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Ecco perché il Riconoscimento del Genitore Intenzionale tutela il Bambino

Nel diritto di famiglia contemporaneo uno dei punti più fermi in assoluto è il preminente interesse del minore. Tanto la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quanto la CEDU, con l’art. 8, riconoscono al bambino il diritto a una vita familiare stabile, a non essere discriminato per l’orientamento sessuale dei genitori, a costruire la sua identità affettiva e sociale dentro relazioni di cura reali, non solo biologiche. In questo quadro si inserisce la figura del genitore intenzionale: la persona che ha partecipato al progetto procreativo (spesso tramite PMA), ha prestato il consenso, ha assunto responsabilità di cura, ma non sempre ha un legame genetico col bambino. La giurisprudenza costituzionale italiana, culminata con la sentenza n. 68/2025, ha chiarito che il bambino nato da PMA in una coppia di donne (ma anche di uomini) ha interesse a essere riconosciuto figlio di entrambe, perché:

  • la sua identità personale si costruisce su entrambi i legami di cura;

  • lasciarlo giuridicamente legato a un solo genitore lo pone in una condizione deteriore;

  • non esiste un vero controinteresse che giustifichi questa discriminazione.

Da qui discendono, in pratica, le richieste più frequenti per sciogliere i dubbi su come si ottiene il riconoscimento del genitore intenzionale e come si tutela il bambino in una coppia omosessuale e in caso di scioglimento della coppia same-sex .

Table of Contents

Cosa si intende con il termine genitore intenzionale e perché è così importante per la tutela del bambino

In sostanza il genitore intenzionale è chi partecipa al progetto genitoriale (ad esempio, decide insieme alla partner di ricorrere alla PMA), presta consenso informato alle tecniche di procreazione, si comporta, in concreto, come un genitore: cura, cresce, educa il bambino. Per il bambino questo è decisivo perché la sua identità affettiva si costruisce su entrambe le figure. Il riconoscimento giuridico di questo legame gli garantisce diritti successori, di mantenimento, di cura, di rappresentanza ed evita che, in caso di crisi di coppia o di morte del genitore biologico, il minore resti “senza” un genitore che per lui è, a tutti gli effetti, mamma o papà. In sintesi: riconoscere il genitore intenzionale non serve solo all’adulto, ma è prima di tutto una forma di tutela forte del bambino.


I diritti del bambino quando il genitore intenzionale è riconosciuto

Quando il genitore intenzionale è riconosciuto giuridicamente, il bambino risulta figlio di entrambi i genitori nei registri di stato civile, per cui ha diritto

  • al mantenimento da parte di entrambi;

  • ad essere rappresentato da entrambi nelle decisioni su scuola, salute, sport, viaggi;

  • ad essere riconosciuto erede legittimo di entrambi, con pieno accesso alla successione;

  • a mantenere il rapporto con il genitore intenzionale anche se la coppia si separa.

Di fatto, la sua posizione giuridica è equiparata a quella di qualsiasi altro figlio: è questo che la Corte costituzionale ha collegato al preminente interesse del minore (sent. 68/2025).


Il riconoscimento del genitore intenzionale alla nascita del bambino

Nella pratica, la strada privilegiata per essere riconosciuto genitore intenzionale è giocarsi tutto il prima possibile, cioè al momento della nascita del bambino

  1. Se il bambino nasce all’estero con un atto di nascita che indica entrambe le madri (o entrambi i genitori), si chiede la trascrizione in Italia di quell’atto.

  2. Se il bambino nasce in Italia, si lavora perché, sulla base del progetto genitoriale comune e del consenso alla PMA, l’atto di nascita riporti il legame con entrambe le figure.

Dopo la sentenza Costituzionale 68/2025, negare questo riconoscimento:

  • contrasta con l’art. 2 Cost. (identità personale),

  • viola l’art. 3 Cost. (irragionevolezza e discriminazione),

  • lede i diritti del minore di cui all’art. 30 Cost..

Per questo, l’orientamento costituzionale spinge a considerare il riconoscimento del genitore intenzionale la soluzione ordinaria per tutelare il bambino.


Come gestire i casi in cui l’ufficiale di stato civile rifiuta di trascrivere entrambi i genitori di una coppia same-sex

Se l’ufficiale di stato civile rifiuta la trascrizione dell’atto estero o non consente l’indicazione del genitore intenzionale si può chiedere un provvedimento del giudice (Tribunale per i minorenni o giudice ordinario, a seconda del caso).

