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Il diritto dei Nipoti all’assegno di reversibilità del nonno

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La natura solidaristica dello Stato Italiano, sancita dalla Costituzione, è stata ulteriormente confermata con una sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito l’illegittimità del decreto Dpr 26 aprile 1957, n. 818 nella parte in cui all’art. 18 esclude dalla reversibilità della pensione dei nonni, i nipoti maggiorenni orfani e inabili al lavoro.

Il caso è nato dalla domanda di richiesta della reversibilità della pensione inoltrata dal tutore di una nipote maggiorenne all’epoca del decesso del nonno, del quale era convivente e che era il titolare della pensione per la quale il tutore della nipote, orfana e incapace di intendere e di volere, aveva richiesto la reversibilità. La corte d’Appello di Napoli aveva rigettato la domanda perché la nipote era maggiorenne. Con il ricorso, la sezione lavoro ha chiamato in causa la Corte Costituzionale. Altri casi di tutela nei confronti dei soggetti non autosufficienti minorenni o maggiorenni sono richiamati a questo link

Nella sentenza della Corte Costituzionale è stato riconosciuto nell’art. 3 della Costituzione il fondamento della richiesta di domanda di reversibilità della pensione del nonno, nonostante la ragazza fosse maggiorenne all’epoca del decesso del congiunto. L’alta Corte ha però ritenuto che la negazione della reversibilità avrebbe dato luogo ad un trattamento irragionevole e deteriore per la nipote, stante il rapporto di parentela con il nonno e dal momento che la ragazza, pur essendo maggiorenne, era senza genitori e soprattutto inabile al lavoro. 

 

Il diritto dei nipoti ad avere riconosciuto l’assegno di reversibilità della pensione del nonno al momento del suo decesso

 

Il nonno e il nipote sono parenti ascendenti di secondo grado. In assenza dei genitori, il nipote minorenne orfano ha diritto alla reversibilità della pensione del nonno fino al compimento della maggiore età. Da questo punto di vista si instaura il presupposto al riconoscimento della misura pensionistica e assistenziale anche per il nipote maggiorenne, orfano, ma inabile al lavoro. Per la Corte, la relazione tra nipote orfano minorenne e nipote orfano maggiorenne ma inabile al lavoro appare in tutto e per tutto assimilabile per il fatto di essere comuni ai due tipi di rapporto, la condizione di minorata capacità e la vivenza a carico del nonno al momento del suo decesso. 

 

Il parallelismo tra la fragilità del nipote minorenne e quella del nipote maggiorenne ma inabile

 

La Corte ha ritenuto giustamente discriminatorio il fatto che i nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro a carico del nonno, siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico della reversibilità dell’ascendente. Il motivo risiede nel fatto che quanto al nipote minorenne è riconosciuta una fragilità, tanto al nipote maggiorenne inabile va riconosciuta la medesima condizione di bisogno. Tanto ai primi è riconosciuto il trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, quanto ai secondi dev’essere lo stesso riconosciuto proprio perché non saranno in grado di procurarsi un reddito a causa della loro minorità. E non vale nemmeno la difesa erariale, quando giustifica l’esclusione dal diritto all’assegno di reversibilità alla stregua del rilievo della “limitata durata nel tempo della prestazione in favore dei nipoti minori fino alla maggiore età e, in astratto, della più lunga durata dell’aspettativa di vita del nipote maggiorenne inabile al lavoro. Tale differenza, laddove può verificarsi, non può essere motivo di esclusione dal diritto alla reversibilità, che ha matrice solidaristica e a garanzia delle esigenze minime di protezione della persona.

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