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Si ampliano i poteri dell’amministratore di sostegno a tutela dei beneficiari

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L’amministratore di sostegno è un istituto a tutela della persona la cui funzione è quella di affiancamento e sostegno del soggetto maggiorenne privo in tutto o in parte di autonomia di agire, che va però svolto con la minore limitazione possibile della sua autonomia di azione. A tale proposito il quadro normativo che riguarda la figura tutelare dell’amministratore di sostegno è in costante evoluzione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha infatti ampliato i criteri secondo i quali il giudice tutelare può modificare i poteri dell’amministratore di sostegno d’ufficio e senza sentire la parte ricorrente. 

La decisione della Corte di Cassazione scaturisce da un ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia. La madre della beneficiaria ha fatto ricorso contro l’amministrazione di sostegno cui era stata conferita la facoltà di assistere la beneficiaria in azioni straordinarie. Il ricorso aveva lo scopo  di chiedere al Giudice Tutelare di sostituire l’amministratore di sostegno a suo tempo nominato, perché a suo giudizio aveva operato in modo autonomo e contro i suoi interessi. Il Giudice Tutelare ha disapprovato la richiesta di sostituzione dell’amministratore di sostegno da parte della ricorrente, affermando invece i poteri dell’amministratore ed anzi ampliando senza richiedere alle parti un nuovo processo.

 

I principi secondo i quali svolge il suo ruolo l’amministratore di sostegno e l’ampliamento dei poteri

 

La Suprema Corte ha deciso il caso richiamando alcuni precedenti che esprimono il seguente principio di diritto: 

In materia di amministrazione di sostegno, il procedimento volto all’adozione dei provvedimenti da parte del giudice tutelare a beneficio dell’amministrato non richiede l’audizione personale di quest’ultimo. L’articolo 407, secondo comma, del cod. civ. prevede l’audizione del beneficiario soltanto ai fini della nomina dell’amministratore. Il ministero del difensore, inoltre, è necessario soltanto nel caso in cui il decreto che il giudice ritenga di emettere sia o meno corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti dalle disposizioni di legge riguardanti l’interdetto o l’inabilitato e non anche nelle ipotesi in cui il provvedimento si limiti ad individuare specificamente i singoli atti o categorie di atti in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore.

 

La disciplina dei poteri dell’amministratore di sostegno

 

I poteri attribuiti all’amministratore di sostegno sono disciplinati dal’art. 405 c.c. che prevede che il decreto di nomina deve descrivere il perimetro di intervento dell’amministratore di sostegno che si configura con: 

  • l’oggetto dell’incarico;
  • l’elenco degli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario; 
  • l’elenco degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; 
  • i limiti delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità.

L’articolo 407 c.c., quarto comma,  invece, consente al Giudice Tutelare di modificare o integrare anche d’ufficio, le decisioni stabilite con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. 

 

Ampliamento dei poteri beneficio dell’effettivo perseguimento dell’interesse e tutela del beneficiario

 

Come in ogni strumento di tutela di soggetti deboli, la circostanza che giustifica la decisione del giudice è quella di valutare l’effettiva esigenze di tutela del beneficiario circa gli atti da compiere. La conseguenza è che perseguendo il fine di aiutare il beneficiario, il Giudice può modulare d’ufficio la misura delle limitazioni della libertà negoziale del beneficiario, nel suo interesse e sempre se il beneficiario abbia potuto comunque esprimere all’interno del procedimento le proprie esigenze, come avvenuto nel caso deciso della sentenza in commento.

Quindi, la Corte di Cassazione ha affermato che il Giudice Tutelare può modificare o integrare in qualsiasi momento anche d’ufficio le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore e intervenire sull’oggetto della nomina e sugli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario in via esclusiva, nonché su quelli che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore previa valutazione delle sue effettive esigenze. 

 

Interdizione Inabilitazione Amministrazione di Sostegno

 

Secondo i giudici di legittimità a differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno è caratterizzata da un maggior grado di duttilità, modificabilità, flessibilità e adattabilità alle effettive esigenze del beneficiario, consentendo ai giudici di adeguare il livello di limitazione della libertà negoziale del beneficiario che si rivela in grado di esprimere le proprie esigenze. 

Secondo questo punto di vista, istituti come l’interdizione e l’inabilitazione per soggetti che hanno bisogno di una guida relativamente all’amministrazione di determinate scelte che riguardano la loro vita sono anacronistici, mentre l’amministrazione di sostegno si fonda su presupposti del tutto diversi, concentrandosi sulle effettive esigenze del beneficiario. A tal riguardo il dibattito se abolire o meno l’interdizione e l’inabilitazione resta aperto.

 

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