Nel ricorso è importante:

    • far emergere il progetto procreativo condiviso,

    • documentare il consenso alla PMA,

    • provare che il genitore intenzionale ha svolto un ruolo effettivo di cura e responsabilità verso il minore.

Il principio sul quale inoltrare la richiesta si fonda sulla giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza 68/2025 e sui principi CEDU e CDFUE sul best interest of the child e sull’identità personale. In pratica, il messaggio alla coppia è: non fermarsi al diniego amministrativo, perché oggi il bambino ha dalla sua un quadro costituzionale molto forte.


Il riconoscimento del genitore intenzionale possibile quando il bambino è nato all’estero tramite PMA

Uno dei casi tipici affrontati dalla giurisprudenza è il riconoscimento del genitore intenzionale del bambino nato all’estero da PMA. Quando il bambino nasce all’estero spesso l’atto di nascita indica già entrambe le madri o entrambi i genitori ed è formato secondo la legge di quel Paese che riconosce le coppie same-sex. Una volta rientrati in Italia si chiede la trascrizione di quell’atto, allegando la documentazione necessaria. Se l’amministrazione rifiuta, si può ricorrere al giudice per far valere che il mancato riconoscimento:

    • viola il diritto del minore a uno status certo e stabile (art. 2 Cost.),

    • lo discrimina rispetto agli altri nati, solo per l’orientamento sessuale dei genitori (art. 3 Cost.),

    • lede il suo diritto a essere figlio, anche sul piano giuridico, di entrambi gli adulti che lo hanno voluto e cresciuto (art. 30 Cost. e sent. 68/2025).


La differenza tra riconoscimento del genitore intenzionale e l’adozione in casi particolari

Un’alternativa al riconoscimento del genitore intenzionale potrebbe essere quella dell’adozione in casi particolari, spesso seguita nel caso di coppia di genitori formata da 2 uomini. Ma la differenza tra l’adozione in casi particolari e il riconoscimento del ruolo di genitore intenzionale è sostanziale.

Le caratteristiche del riconoscimento di genitore intenzionale

Essere riconosciuto genitore intenzionale mette il bambino, e il genitore intenzionale, in una posizione giuridica piena e originaria, come se fosse un figlio nato dentro il matrimonio o da filiazione naturale “classica”. Per cui al bambino di una coppia omogenitoriale sono riconosciuti piena parità di diritti rispetto agli altri figli e consolidamento fin da subito lo status di figlio rispetto a entrambi i genitori.

Le caratteristiche principali dell’adozione in casi particolari (stepchild adoption)

L’istituto dell’adozione in casi particolari è spesso rilevato come “rimedio” a una mancata tutela iniziale. Secondo la Corte costituzionale (sent. 79/2022) non offre al minore esattamente gli stessi diritti giuridici e la stessa condizione psicologica della filiazione piena. È uno strumento importante, ma non è del tutto adeguato al metro dei principi costituzionali e sovranazionali. Per la tutela del bambino, quindi, la prima opzione è cercare il riconoscimento diretto del genitore intenzionale, lasciando l’adozione in casi particolari come strumento residuale o correttivo.


La tutela del bambino nei casi in cui la coppia same-sex si separa e il genitore intenzionale è riconosciuto

Se la coppia si separa ma il genitore intenzionale è già riconosciuto lo status di genitore non dipende più dalla relazione di coppia, ma dal legame di filiazione. In questi casi il bambino ha diritto a:

    • mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori;

    • ricevere il mantenimento da entrambi;

    • vedere regolati tempi di permanenza, vacanze, festività secondo il suo interesse prevalente, come in ogni separazione.

Si applicano, quindi,  con gli opportuni adattamenti, i criteri generali di:

  • affidamento condiviso,

  • pianificazione dei tempi di frequentazione,

  • gestione delle decisioni importanti (scuola, salute, educazione).

Qui il riconoscimento del genitore intenzionale funziona da scudo: evita che il bambino perda un genitore solo perché la coppia adulta è entrata in crisi.


I doveri del genitore intenzionale, primo tra tutti quello di contribuire al mantenimento del figlio dopo la separazione

Proprio perché è genitore a tutti gli effetti, il genitore intenzionale è tenuto a contribuire al mantenimento del minore, partecipa alle spese ordinarie e straordinarie, condivide la responsabilità genitoriale. Da un lato questo tutela il bambino (che non resta “a carico” di un solo genitore) e dall’altro consolida il messaggio giuridico: non si può essere genitori “a metà”. Il riconoscimento non è solo un titolo affettivo, ma comporta diritti e doveri.


