 2024–2025

L’Unione Civile è stata introdotta nell’ordinamento italiano dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Legge Cirinnà — “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”). Con questa legge il legislatore ha riconosciuto e tutelato l’unione tra coppie formate da persone dello stesso sesso, attribuendo diritti e obblighi analoghi al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione e i diritti successori.

L’unione civile si costituisce mediante dichiarazione resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni maggiorenni. L’Ufficiale provvede alla registrazione nell’archivio dello stato civile.

Coppia di Fatto Conviventi e Diritti

Presupposti delle Unioni Civili

Per costituire validamente un’unione civile, entrambi i partner devono essere:

  • maggiorenni;
  • di stato libero;
  • dello stesso sesso;
  • non interdetti per infermità mentale;
  • non avere rapporti di parentela o di affinità di cui all’articolo 87, comma I Cod. Civ. con il partner
  • non essere stati condannati in via definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Gli adempimenti del Cittadino Straniero nelle Unioni Civili  

Anche il cittadino straniero che intende procedere con l’unione civile deve presentare all’Ufficiale di Stato civile una dichiarazione della competente autorità del Paese di provenienza attestante la sua libertà di status. Nel caso in cui il partner straniero provenga da uno Stato che non riconosce le unioni dello stesso sesso, il nulla osta può essere sostituito da un atto utile ad attestare la libertà di stato o da una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione preferibilmente da sottoscrivere in Comune, al momento della richiesta della costituzione dell’unione civile).

Diritti e Doveri nelle Unioni Civili

Nelle Unioni Civili non sono richieste le pubblicazioni.

I partner possono dichiarare all’ufficiale di Stato Civile il cognome scelto tra i loro rispettivi cognomi e decidere di anteporre o posporre al cognome comune il proprio, se diverso.

Con l’unione civile sorgono obblighi reciproci:

  • Assistenza morale e materiale
  • Coabitazione
  • Contribuzione ai bisogni comuni in proporzione alle rispettive sostanze e capacità lavorativa

Non è riconosciuto espressamente l’obbligo di fedeltà e di collaborazione nell’interesse della famiglia.

All’unione civile, qualora ne ricorrano i presupposti, è estesa la disciplina degli ordini di protezione degli abusi familiari.

I partner si accordano sull’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.

Il regime patrimoniale dell’unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni

La legge disciplina un mero rinvio a quanto disposto dal codice civile. Valgono, quindi, anche per i partner uniti civilmente le norme in materia di: 

  • convenzioni matrimoniali
  • comunione legale;
  • comunione convenzionale;
  • fondo patrimoniale.

Diritti successori nelle unioni civili

L’unione civile conferisce ai partner i diritti successori, ovvero il diritto alla quota di legittima, con una disciplina analoga a quella riservata al coniuge. Ciò vale sia per la successione legittima senza testamento, che per la successione testamentaria. Al partner superstite spettano inoltre la pensione di reversibilità e il TFR maturato dall’altro in caso di decesso.

🔴  AGGIORNAMENTO 2024–2025

Corte Cost. n. 148/2024 e Cass. SS.UU. n. 1166/2025: dichiarata l’illegittimità dell’esclusione del convivente di fatto dalla qualifica di ‘familiare’ nell’ambito dell’impresa familiare. I conviventi che collaborano stabilmente nell’impresa del partner hanno ora diritto a una partecipazione agli utili e agli incrementi aziendali, equiparati a coniugi e parti di un’unione civile.

Scioglimento dell’unione civile più rapida rispetto al vincolo matrimoniale.

Al contrario che nel matrimonio, per le unioni civili non è prevista la procedura della separazione. I partner, o anche solo uno dei due, che hanno deciso di sciogliere l’unione civile devono rendere una comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile, manifestando la loro volontà di dividersi. 

Tale manifestazione di volontà non scioglie l’unione civile, ma è solo il presupposto per poter divorziare.

Le tre modalità di scioglimento

Lo Studio Legale Matrimonialista Sagone assiste  il partner che ha intenzione di sciogliere l’Unione Civile alla luce del D. Lgs. 5/2017. In tal caso, provvede ad inviare all’altro partner una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, altra comunicazione idonea, per dare notizia in modo formale della decisione presa dal proprio assistito di definire il vincolo contratto con l’unione civile.

Trascorsi tre mesi dall’invio della comunicazione è possibile instaurare la procedura di divorzio. Nelle Unioni Civili il divorzio può essere: 

Modalità

Caratteristiche principali

1. Davanti all’Ufficiale di Stato Civile

Possibile solo se non vi sono figli minori/incapaci e non vi sono trasferimenti patrimoniali. Tempi: circa 4 mesi complessivi.

2. Negoziazione assistita

Le parti, assistite da almeno un avvocato ciascuna, sottoscrivono un accordo trasmesso al Procuratore della Repubblica. Flessibile nei tempi.

