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I poteri dell’amministratore di sostegno nel processo non sono illimitati

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Come abbiamo già scritto a questo link l’amministratore di sostegno è una figura giuridica istituita per tutelare persone che, a causa di una infermità mentale o fisica, non sono in grado di prendere decisioni valide per la loro vita quotidiana. Il suo compito è quello di rappresentare e tutelare gli interessi del soggetto tutelato, agendo nell’esclusivo interesse di quest’ultimo e sotto la supervisione del giudice tutelare. Ma cosa succede in caso di processo in cui per una delle parti è sopravvenuta l’interdizione? La Corte di Cassazione si è espressa sul caso con la sentenza 32845/22, interviene sui poteri dell’amministratore di sostegno e lo obbliga a “chiedere” l’interruzione del processo, dopo l’intervento del giudice tutelare.

Il potere dell’amministratore di sostegno nel processo in cui una delle parti è  il beneficiario. La capacità processuale del beneficiario  

 

Il caso è quello di un soggetto che agisce in giudizio contro il padre e gli acquirenti dell’immobile di proprietà del padre, per l’accertamento della responsabilità del genitore riguardo alla violazione dell’obbligo di mantenere istruire ed educare i figli, oltre che degli obblighi derivanti da separazione personale e dalla sentenza di divorzio. In seguito è stata anche chiesta la nullità dell’atto di compravendita. Il Tribunale di Roma ha però rigettato le domande e il ricorrente ha inoltrato ricorso in appello.

Nel frattempo è intervenuta la nomina dell’amministratore di sostegno e per tramite dell’avvocato, il figlio ha chiesto il rinvio per consentire all’amministratore di sostegno di valutare la prosecuzione in giudizio. Dopo la nomina dell’amministratore con ampi poteri a tutela del beneficiario, la corte di appello ha interrotto il processo e lo ha dichiarato successivamente estinto per eccezione di tardività della riassunzione sollevata, considerato il termine di decorrenza dal momento in cui era intervenuta la perdita della capacità processuale della parte costituita in giudizio. A questo punto è stato proposto un ricorso in Cassazione 

Esaminato il caso, la suprema corte ha verificato che al potere dell’amministratore di sostegno nominato non era stata attribuita qualità di rappresentazione generale, ma solo inerente i singoli atti. Quindi i termini di decorrenza non sono stati considerati a partire da quelli di nomina dell’amministratore di sostegno, ma solo quelli inerenti alla causa intervenuti successivamente con la dichiarazione di interruzione del giudizio per la perdita della capacità processuale

 

Il ruolo del giudice tutelare nei confronti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno

 

Dal momento che l’istituto dell’amministratore di sostegno non pregiudica, come nel caso dell’interdizione, la completa capacità del beneficiario, l’intervento del giudice tutelare è diretto a plasmare la sua decisione sulle effettive condizioni del momento dell’amministrato. Infatti, nonostante la nomina, l’amministrato resta potenzialmente in grado di autodeterminarsi salvo diversa decisione del giudice tutelare. 

La corte ha stabilito quindi che l’assistenza dell’amministratore di sostegno non esclude che l’amministrato possa promuovere personalmente un giudizio, se questo non è espressamente escluso dal decreto di nomina. Ma anche in questo caso l’avvocato dell’amministratore di sostegno può richiedere di procedere in giudizio anche contro il parere espresso dal beneficiario amministrato, ma deve essere autorizzato dal giudice tutelare perché il decreto di nomina non può prevedere l’autorizzazione generale a promuovere giudizi anche se in favore dell’amministratore di sostegno. 

 

Poteri e ruolo dell’amministratore di sostegno in caso di procedimenti in giudizio

 

Di contro, l’amministratore di sostegno non può avviare procedimenti giudiziari senza l’autorizzazione del giudice tutelare, ma può proseguire quelli a suo tempo promossi dal beneficiario prima del provvedimento di interdizione. In questo caso non ricorre la necessità di intervenire con la valutazione dell’interesse e del rischio economico del tutelato da parte del giudice, perché a suo tempo la valutazione è già stata compiuta dall’interessato prima della perdita della capacità, quindi la corte di cassazione ha determinato che:

  • la sola nomina dell’amministratore di sostegno non determina l’interruzione del giudizio;
  • non c’è un automatismo tra la nomina dell’amministratore di sostegno e l’interruzione di giudizio, senza la pronuncia del giudice tutelare.

L’interruzione del processo serve a garantire il contraddittorio di fronte alla sopravvenuta perdita di capacità di una delle parti a provvedere autonomamente ai propri interessi e l’accertamento di fatto della perdita di capacità dell’amministrato decorre sempre dal pronunciamento del giudice necessario per le proprietà intrinseche dell’istituto di tutela dell’amministrazione di sostegno, che per sua natura è diverso dall’interdizione. Infatti, l’amministrazione di sostegno, al contrario dell’interdizione, è un istituto flessibile e modellabile rispetto alle capacità dell’amministrato, che possono cambiare in ogni momento. Quindi è necessario l’intervento del giudice tutelare per valutare le limitazioni del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

Di conseguenza i termini di riassunzione del processo decorrono non dal momento della nomina dell’amministratore di sostegno, ma dal momento in cui il giudice tutelare proclama l’interruzione. 

Sostanzialmente, la dottrina impone l’esigenza di valutare caso per caso, tra le limitazioni alla capacità del beneficiario e la sua rappresentanza processuale.

Il principio è valido anche nel caso della stipula di contratti. Se la limitazione è imposta per contratti al di sopra di una certa cifra, per la cifra inferiore l’amministrato mantiene la sua capacità di agire indipendentemente dall’amministratore. E questo vale anche per quel che riguarda la sua capacità processuale.

Se i poteri dell’amministratore di sostegno sono invece molto ampi relativamente all’incapacità di agire del beneficiario, ampia sarà la rappresentanza processuale conferitagli. Ciò non toglie che resta la necessità della vigilanza del giudice tutelare sul rapporto costi-benefici dell’azione giudiziaria in funzione dell’interesse dell’amministrato.

 

In conclusione

 

La Corte di Cassazione ha disposto che:

  • Il provvedimento di nomina dell’AS, per l’estrema flessibilità e duttilità che caratterizza l’istituto, inteso quale presidio mobile, non determina di per se l’interruzione del processo di cui sia parte il beneficiario dell’AS;
  • ancorché il difensore dell’amministratore di sostegno dichiari in udienza l’evento di nomina dell’AS, non ne consegue l’automatismo di interruzione del processo, come invece accade nelle ipotesi di interdizione  inabilitazione;
  • ne consegue che ove il giudice dichiari l’interruzione del processo, trascorsi 3 mesi, la sua riassunzione decorre non dalla data di comunicazione dell’evento di nomina dell’AS da parte del difensore, ma dal successivo provvedimento del giudice tutelare che si pronuncia dopo aver valutato il grado dell’effettiva capacità processuale dell’amministrato.

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