Nel diritto di famiglia contemporaneo uno dei punti più fermi in assoluto è il preminente interesse del minore. Tanto la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quanto la CEDU, con l’art. 8, riconoscono al bambino il diritto a una vita familiare stabile, a non essere discriminato per l’orientamento sessuale dei genitori, a costruire la sua identità affettiva e sociale dentro relazioni di cura reali, non solo biologiche. In questo quadro si inserisce la figura del genitore intenzionale: la persona che ha partecipato al progetto procreativo (spesso tramite PMA), ha prestato il consenso, ha assunto responsabilità di cura, ma non sempre ha un legame genetico col bambino. La giurisprudenza costituzionale italiana, culminata con la sentenza n. 68/2025, ha chiarito che il bambino nato da PMA in una coppia di donne (ma anche di uomini) ha interesse a essere riconosciuto figlio di entrambe, perché:
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la sua identità personale si costruisce su entrambi i legami di cura;
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lasciarlo giuridicamente legato a un solo genitore lo pone in una condizione deteriore;
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non esiste un vero controinteresse che giustifichi questa discriminazione.
Da qui discendono, in pratica, le richieste più frequenti per sciogliere i dubbi su come si ottiene il riconoscimento del genitore intenzionale e come si tutela il bambino in una coppia omosessuale e in caso di scioglimento della coppia same-sex .
Documenti per la trascrizione in Italia dell’atto di nascita estero (PMA)
1. Dove si chiede la trascrizione
Di solito puoi rivolgerti a tre canali:
- Consolato italiano nel Paese dove è nato il bambino,
se almeno uno dei genitori è cittadino italiano iscritto AIRE. - Comune italiano di riferimento:
- Comune di nascita del genitore italiano (se nato in Italia);
- oppure Comune di iscrizione AIRE;
- oppure Comune di ultima residenza in Italia.
- Ricorso al Tribunale (minorile o ordinario, a seconda del caso)
in caso di dinieghi o problemi da parte del Comune o del Consolato.
2. Documenti principali da produrre per la trascrizione dell’atto di nascita estero
1) Atto di nascita estero in forma integrale
Copia integrale dell’atto di nascita del bambino, rilasciata
dall’autorità straniera competente (registro civile locale). Deve riportare:
- generalità del bambino;
- generalità dei genitori indicati nell’atto (es. entrambe le madri);
- luogo e data di nascita.
È consigliabile richiedere più copie originali: una per la trascrizione e altre per usi futuri.
2) Apostille o legalizzazione dell’atto
L’atto di nascita deve essere munito di:
- Apostille, se il Paese aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1961;
- Legalizzazione consolare presso Ambasciata/Consolato italiano,
se il Paese non aderisce alla Convenzione.
Senza apostille o legalizzazione, molti uffici italiani non accettano l’atto per la trascrizione.
3) Traduzione ufficiale in italiano
L’atto di nascita deve essere tradotto in italiano da:
- traduttore giurato in Italia (con asseverazione in Tribunale), oppure
- traduttore di fiducia del Consolato, oppure
- traduttore locale con successiva asseverazione in Italia.
Alcuni consolati offrono un servizio interno di traduzione a pagamento, altri richiedono
che la traduzione sia già asseverata.
4) Documenti d’identità dei genitori
In genere vengono richiesti:
- copia del passaporto o della carta d’identità del genitore/i italiano/i;
- in caso di coppia mista o doppia cittadinanza, copia del documento dell’altro genitore.
Spesso è richiesta la copia fronte/retro e, se inviata per posta, può essere necessario
accompagnarla con autodichiarazione o autenticazione.
5) Prova della cittadinanza italiana e del Comune competente
Per individuare il Comune in cui trascrivere l’atto, possono essere richiesti:
- certificato di cittadinanza italiana del genitore (o autocertificazione);
- indicazione di:
- Comune di nascita del genitore italiano, oppure
- Comune di ultima residenza in Italia, oppure
- Comune di iscrizione AIRE (Anagrafe consolare).
Molti consolati mettono a disposizione moduli standard per indicare questi dati.
6) Modulo di richiesta di trascrizione / istanza
Di norma è previsto:
- un modulo di richiesta predisposto da Consolato o Comune, oppure
- una istanza in carta semplice indirizzata all’Ufficiale di stato civile
del Comune o al Console.
Nel modulo/istanza si chiede espressamente:
- la trascrizione dell’atto di nascita estero;
- l’indicazione di entrambi i genitori così come risultano dall’atto estero.
Se il bambino è nato in una coppia di donne e l’atto estero indica entrambe come madri,
è opportuno richiamare:
- il preminente interesse del minore a vedersi riconosciuto figlio di entrambe;
- la giurisprudenza costituzionale (in particolare la sentenza n. 68/2025) che ha dichiarato
incostituzionale il mancato riconoscimento dello status rispetto alla madre intenzionale.
7) Dichiarazioni sostitutive e consenso alla trascrizione
In molti casi gli uffici richiedono una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
in cui si attesta che:
- l’atto di nascita è autentico e riguarda il proprio figlio;
- non esistono altri atti di nascita contrastanti registrati altrove.
Può essere utile (o richiesto) allegare:
- copia del consenso informato alla PMA, se disponibile;
- dichiarazioni congiunte dei genitori sul progetto genitoriale condiviso,
soprattutto se si prevede un possibile contenzioso.
8) Eventuale documentazione sanitaria o contrattuale (solo in casi “sensibili”)
Nella PMA eterologa “semplice” di norma non è richiesto altro oltre all’atto di nascita
e alla relativa documentazione formale.
Se l’ufficio teme che dietro la nascita vi sia una surrogazione di maternità (GPA),
può chiedere chiarimenti su:
- struttura sanitaria in cui è avvenuto il parto;
- eventuali elementi che facciano emergere una GPA (in Italia vietata).
In un approccio prudente, quando si tratta di PMA eterologa praticata lecitamente all’estero,
di solito ci si limita a far valere:
- l’atto di nascita;
- il consenso alla tecnica;
- il preminente interesse del minore,
senza produrre documenti che possano essere interpretati come prova di surrogazione di maternità.
9) In caso di diniego: ulteriori documenti per il giudizio
Se Comune o Consolato rifiutano la trascrizione (specie indicando solo un genitore) e si decide
di ricorrere al giudice, possono essere utili:
- Prove della vita familiare effettiva:
- certificati di residenza o convivenza;
- attestazioni scolastiche o sanitarie in cui compaiono entrambe le figure genitoriali;
- fotografie, messaggi, viaggi, documentazione che dimostri che il genitore intenzionale
è genitore di fatto.
- Riferimenti normativi e giurisprudenziali:
- sentenze Corte cost. 162/2014, 127/2020, 32/2021, 79/2022, 68/2025, ecc.
Tutto questo serve a dimostrare che il bambino è cresciuto con due genitori, uno biologico e
uno intenzionale, e che il suo interesse è che anche il diritto riconosca questo doppio legame.
3. Checklist rapida dei documenti
- Atto di nascita estero integrale.
- Apostille o legalizzazione consolare sull’atto.
- Traduzione in italiano ufficiale/asseverata.
- Documenti d’identità dei genitori.
- Prova della cittadinanza italiana e indicazione del Comune competente.
- Modulo/istanza di richiesta di trascrizione con entrambi i genitori.
- Dichiarazioni sostitutive (autenticità dell’atto, assenza di altri atti, ecc.).
- In previsione di contenzioso: copia del consenso alla PMA e documentazione sul progetto
genitoriale condiviso.
