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Riforma Cartabia. Risarcimento danni in caso di divorzio

risarcimento danni in caso di divorzio

Nell’ordinamento dottrinario e giurisprudenziale è stato molto discusso se ammettere o meno il diritto al risarcimento dei danni nelle separazioni e divorzi giudiziali e/o successivamente a sentenza già pronunciata dal Tribunale competente. 

 

Riforma Cartabia. 4 tipi di risarcimento dei danni in caso di separazione e divorzio 

 

Il danno da inadempimento di natura economica o pregiudiziale nei confronti del minore e del corretto svolgimento dell’affido condiviso

 

Ad oggi, con la Riforma Cartabia, relativamente al divorzio, sembrerebbe superata ogni forma di incompatibilità e può essere pertanto richiesto il risarcimento del danno ex art. 473 bis 39 cpc, anche d’ufficio, condannando il genitore inadempiente al risarcimento nei casi di grave di inadempimento sia di natura economica o che arreca pregiudizio al minore o è di ostacolo al corretto svolgimento dell’affido condiviso e della responsabilità genitoriale. Il danno individuato può essere risarcito con la somma di denaro dovuta per ogni violazione, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di e 75,00 ad un massimo di € 5.000,00.

 

Il danno da annullamento del matrimonio quando è riconosciuta la malafede di uno dei 2 coniugi

 

Non è solo questo il caso in cui è previsto un risarcimento del danno. Esso può essere riconosciuto nel caso dell’annullamento del matrimonio ex art. 129 bis comma 1 cod. civ., qualora venga riconosciuta la malafede di uno dei due coniugi rispetto all’altro, anche in mancanza di prova del danno sofferto. La congrua indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. 

 

Il danno da violazione della fedeltà coniugale

 

Anche la violazione del dovere di fedeltà nel caso di separazione e divorzio con addebito è sanzionabile civilmente se, e nella misura in cui, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale o eventualmente un pregiudizio alla salute, quale depressione, sconforto, disturbi psichici e una grave lesione della dignità personale (V. Cass. Civ. 9934/2024). 

 

Il risarcimento danni nel divorzio anche nei casi in cui non c’è stato addebito 

 

Il risarcimento danni in caso di divorzio è riconosciuta nei casi di violazione dei diritti protetti dalla Costituzione, ovvero della dignità della persona. Affinché si possa effettivamente ritenere sussistere l’illecito civile e dare quindi luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali, come previsto dall’art. 2059 cod. civ., anche nel caso in cui non vi sia stato l’addebito della separazione, la violazione deve essere riconosciuta ed essere stata attivata attraverso modalità diffamanti ed ingiuriose per il coniuge.

In questi casi è d’obbligo dimostrare la prova della lesione subita, anche a mezzo di una relazione peritale di un professionista, e il nesso causale tra i fatti occorsi ed il danno ritenuto ingiusto che superi la normale tollerabilità e possa essere ricondotta alla lesione di quei diritti che riguardano la persona non solo come coniuge, ma come soggetto da tutelare nella sua interezza, quindi la sua salute, la sua sfera relazionale, la sua onorabilità, la sua privacy.

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