La tutela del genitore intenzionale che non è stato riconosciuto e viene escluso dalla vita del bambino

Questo è lo scenario più delicato, ma non è senza rimedi. Se il genitore intenzionale non risulta nell’atto di nascita, non ha ancora ottenuto un riconoscimento giuridico e, dopo la rottura della coppia, viene tagliato fuori dalla vita del bambino può agire giudizialmente per chiedere il riconoscimento del rapporto, facendo emergere:

    • il progetto genitoriale condiviso,

    • il consenso alla PMA,

    • il ruolo concreto svolto nella vita del minore (convivenza, cura quotidiana, partecipazione economica, ecc.).

Il principio generale è quello di invocare il preminente interesse del minore a non perdere uno dei suoi punti più importanti di riferimento affettivo richiamato dalle pronunce costituzionali (in particolare la n. 68/2025), che considerano lesiva dell’identità del bambino la mancata attribuzione dello status di figlio rispetto a entrambi i genitori che lo hanno voluto. L’obiettivo, qui, non è “far valere un diritto dell’adulto”, ma ricostruire e proteggere il diritto del bambino a mantenere il legame con chi è, per lui, un genitore vero.


Il riconoscimento del genitore intenzionale è considerato parte dell’interesse superiore del minore dalla Corte costituzionale

La Corte costituzionale, con la sentenza 68/2025, ha messo nero su bianco che l’interesse del minore è quello di vedersi riconoscere lo status di figlio di entrambe le figure che hanno condiviso il progetto genitoriale. Non riconoscere il genitore intenzionale spezza l’identità personale del bambino, che vive una famiglia di fatto diversa da quella riconosciuta dal diritto, e lo discrimina rispetto agli altri nati solo perché le sue madri (o i suoi genitori) sono una coppia same-sex. La conseguenza potrebbe essere quella di essergli negato fin dalla nascita uno status giuridico certo e stabile, con tutto ciò che ne deriva in termini di diritti.

In altre parole, per la Corte riconoscere il genitore intenzionale non è un “bonus” per gli adulti, ma una condizione essenziale di tutela del bambino.

Ed è proprio da questo principio che occorre partire ogni volta che si parla di PMA, coppie same-sex, status filiationis e, soprattutto, del diritto dei figli a essere riconosciuti per la famiglia che hanno davvero, non solo per quella che il diritto era abituato a immaginare.

 

Documenti per la trascrizione in Italia dell’atto di nascita estero (PMA)

1. Dove si chiede la trascrizione

Di solito puoi rivolgerti a tre canali:

  • Consolato italiano nel Paese dove è nato il bambino,
    se almeno uno dei genitori è cittadino italiano iscritto AIRE.
  • Comune italiano di riferimento:
    • Comune di nascita del genitore italiano (se nato in Italia);
    • oppure Comune di iscrizione AIRE;
    • oppure Comune di ultima residenza in Italia.
  • Ricorso al Tribunale (minorile o ordinario, a seconda del caso)
    in caso di dinieghi o problemi da parte del Comune o del Consolato.

2. Documenti principali da produrre per la trascrizione dell’atto di nascita estero

1) Atto di nascita estero in forma integrale

Copia integrale dell’atto di nascita del bambino, rilasciata
dall’autorità straniera competente (registro civile locale). Deve riportare:

  • generalità del bambino;
  • generalità dei genitori indicati nell’atto (es. entrambe le madri);
  • luogo e data di nascita.

È consigliabile richiedere più copie originali: una per la trascrizione e altre per usi futuri.

2) Apostille o legalizzazione dell’atto

L’atto di nascita deve essere munito di:

  • Apostille, se il Paese aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1961;
  • Legalizzazione consolare presso Ambasciata/Consolato italiano,
    se il Paese non aderisce alla Convenzione.

Senza apostille o legalizzazione, molti uffici italiani non accettano l’atto per la trascrizione.

3) Traduzione ufficiale in italiano

L’atto di nascita deve essere tradotto in italiano da:

  • traduttore giurato in Italia (con asseverazione in Tribunale), oppure
  • traduttore di fiducia del Consolato, oppure
  • traduttore locale con successiva asseverazione in Italia.

Alcuni consolati offrono un servizio interno di traduzione a pagamento, altri richiedono
che la traduzione sia già asseverata.

