Con la morte dell’ex coniuge l’assegno divorzile si estingue, ma chi lo riceveva non resta necessariamente senza tutele. Se era titolare di un assegno periodico e non si è risposato, può avere diritto alla pensione di reversibilità o a una sua quota se c’è un nuovo coniuge (art. 9 L. 898/1970). Se si trova in stato di bisogno, può chiedere un assegno periodico a carico dell’eredità (art. 9-bis). Indipendentemente dalla morte, ha inoltre diritto al 40% del TFR dell’ex coniuge per gli anni di lavoro coincisi con il matrimonio (art. 12-bis). L’ex coniuge divorziato, invece, non è erede.
A cura dell’Avv. Anna Sagone
L’ex coniuge divorziato è erede?
No. Con il divorzio cessano i diritti successori tra gli ex coniugi: l’ex non è erede legittimo né legittimario e può ricevere qualcosa dall’eredità solo se previsto da un testamento. Le tutele economiche dopo la morte sono quelle previste dalla legge sul divorzio e descritte in questa pagina.
Diverso è il caso del coniuge separato, che resta coniuge a tutti gli effetti: vedi più avanti la sezione dedicata.
La pensione di reversibilità all’ex coniuge divorziato
I requisiti
L’ex coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità se, alla data della morte dell’ex:
- è titolare dell’assegno divorzile periodico riconosciuto dal tribunale. Secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 22434 del 24 settembre 2018) serve una titolarità attuale e concretamente fruibile: chi ha ricevuto l’assegno in un’unica soluzione (una tantum) non ha diritto alla reversibilità;
- non si è risposato;
- il rapporto assicurativo da cui nasce la pensione dell’ex è anteriore alla sentenza di divorzio.
Se non c’è un nuovo coniuge
Se l’ex non si era risposato, oppure il nuovo coniuge non ha diritto alla pensione, l’ex coniuge divorziato riceve la pensione di reversibilità nella misura spettante al coniuge, eventualmente insieme ad altri familiari aventi diritto (ad esempio i figli). La domanda si presenta all’INPS o all’ente previdenziale competente, anche tramite patronato.
Se c’è un coniuge superstite: come si divide la pensione
Se l’ex si era risposato, la pensione di reversibilità va divisa tra l’ex coniuge divorziato e il coniuge superstite. A stabilire le quote è il tribunale (art. 9, comma 3, L. 898/1970). Secondo la Corte costituzionale (sent. n. 419/1999) e la Cassazione, il giudice considera:
- la durata dei rispettivi matrimoni, criterio principale ma non esclusivo;
- l’importo dell’assegno divorzile che l’ex percepiva;
- le condizioni economiche di entrambi;
- la durata delle eventuali convivenze prima dei matrimoni.
La quota dell’ex coniuge non deve necessariamente coincidere con l’importo dell’assegno divorzile, ma il giudice non può ignorarlo (Cass. ord. n. 5839 del 5 marzo 2025).
L’assegno periodico a carico dell’eredità
Se l’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile si trova in stato di bisogno, il tribunale può attribuirgli un assegno periodico a carico dell’eredità dell’ex (art. 9-bis L. 898/1970).
Per stabilire se e quanto spetta, il giudice tiene conto di: importo dell’assegno divorzile percepito, entità del bisogno, eventuale pensione di reversibilità, consistenza dell’eredità, numero e qualità degli eredi e loro condizioni economiche.
Cosa si intende per stato di bisogno: la mancanza di risorse sufficienti per le esigenze essenziali di vita, valutata anche rispetto al contesto economico dell’ex coniuge e del defunto (Cass. n. 1253/2012). Non basta aver diritto all’assegno divorzile: se la quota di reversibilità e gli altri redditi dell’ex coniuge coprono già le sue necessità, l’assegno a carico degli eredi può non spettare (Cass. ord. n. 19290 del 14 luglio 2025).
Quando non spetta o cessa: non spetta se l’assegno divorzile era stato pagato in un’unica soluzione. Cessa se l’ex coniuge si risposa o se viene meno lo stato di bisogno; può essere riattribuito se il bisogno si ripresenta. Le parti possono accordarsi per una liquidazione in un’unica soluzione.
La quota del TFR dell’ex coniuge (40%)
Questo diritto non dipende dalla morte dell’ex, ma è spesso trascurato. L’ex coniuge divorziato titolare dell’assegno divorzile e non risposato ha diritto al 40% dell’indennità di fine rapporto (TFR) percepita dall’ex, limitatamente agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, anche se il TFR matura dopo la sentenza di divorzio (art. 12-bis L. 898/1970).
Il momento conta. Secondo la giurisprudenza, la quota spetta se il diritto al TFR sorge dopo la proposizione della domanda di divorzio; se l’ex lo ha percepito prima, ad esempio durante la separazione, la quota non spetta, anche se quelle somme possono pesare nella valutazione dell’assegno. Per il TFR versato a un fondo di previdenza complementare, la Cassazione ha chiarito che la quota non spetta sul TFR conferito al fondo prima della domanda di divorzio, mentre spetta su quello conferito dopo (Cass. ord. n. 20132 del 18 luglio 2025; Cass. ord. n. 14454 del 15 maggio 2026).
