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Al coniuge separato senza addebito spettano i diritti di abitazione

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In caso di morte del coniuge, il coniuge superstite, seppur separato ma senza addebito, ha diritto all’uso dell’abitazione del coniuge defunto. Le eccezioni alla regola riguardano i casi in cui la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia perso il collegamento con l’originaria destinazione familiare.

 

Il coniuge separato può abitare la casa coniugale anche dopo la morte dell’ex

 

Con questa recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha aperto un fronte di discussione relativamente alla separazione e rispettiva residenza degli ex coniugi e ai diritti che ha il coniuge separato sull’abitazione condivisa con l’ex coniuge. Ma se l’ex coniuge separato muore? Cosa succede al coniuge superstite? 

 

I diritti di successione del coniuge separato senza addebito

 

Non tutti sanno che a chi è separato senza addebito, la legge riconosce gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Ma fino a pochi anni fa la dottrina giurisprudenziale aveva tutt’altro orientamento ritenendo che dopo la separazione e cessato lo stato di convivenza tra i coniugi rendeva impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare, facendo decadere ogni diritto relativamente all’uso dell’abitazione da parte del coniuge superstite separato.

L’inversione giurisprudenziale e il riconoscimento dei diritti sull’abitazione da parte del coniuge superstite separato senza addebito  

 

La dottrina si è orientata in senso diametralmente opposto per via della nuova concezione della Famiglia, valida anche in materia successoria. I coniugi sono completamente parificati dal punto di vista della Legge, non solo sul piano dei diritti patrimoniali ma anche su quello dell’etica e dei sentimenti. Infatti, da parte del coniuge superstite separato, la ricerca di un nuovo alloggio potrebbe essere dannosa moralmente, oltre che praticamente. L’art. 540 del c.c. è quello che regola questo tipo di rapporti e la sua tutela è estesa alla conservazione del coniuge scomparso, dal tenore di vita mantenuto durante l’unione matrimoniale, dalle relazione sociali nate e mantenute in regime matrimoniale, anche di fronte alla persistenza dell’art. 1022 del c.c. che regola l’ampiezza del diritto di abitazione, in relazione ai bisogni del titolare. 


Cassazione: Diritto di abitazione per il coniuge separato dall’ex defunto si, a patto che …

I diritti di abitazione in favore del coniuge superstite ex del coniuge defunto esistono quando:

  • non gli è addebitabile la separazione;
  • l’immobile è di proprietà del coniuge defunto;
  • l’immobile è in comunione dei beni tra coniuge superstite e il coniuge separato defunto;
  • l’immobile non è in comunione tra il coniuge defunto e un 3 soggetto;
  • la casa non è stata abbandonata da entrambi i coniugi;
  • la casa ha perduto ogni collegamento, parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.

ed esistono anche quando:

  • l’immobile non è destinato a residenza familiare al momento dell’apertura della successione
  • è venuta meno la convivenza tra i coniugi separandi;

Secondo questa interpretazione, il diritto di abitazione e uso decadrebbe unicamente nel caso in cui, successivamente alla separazione, la casa venga lasciata da entrambi i coniugi o perda qualsiasi forma di connessione, sia essa parziale o solo potenziale, con la sua funzione familiare originale. Sono molto rilevanti, quindi, le motivazioni che generano la decisione della Cassazione:

“Gli interessi patrimoniali degli altri chiamati in concorso non possono impedire al coniuge superstite, il ritorno nell’ambiente familiare che con quella residenza, potrebbe aver “conservato un valore non soltanto economico”.

Diritti abitativi e separazione di fatto

Gli stessi diritti di successione sono rivendicabili nei casi di separazione di fatto. La separazione legale non fa decadere i diritti dell’ex ai sensi art. 540 c.c., che spettano anche al coniuge separato di fatto e senza addebito. In sintesi, per la garanzia dei diritti di uso e abitabilità, basterebbe anche il solo collegamento parziale o potenziale ” tra il coniuge superstite e la residenza familiare e, quindi, la sola separazione personale non costituisce alcun ostacolo al sorgere del diritto di abitazione post mortem del coniuge separato.

 

 

fonti:

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/i-diritti-abitazione-e-uso-spettano-anche-coniuge-separato-senza-addebito-AFAjWOvB

https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=9983


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