4) Documenti d’identità dei genitori

In genere vengono richiesti:

  • copia del passaporto o della carta d’identità del genitore/i italiano/i;
  • in caso di coppia mista o doppia cittadinanza, copia del documento dell’altro genitore.

Spesso è richiesta la copia fronte/retro e, se inviata per posta, può essere necessario
accompagnarla con autodichiarazione o autenticazione.

5) Prova della cittadinanza italiana e del Comune competente

Per individuare il Comune in cui trascrivere l’atto, possono essere richiesti:

  • certificato di cittadinanza italiana del genitore (o autocertificazione);
  • indicazione di:
    • Comune di nascita del genitore italiano, oppure
    • Comune di ultima residenza in Italia, oppure
    • Comune di iscrizione AIRE (Anagrafe consolare).

Molti consolati mettono a disposizione moduli standard per indicare questi dati.

6) Modulo di richiesta di trascrizione / istanza

Di norma è previsto:

  • un modulo di richiesta predisposto da Consolato o Comune, oppure
  • una istanza in carta semplice indirizzata all’Ufficiale di stato civile
    del Comune o al Console.

Nel modulo/istanza si chiede espressamente:

  • la trascrizione dell’atto di nascita estero;
  • l’indicazione di entrambi i genitori così come risultano dall’atto estero.

Se il bambino è nato in una coppia di donne e l’atto estero indica entrambe come madri,
è opportuno richiamare:

  • il preminente interesse del minore a vedersi riconosciuto figlio di entrambe;
  • la giurisprudenza costituzionale (in particolare la sentenza n. 68/2025) che ha dichiarato
    incostituzionale il mancato riconoscimento dello status rispetto alla madre intenzionale.

7) Dichiarazioni sostitutive e consenso alla trascrizione

In molti casi gli uffici richiedono una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
in cui si attesta che:

  • l’atto di nascita è autentico e riguarda il proprio figlio;
  • non esistono altri atti di nascita contrastanti registrati altrove.

Può essere utile (o richiesto) allegare:

  • copia del consenso informato alla PMA, se disponibile;
  • dichiarazioni congiunte dei genitori sul progetto genitoriale condiviso,
    soprattutto se si prevede un possibile contenzioso.

8) Eventuale documentazione sanitaria o contrattuale (solo in casi “sensibili”)

Nella PMA eterologa “semplice” di norma non è richiesto altro oltre all’atto di nascita
e alla relativa documentazione formale.

Se l’ufficio teme che dietro la nascita vi sia una surrogazione di maternità (GPA),
può chiedere chiarimenti su:

  • struttura sanitaria in cui è avvenuto il parto;
  • eventuali elementi che facciano emergere una GPA (in Italia vietata).

In un approccio prudente, quando si tratta di PMA eterologa praticata lecitamente all’estero,
di solito ci si limita a far valere:

  • l’atto di nascita;
  • il consenso alla tecnica;
  • il preminente interesse del minore,

senza produrre documenti che possano essere interpretati come prova di surrogazione di maternità.

9) In caso di diniego: ulteriori documenti per il giudizio

Se Comune o Consolato rifiutano la trascrizione (specie indicando solo un genitore) e si decide
di ricorrere al giudice, possono essere utili:

  • Prove della vita familiare effettiva:
    • certificati di residenza o convivenza;
    • attestazioni scolastiche o sanitarie in cui compaiono entrambe le figure genitoriali;
    • fotografie, messaggi, viaggi, documentazione che dimostri che il genitore intenzionale
      è genitore di fatto.
  • Riferimenti normativi e giurisprudenziali:
    • sentenze Corte cost. 162/2014, 127/2020, 32/2021, 79/2022, 68/2025, ecc.

Tutto questo serve a dimostrare che il bambino è cresciuto con due genitori, uno biologico e
uno intenzionale, e che il suo interesse è che anche il diritto riconosca questo doppio legame.

3. Checklist rapida dei documenti

  • Atto di nascita estero integrale.
  • Apostille o legalizzazione consolare sull’atto.
  • Traduzione in italiano ufficiale/asseverata.
  • Documenti d’identità dei genitori.
  • Prova della cittadinanza italiana e indicazione del Comune competente.
  • Modulo/istanza di richiesta di trascrizione con entrambi i genitori.
  • Dichiarazioni sostitutive (autenticità dell’atto, assenza di altri atti, ecc.).
  • In previsione di contenzioso: copia del consenso alla PMA e documentazione sul progetto
    genitoriale condiviso.

 

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