Se l’assegno divorzile è stato pagato “una tantum”
Accettare l’assegno divorzile in un’unica soluzione chiude ogni rapporto economico futuro con l’ex. Secondo la legge e la giurisprudenza, chi ha ricevuto l’una tantum non può chiedere:
- la pensione di reversibilità (Cass. Sez. Unite n. 22434/2018);
- l’assegno a carico dell’eredità (art. 9-bis L. 898/1970);
- la quota del TFR, che presuppone la titolarità di un assegno periodico (art. 12-bis).
È un aspetto da valutare con attenzione prima di firmare un accordo di divorzio con una tantum.
E il coniuge separato (non divorziato)?
Il coniuge separato resta coniuge fino al divorzio, quindi la sua posizione è molto più forte:
- Successione ereditaria: il coniuge separato senza addebito ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Quello con addebito ha diritto solo a un assegno vitalizio, se al momento della morte riceveva gli alimenti (artt. 548 e 585 c.c.). [→ Diritti successori del coniuge separato]
- Pensione di reversibilità: spetta al coniuge separato come coniuge superstite. Secondo la Cassazione e l’INPS (circolare n. 19 del 1° febbraio 2022) spetta anche in caso di addebito, senza necessità di essere titolare di un assegno.
Unioni civili
Allo scioglimento dell’unione civile si applicano, in quanto compatibili, anche le norme della legge sul divorzio su reversibilità, assegno a carico dell’eredità e quota del TFR (art. 1, comma 25, L. 76/2016, che richiama gli artt. 9, 9-bis e 12-bis L. 898/1970). Per i conviventi di fatto queste tutele non sono previste.
Cosa fare in pratica
- Recuperare la sentenza di divorzio e gli eventuali provvedimenti di modifica, che provano la titolarità dell’assegno periodico.
- Verificare se l’ex si era risposato: da questo dipende se la domanda di reversibilità va all’ente previdenziale o se serve il tribunale per la divisione delle quote di riserva.
- Raccogliere la documentazione economica (redditi, patrimonio, eventuale reversibilità percepita) per valutare l’assegno a carico dell’eredità.
- Informarsi sul TFR dell’ex (cessazione del rapporto di lavoro, eventuale fondo pensione e date dei versamenti).
- Non lasciar passare troppo tempo: per pensioni e crediti esistono termini di decadenza e prescrizione da verificare caso per caso.
Hai bisogno di una valutazione? Ti aiutiamo a capire quali diritti puoi far valere e verso chi. Richiedi una consulenza → 📞 011 2766836 · 💬 WhatsApp +39 324 8482700
Domande frequenti
Se muore l’ex marito, l’ex moglie divorziata ha diritto alla pensione di reversibilità? Sì, se era titolare dell’assegno divorzile periodico, non si è risposata e il rapporto previdenziale dell’ex è anteriore alla sentenza di divorzio. Se l’ex si era risposato, la pensione viene divisa con il coniuge superstite secondo le quote stabilite dal tribunale.
Come si divide la pensione di reversibilità tra ex moglie e vedova? Le quote le stabilisce il tribunale. Conta soprattutto la durata dei due matrimoni, ma il giudice valuta anche l’importo dell’assegno divorzile, le condizioni economiche delle due persone e le eventuali convivenze prima delle nozze.
L’assegno divorzile continua a essere pagato dagli eredi? No, l’assegno divorzile si estingue con la morte dell’obbligato. L’ex coniuge in stato di bisogno può però chiedere al tribunale un assegno periodico a carico dell’eredità, che tiene conto anche della pensione di reversibilità eventualmente percepita.
Chi ha ricevuto l’assegno divorzile una tantum ha diritto alla reversibilità? No. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione serve la titolarità attuale di un assegno periodico: chi ha ricevuto l’assegno in un’unica soluzione non ha diritto alla reversibilità né all’assegno a carico dell’eredità.
L’ex coniuge divorziato ha diritto a una parte dell’eredità? No. Dopo il divorzio l’ex non è erede, salvo che sia nominato in un testamento. Ha solo le tutele previste dalla legge sul divorzio: reversibilità, assegno a carico dell’eredità in caso di bisogno e quota del TFR.
Quanto spetta all’ex coniuge del TFR? Il 40% della parte di TFR riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, se è titolare dell’assegno divorzile e non si è risposato. Non spetta sul TFR percepito prima della domanda di divorzio.
Il coniuge separato con addebito ha diritto alla reversibilità? Sì. Secondo la Cassazione e le istruzioni INPS (circolare n. 19/2022), la pensione di reversibilità spetta al coniuge separato anche se la separazione gli è stata addebitata.
Altri punti di attenzione:
- Percentuali della reversibilità (quota del coniuge, concorso con i figli): non sono indicate di proposito, perché dipendono dalla composizione del nucleo e dalla gestione previdenziale. Se si vogliono inserire, prendere i valori aggiornati dall’INPS.
- Termini di decadenza e prescrizione: indicati genericamente; se lo Studio vuole essere più preciso, vanno verificati per ciascun diritto.
- Coerenza con la pagina sul mantenimento: la FAQ n. 13 e la riformulazione del passaggio sulla morte dell’obbligato devono usare la stessa terminologia.