3. Ricorso giudiziale (consensuale o contenzioso)

Innanzi al Tribunale. Il giudiziale contenzioso può durare da mesi ad anni. Richiede obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato.

Per tutelare l’unione civile, anche penalmente, è stato introdotto l’art. 574-ter c.p. che ha parificato, di fatto, l’unione civile al matrimonio. La disposizione è relativa ai delitti contro la famiglia, quali maltrattamenti e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

 

Contatti

Torino

Via G. Balbis 3 CAP 10144


Rivoli (To)
Si riceve per appuntamento

Tel: (+39) 0112766836

Mobile: (+39) 3248482700

Fax: Num. (+39) 011703115

annasagonestudiolegale@gmail.com

Servizi Legali

Separazione

Click Here

Mantenimento

Click Here

Divorzio

Click Here

📌  RIFORMA CARTABIA (D.Lgs. 149/2022)

La riforma processuale ha introdotto il nuovo Titolo IV-bis del libro II del c.p.c., applicabile anche ai procedimenti di scioglimento dell’unione civile in virtù del rinvio operato dall’art. 1, commi 20, 23 e 25 della L. 76/2016 (come modificato dall’art. 29, comma 6, D.Lgs. 149/2022). I procedimenti sono stati unificati e semplificati.

L’assegno dopo lo scioglimento — Novità Cassazione 2025

🔴  SENTENZA CHIAVE — Cass. n. 25495/2025

La Prima Sezione Civile della Cassazione (ord. 17 settembre 2025) ha definitivamente esteso il diritto all’assegno divorzile alle unioni civili. Il partner economicamente più debole può chiedere un assegno con funzione assistenziale (tutela chi non si mantiene autonomamente), compensativa (riconosce il valore del lavoro familiare e delle rinunce) e perequativa (riduce le disuguaglianze economiche nate dall’apporto alla vita di coppia). Il criterio del ‘tenore di vita’ è superato: si valuta il concreto squilibrio economico e il contributo dato alla vita comune.

L’assegno si riduce o si revoca se cambia la situazione economica in modo stabile, e si estingue se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

Effetti della rettificazione di sesso

Ai sensi dell’art. 1, comma 26 della L. 76/2016, lo scioglimento dell’unione civile si determina anche in caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei partner. Tuttavia, ove i partner abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il vincolo, tra essi si instaura automaticamente un matrimonio civile.

🔴  Corte Costituzionale n. 66/2024

I diritti acquisiti con la legge Cirinnà non si estinguono nel periodo compreso tra la cessazione del vincolo pregresso e la celebrazione del nuovo matrimonio. La tutela dei partner è continua e senza interruzioni.

Tutela Penale dell’Unione Civile

Per tutelare penalmente l’unione civile, l’art. 574-ter c.p. ha parificato di fatto l’unione civile al matrimonio in relazione ai reati contro la famiglia, quali:

  • Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)
  • Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)
  • Ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 342-bis c.c.)

Compila il Form di Contatto

Esponi il tuo caso e richiedi assistenza legale online

Domande Frequenti (FAQ)

Quanto dura il procedimento di scioglimento di un’unione civile?
Con la procedura davanti all’Ufficiale di Stato Civile i tempi minimi sono circa 4 mesi (3 mesi di attesa dalla dichiarazione, più almeno 30 giorni prima della conferma). Con la negoziazione assistita i tempi dipendono dalla rapidità delle parti. Il giudiziale contenzioso può durare molto di più.
Un partner ha diritto all’assegno dopo la fine dell’unione civile?
Sì. La Cassazione, con l’ordinanza n. 25495/2025, ha confermato l’applicabilità dell’assegno divorzile allo scioglimento dell’unione civile, sulla base dei criteri assistenziale, compensativo e perequativo già vigenti per il matrimonio. Non scatta automaticamente: occorre dimostrare un concreto squilibrio economico.
Le coppie eterosessuali possono costituire un’unione civile?
No. La Legge 76/2016 riserva l’unione civile esclusivamente alle coppie dello stesso sesso. Le coppie eterosessuali non sposate rientrano nella disciplina della convivenza di fatto (commi 36–65 della stessa legge), che prevede diritti e tutele differenti.
È obbligatorio l’avvocato per sciogliere un’unione civile?
Dipende dalla procedura. Davanti all’Ufficiale di Stato Civile (senza figli minori né trasferimenti patrimoniali) l’avvocato non è obbligatorio ma fortemente consigliato. Per la negoziazione assistita è obbligatoria la presenza di almeno un avvocato per parte. Per il procedimento giudiziale è sempre necessario.
Cosa succede ai beni in comune se l’unione civile si scioglie?
In regime di comunione legale (regime di default), i beni acquistati in costanza di unione sono divisi tra i partner. Le parti possono disciplinare diversamente la divisione patrimoniale nell’accordo di scioglimento o tramite convenzione patrimoniale stipulata durante l’unione.
 
Privacy Policy Termini e Condizioni